CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04729/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8494-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 615/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/09/2018 R.G.N. 659/2017; Oggetto R.G.N.8494/2019 Cron. Rep. Ud.13/12/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 18.9.18 la corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del 2017 del tribunale di Grosseto,che aveva riconosciuto ai lavoratori in epigrafe i benefici amianto ex articolo 13 legge 257 del 1992. Per quel che qui rileva, la corte territoriale ha ritenuto che l’articolo 1commi 20 e 21 della legge n. 247 del 2007 non aveva limitato il beneficio escludendo coloro che fossero già pensionati al 1992. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo solo contro la lavoratrice Ripaldi, che è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 13 comma 8 legge 257 del 1992, per avere la corte territoriale applicato i benefici a lavoratrice già pensionata nel 1992. Il motivo è fondato. Come precisato già da questa Corte (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8161 del 08/04/2014, Rv. 630023 –01, e Sez. L, Sentenza n. 17638 del 28/07/2010, Rv. 614329 - 01) , la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 169 del 1993, conv. nella legge n. 271 del 1993, a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa della esposizione all'amianto (comma 7), ovvero che siano stati esposti a detta sostanza nociva per un periodo ultradecennale (comma 8), non spetta - in virtù di un'interpretazione che la Corte costituzionale ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38, Cost.(sent. n.434 del 2002) - ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n.257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta - ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle citate disposizioni - ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità, essendo anche questi ultimi interessati ad incrementare la posizione assicurativa per conseguire le prestazioni di vecchiaia. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione. Co