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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12107/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dichiarato non doversi procedere per il reato di tentato furto per difetto della condizione di procedibilità e, rideterminata la pena in mesi tre di arresto e 500,00 euro di ammenda, ha confermato nel resto la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4, comma2, L. 110/1975; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ritenuta sussistenza del concorso del ricorrente nella commissione del reato; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e la conclusione, fondata sul fatto che entrambi gli imputati avevano concorso nel tentativo di effrazione del contatore dell'immobile, risulta coerente e adeguata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dichiarato non doversi procedere per il reato di tentato furto per difetto della condizione di procedibilità e, rideterminata la pena in mesi tre di arresto e 500,00 euro di ammenda, ha confermato nel resto la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4, comma2, L. 110/1975; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ritenuta sussistenza del concorso del ricorrente nella commissione del reato; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e la conclusione, fondata sul fatto che entrambi gli imputati avevano concorso nel tentativo di effrazione del contatore dell'immobile, risulta coerente e adeguata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 12107/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris