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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 17977/2024

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24 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24066/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] tano Giuliana; -controricorrenti- avverso la sentenza del Tribunale di Gela n. 417 /2017 de positata i l 20/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M, nella persona del Sostituto P .G. [OSCURATO:PERSONA], ch e ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatti di causae ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] narrano di avere provveduto a lavori di manutenzione e rifacimento del tetto condominiale, resiurgente- mente necessari per le infiltrazioni d’acqua dannose per il loro 2di 2 – 24 066 /2018 – 2 – 9 / 5 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. appartamento e convengono dinanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la condanna al rimborso della quota delle correlative spese da loro anticipate, pari a circa € 1.638, e della quota delle spese per la conseguente tinteggiatura dell’appartamento, pari a €

450. I convenuti propongono eccezioni di rito, rigettate con sentenza non defini- tiva, e riconvenzionali per il risarcimento dei danni derivanti al loro appar- tamento da infiltrazioni da condutture dell’appartamento degliattori e per l’indennità ex art. 1127 c.c. per sopraelevazione del lastrico solare.

In primo grado è accolta la domanda degli attori e sono rigettate le riconvenzionali dei convenuti.

Il Tribunale rigetta l’appello.

Ricorrono in cassazione i convenuti con nove motivi.

Resistono gli attori con controricorso.Con atto del 24/4/2024 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione e i controricorrenti vi hanno aderito.

Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazione, senza l’adozione di alcun provvedi- mento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte una talestatuizione (cosicché non è da considerare l’istanza di liquidazione dei compensi, depositata il 14/5/2024 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]).

Inol- tre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.

Così deciso a Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24066/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] tano Giuliana; -controricorrenti- avverso la sentenza del Tribunale di Gela n. 417 /2017 de positata i l 20/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M, nella persona del Sostituto P .G. [OSCURATO:PERSONA], ch e ha concluso per l’estinzione del giudizio. Fatti di causae ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] narrano di avere provveduto a lavori di manutenzione e rifacimento del tetto condominiale, resiurgente- mente necessari per le infiltrazioni d’acqua dannose per il loro 2di 2 – 24 066 /2018 – 2 – 9 / 5 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. appartamento e convengono dinanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la condanna al rimborso della quota delle correlative spese da loro anticipate, pari a circa € 1.638, e della quota delle spese per la conseguente tinteggiatura dell’appartamento, pari a € 450. I convenuti propongono eccezioni di rito, rigettate con sentenza non defini- tiva, e riconvenzionali per il risarcimento dei danni derivanti al loro appar- tamento da infiltrazioni da condutture dell’appartamento degliattori e per l’indennità ex art. 1127 c.c. per sopraelevazione del lastrico solare. In primo grado è accolta la domanda degli attori e sono rigettate le riconvenzionali dei convenuti. Il Tribunale rigetta l’appello. Ricorrono in cassazione i convenuti con nove motivi. Resistono gli attori con controricorso.Con atto del 24/4/2024 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione e i controricorrenti vi hanno aderito. Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazione, senza l’adozione di alcun provvedi- mento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte una talestatuizione (cosicché non è da considerare l’istanza di liquidazione dei compensi, depositata il 14/5/2024 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]). Inol- tre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Così deciso a Roma, nella