CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01927/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15447-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti avverso la sentenza n. 2802/20/2020 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15447 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- l ) Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia in causa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il rifiuto dell'Agenzia di rimborso dell'addizionale di cui all'art.33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e modificato dal d.l. 06/07/2011 n. 98, convertito dalla I. 15 luglio 2011, n. 111, articolo 23 con l'inserimento del comma 2 bis, sugli emolumenti variabili percepiti nel 2014, pari a €220.000,00 a fronte di emolumenti fissi per € 88.035,73, ha avallato la tesi del contribuente secondo cui l'addizionale è applicabile sulla parte di retribuzione variabile (in bonus o stock options), superiore alla retribuzione fissa a condizione tuttavia che la suddetta parte variabile sia superiore al triplo della retribuzione fissa (condizione evidentemente non verificatasi, nel caso, essendo la cifra di 220.000 inferiore al triplo della cifra di 88.035,73). Il comma 2 bis ha, secondo questa tesi, integrato il comma 1, che non solo non è stato abrogato neppure parzialmente ma anzi è stato in modo espresso conservato integralmente, tramite il richiamo fattovi dal comma 2 bis. Questo comma rinvia al comma 1 nella sua interezza, e quindi sia per la tipologia dei compensi stessi ("bonus e stock options") sia per la (loro) misura ("... che eccedono il triplo della retribuzione fissa ") solo oltre la quale l'addizionale diventa applicabile. La novità prodotta dall'entrata in vigore del comma 2 bis consiste, secondo la tesi in parola, in ciò che l'addizionale non si applica più ai compensi variabili eccedenti il triplo della retribuzione fissa e si applica invece ai compensi variabili eccedenti la retribuzione fissa; 4. avverso detta sentenza l'Agenzia ricorre lamentando violazione dell'art.33 cit. Sostiene l'Agenzia che, al contrario di quanto affermato dalla CTR, con l'entrata in vigore del comma 2 bis, la base imponibile è stata ampliata nel senso che, mentre in precedenza l'addizionale era applicata alla parte variabile della retribuzione, costituita da bonus o stock options, eccedenti il triplo della parte fissa, con l'entrata in vigore del comma 2 bis l'addizionale è applicata alla parte variabile della retribuzione, eccedente l'ammontare della parte fissa, con implicita abrogazione del primo comma laddove era previsto il limite del triplo, per incompatibilità con il comma 2 bis. 5. il contribuente resiste con controricorso; 6. l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria; considerato che: 1. il ricorso pone una questione di non immediata decidibilità ai sensi dell'art.375 c.p.c. Inoltre, l'Agenzia, nella propria memoria ex art.380 bis, c.p.c., ha segnalato la connessione con il procedimento n.2914/2021 pendente davanti alla Sezioni Tributaria. PQM la Corte rinvia a nuovo ruolo davanti alla Sezione Tributarigeetta-[OSCURATO:PERSONA]