CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17623/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 337 cod. pen.); visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è declinato in fatto e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale evidenziato come le minacce e le violenze attuate dal ricorrente fossero tese ad ostacolare l'attività istituzionale collegata all'identificazione del medesimo; rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione è generico in quanto privo di effettiva censura; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. è generico nonché manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione dei Giudici di merito, che ha puntualmente esposto le ragioni dell'esclusione delle citate circostanze attenuanti facendo riferimento all'assenza di elementi positivi ed alla personalità del ricorrente per come desumibile dai plurimi precedenti anche specifici (cfr. sent. impugnata, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il