CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 maggio 2024
Cassazione n. 25366/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni della parte civile ENASARCO e la relativa nota spese trasmesse - tardivamente - in data 20.5.2024; ritenuto che l'unico motivo di ricorso articolato contro l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputata perché privo della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, è fondato sulla dedotta illegittimità costituzionale delle disposizioni introdotte nell'art. 581 cod. proc. pen. dal D. Lg.vo 150 del 2022; rilevato che questa Corte ha già avuto modo di ritenere manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale variamente segnalate con riguardo alla normativa di cui si discute (cfr., per tutte, Sez. 4 - , n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324 - 01, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost, e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, al fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine; conf., tra le non massimate., Sez. 4., n. 674 del 2024, ud. 19.12.2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 223 del 2024, ud. 7.11.2023, Sechovc:ov; Sez. 4, n. 37 del 2024, ud. 14.12.2023, Mallia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ritenuto, infine, che nulla va liquidato in favore della parte civile che si è limitata a trasmettere le proprie conclusioni con allegata la relativa notula senza, tuttavia, argomentare sulle questioni sollevate dal ricorrente (cfr., con specifico riferimento a ricorsi trattati dalla VII Sezione della Corte, con le forme di cui all'art.610 cod. proc. pen., Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139-01; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974-01; più recentemente, Sez. 7, n. 39902 del 05/07/2022, Bongiovanni, non mass.; Sez. 7, n. 46288 del 05/11/2021, Ahmetaj, non mass.; in generale, Sez. 2 - , n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834 01; Sez. 3 - , n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 — 01; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01 secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione), P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende