Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32820/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 23 gennaio 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen..

2. L'Hazizi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen..

2.2. Violazione di legge in ordine all'entità eccessiva della pena irrogata.

3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessaria- mente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

La Corte territoriale, pertanto, allineandosi al consolidato dictum di questa Corte sopra riportato, ha rilevato che, tenuto conto dell'evidente elevato valore dei gioielli sottratti, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta.

Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha escluso che il danno patri- moniale, sebbene non quantificabile, fosse di speciale tenuità.

I dati, sottolineati dal ricorrente, dell'avvenuto risarcimento del danno morale per la cifra di euro millecinquecento e delle buone condizioni economiche della vittima del reato non sono idonei a confutare l'apparato argomentativo della sentenza impu- gnata.

4. Relativamente alla seconda censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

La pena applicata è di poco superiore al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione della gravità del fatto e dei precedenti penali.

Il ricor- rente non prospetta elementi idonei a sminuire la valenza dell'apparato argomenta- tivo della sentenza impugnata.

In particolare, l'avvenuto risarcimento del danno mo- rale era già stato valutato attraverso la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., che secondo la sentenza impugnata era stata benevol- mente concessa dal Tribunale, non versandosi in ipotesi di risarcimento integrale.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 23 gennaio 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.. 2. L'Hazizi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.. 2.2. Violazione di legge in ordine all'entità eccessiva della pena irrogata. 3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessaria- mente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). La Corte territoriale, pertanto, allineandosi al consolidato dictum di questa Corte sopra riportato, ha rilevato che, tenuto conto dell'evidente elevato valore dei gioielli sottratti, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta. Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha escluso che il danno patri- moniale, sebbene non quantificabile, fosse di speciale tenuità. I dati, sottolineati dal ricorrente, dell'avvenuto risarcimento del danno morale per la cifra di euro millecinquecento e delle buone condizioni economiche della vittima del reato non sono idonei a confutare l'apparato argomentativo della sentenza impu- gnata. 4. Relativamente alla seconda censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata è di poco superiore al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione della gravità del fatto e dei precedenti penali. Il ricor- rente non prospetta elementi idonei a sminuire la valenza dell'apparato argomenta- tivo della sentenza impugnata. In particolare, l'avvenuto risarcimento del danno mo- rale era già stato valutato attraverso la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., che secondo la sentenza impugnata era stata benevol- mente concessa dal Tribunale, non versandosi in ipotesi di risarcimento integrale. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 32820/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris