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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 dicembre 2018

Cassazione n. 18800/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20342/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA], N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1134/2018depositata il 27/12/2018 R.G.785/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con due pronunce il Tribunale di Modica ed il Tribunale di Ragusa (ex Modica) hanno dichiarato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere inquadrato come dirigente della [OSCURATO:SOCIETA]; che era stato illegittimamente e senza preavviso licenziato dal datore di lavoro e che gli spettavano le differenze retributive, la indennità di preavviso e di licenziamento illegittimo (in base all’ultima retribuzione globale di fatto) nonché l’indennità per ferie non godute determinata in base ai criteri previsti dal CCNL, liquidate come nei relativi provvedimenti.

2. La Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 1134/2018, pronunciando sui gravami, riuniti, proposti avverso le suddette decisioni, ha riformato la statuizione sull’inquadramento rivendicato di dirigente, mentre ha confermato gli altri capi.

3. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che, dall’esame delle risultanze istruttorie, non era emerso che l’effettivo contenuto delle mansioni di fatto svolte dal Lauretta erano connotate da autonomia e potere decisionale discrezionale nella gestione strategica dell’intera impresa, tale da potere qualificare la sua figura come dirigente e, a tal fine, hanno reputato non sufficiente neanche il ruolo di responsabile del sistema di qualità di fatto assunto; hanno, poi, rilevato, alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte e dalle stesse difese della società, la pretestuosità delle ragioni del licenziamento, con assorbimento delle altre censure attesa la mancanza di specifici motivi di appello avverso i capi delle pronunce concernenti la liquidazione in concreto delle indennità di licenziamento, di mancato preavviso e sostitutiva delle ferie non godute.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 336 cpc perché erroneamente la Corte distrettuale, in contrasto con il principio del cd. effetto espansivo interno, da un lato, aveva accertato che il Lauretta non aveva rivestito, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, all’interno dell’azienda la qualifica di dirigente e, dall’altro, nel riconoscergli le indennità di licenziamento, di mancato preavviso e di ferie non godute, calcolate sulla scorta della retribuzione da dirigente, non le aveva rimodulate sul presupposto che, in ordine alla loro quantificazione, non fossero stati proposti specifici motivi di appello.

Sostiene, invece, la società che, a prescindere dalla doglianza, in virtù dell’effetto espansivo interno della riforma della pronuncia sull’inquadramento, si sarebbe dovuto procedere alla nuova liquidazione degli importi avendo riguardo a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di settore con riferimento agli impiegati.

2. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del controricorso, sollevate dalla ricorrente, per essere stato l’atto notificato mediante l’allegazione di un file denominato “controricorso pdf”non nativo, ottenuto dalla scannerizzazione dell’originale analogico, in violazione della normativa vigente e, in particolare delle specifiche tecniche da questa prevista, e per non risultare il suo deposito cartaceo con l’attestazione di conformità.

3. Al riguardo va osservat o, in primo luogo, che l’atto risulta inserito tra gli allegati del fascicolo e, inoltre, che ha raggiunto il suo scopo, avendo comunque prodotto il risultato della sua conoscenza.

4. Integrando, pertanto, i vizi denunciati, qualora sussistenti, nullità esclusivamente formali, essi sono sanabili con il raggiungimento dello scopo legale dell’atto, come avvenuto nel caso di specie (Cass. n. 7665/2016; Cass. n. 23620/2018)

5. Venendo, poi, allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso, ritiene il Collegio che lo stesso è meritevole di accoglimento.

6. E’ vero che nella giurisprudenza di legittimità, sulla questione oggetto della doglianza, si erano confrontati due orientamenti di segno opposto (tra cui quello costituito da Cass. n. 9409/2018 fatto proprio dalla Corte distrettuale), ma di recente (superando la possibilità di rilevare un contrasto) si è ormai affermato l’altro, cui si ritiene di aderire e dare continuità, in virtù del quale si è statuito che l'effetto espansivo interno derivante dalla riforma o cassazione parziale della sentenza, previsto dall'art. 336, comma 1, c.p.c., trova applicazione rispetto ai capi della pronunzia non impugnati autonomamente, ma necessariamente dipendenti da altro capo impugnato, ivi compresi quei capi che abbiano formato oggetto diimpugnazione separata quando questa sia stata rigettata, non potendo il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra gli uni e gli altri essere escluso dalla eventuale decisione sfavorevole sul gravame che abbia riguardato i capi dipendenti (Cass. n. 5550/2021; Cass. 39817/21; Cass.n. 1910/2023).

7. Del resto, il principio sopra enunciato era stato già specificato, sebbene in altre fattispecie, da questa Corte (Cass. n. 85/2015) che aveva testualmente precisato che “il principio, desumibile dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la riforma o la cassazione, anche parziale, della sentenza ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata o cassata (cd.

"effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione di tale capo della pronuncia, seppure non espressamente impugnato.

Così nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata si verifica solo quando le parti della sentenza siano del tutto autonome l'una rispetto all'altra e non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso conseguenziale con l'altra e trovi in essa il suo presupposto, perché in tal caso gli effetti dell'accoglimento dell'impugnazione si estendono ai capi dipendenti o che ne costituiscano un conseguenziale sviluppo, pur se non espressamente e direttamente investiti dall'impugnazione e dalla pronuncia (Cass. n.6494 del 1988, n. 438 del 1996, n. 2747 del 1998, n. 2062 del 2001, n. 9141 del 2007).

Ove la sentenza di primo grado che ha dichiarato la illegittimità del termine ed abbia dichiarato il diritto al risarcimento venga impugnata solo sulla prima questione, non si forma il giudicato sulla seconda, giacché quest'ultima non costituisce capo autonomo, passibile del passaggio in giudicato in mancanza di impugnazione, trattandosi invece di capo dipendente da una statuizione sottoposta ad appello (in tali termini, Cass.n. 6101 del 2014).

E' stato infatti ritenuto (tra le tante, Cass. 4363/2009) che «La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame».

Infatti, ove fosse stata travolta la prima statuizione sull'illegittimità del termine sarebbe fatalmente venuta meno la statuizione sul quantum per l'effetto espansivo che la riforma o la cassazione produce effetti sui capi dipendenti (art. 336 cod. proc. civ.).

Premesso dunque che la decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto "effetto espansivo interno", anche della questione dipendente, pur se autonoma e non investita da specifica censura”.

8. Orbene, deve ritenersi che proprio tale situazione ricorra nella fattispecie in esame, poiché la sentenza impugnata ha accertato il diritto sull’an, statuendo sul licenziamento e sul mancato riconoscimento del preteso svolgimento delle mansioni superiori di dirigente, per cui, a prescindere dalla proposizione di specifici motivi di appello avverso i capi della pronuncia concernenti la liquidazione in concreto delle indennità richieste che erano state calibrate sull’inquadramento superiore non riconosciuto, le indennità medesime comunque avrebbero dovuto essere rimodulate sulla qualifica effettivamente accertata.

9. Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Catania, in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20342/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA], N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1134/2018depositata il 27/12/2018 R.G.785/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con due pronunce il Tribunale di Modica ed il Tribunale di Ragusa (ex Modica) hanno dichiarato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere inquadrato come dirigente della [OSCURATO:SOCIETA]; che era stato illegittimamente e senza preavviso licenziato dal datore di lavoro e che gli spettavano le differenze retributive, la indennità di preavviso e di licenziamento illegittimo (in base all’ultima retribuzione globale di fatto) nonché l’indennità per ferie non godute determinata in base ai criteri previsti dal CCNL, liquidate come nei relativi provvedimenti. 2. La Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 1134/2018, pronunciando sui gravami, riuniti, proposti avverso le suddette decisioni, ha riformato la statuizione sull’inquadramento rivendicato di dirigente, mentre ha confermato gli altri capi. 3. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che, dall’esame delle risultanze istruttorie, non era emerso che l’effettivo contenuto delle mansioni di fatto svolte dal Lauretta erano connotate da autonomia e potere decisionale discrezionale nella gestione strategica dell’intera impresa, tale da potere qualificare la sua figura come dirigente e, a tal fine, hanno reputato non sufficiente neanche il ruolo di responsabile del sistema di qualità di fatto assunto; hanno, poi, rilevato, alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte e dalle stesse difese della società, la pretestuosità delle ragioni del licenziamento, con assorbimento delle altre censure attesa la mancanza di specifici motivi di appello avverso i capi delle pronunce concernenti la liquidazione in concreto delle indennità di licenziamento, di mancato preavviso e sostitutiva delle ferie non godute. 4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 336 cpc perché erroneamente la Corte distrettuale, in contrasto con il principio del cd. effetto espansivo interno, da un lato, aveva accertato che il Lauretta non aveva rivestito, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, all’interno dell’azienda la qualifica di dirigente e, dall’altro, nel riconoscergli le indennità di licenziamento, di mancato preavviso e di ferie non godute, calcolate sulla scorta della retribuzione da dirigente, non le aveva rimodulate sul presupposto che, in ordine alla loro quantificazione, non fossero stati proposti specifici motivi di appello. Sostiene, invece, la società che, a prescindere dalla doglianza, in virtù dell’effetto espansivo interno della riforma della pronuncia sull’inquadramento, si sarebbe dovuto procedere alla nuova liquidazione degli importi avendo riguardo a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di settore con riferimento agli impiegati. 2. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del controricorso, sollevate dalla ricorrente, per essere stato l’atto notificato mediante l’allegazione di un file denominato “controricorso pdf”non nativo, ottenuto dalla scannerizzazione dell’originale analogico, in violazione della normativa vigente e, in particolare delle specifiche tecniche da questa prevista, e per non risultare il suo deposito cartaceo con l’attestazione di conformità. 3. Al riguardo va osservat o, in primo luogo, che l’atto risulta inserito tra gli allegati del fascicolo e, inoltre, che ha raggiunto il suo scopo, avendo comunque prodotto il risultato della sua conoscenza. 4. Integrando, pertanto, i vizi denunciati, qualora sussistenti, nullità esclusivamente formali, essi sono sanabili con il raggiungimento dello scopo legale dell’atto, come avvenuto nel caso di specie (Cass. n. 7665/2016; Cass. n. 23620/2018) 5. Venendo, poi, allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso, ritiene il Collegio che lo stesso è meritevole di accoglimento. 6. E’ vero che nella giurisprudenza di legittimità, sulla questione oggetto della doglianza, si erano confrontati due orientamenti di segno opposto (tra cui quello costituito da Cass. n. 9409/2018 fatto proprio dalla Corte distrettuale), ma di recente (superando la possibilità di rilevare un contrasto) si è ormai affermato l’altro, cui si ritiene di aderire e dare continuità, in virtù del quale si è statuito che l'effetto espansivo interno derivante dalla riforma o cassazione parziale della sentenza, previsto dall'art. 336, comma 1, c.p.c., trova applicazione rispetto ai capi della pronunzia non impugnati autonomamente, ma necessariamente dipendenti da altro capo impugnato, ivi compresi quei capi che abbiano formato oggetto diimpugnazione separata quando questa sia stata rigettata, non potendo il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra gli uni e gli altri essere escluso dalla eventuale decisione sfavorevole sul gravame che abbia riguardato i capi dipendenti (Cass. n. 5550/2021; Cass. 39817/21; Cass.n. 1910/2023). 7. Del resto, il principio sopra enunciato era stato già specificato, sebbene in altre fattispecie, da questa Corte (Cass. n. 85/2015) che aveva testualmente precisato che “il principio, desumibile dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la riforma o la cassazione, anche parziale, della sentenza ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata o cassata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione di tale capo della pronuncia, seppure non espressamente impugnato. Così nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata si verifica solo quando le parti della sentenza siano del tutto autonome l'una rispetto all'altra e non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso conseguenziale con l'altra e trovi in essa il suo presupposto, perché in tal caso gli effetti dell'accoglimento dell'impugnazione si estendono ai capi dipendenti o che ne costituiscano un conseguenziale sviluppo, pur se non espressamente e direttamente investiti dall'impugnazione e dalla pronuncia (Cass. n.6494 del 1988, n. 438 del 1996, n. 2747 del 1998, n. 2062 del 2001, n. 9141 del 2007). Ove la sentenza di primo grado che ha dichiarato la illegittimità del termine ed abbia dichiarato il diritto al risarcimento venga impugnata solo sulla prima questione, non si forma il giudicato sulla seconda, giacché quest'ultima non costituisce capo autonomo, passibile del passaggio in giudicato in mancanza di impugnazione, trattandosi invece di capo dipendente da una statuizione sottoposta ad appello (in tali termini, Cass.n. 6101 del 2014). E' stato infatti ritenuto (tra le tante, Cass. 4363/2009) che «La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame». Infatti, ove fosse stata travolta la prima statuizione sull'illegittimità del termine sarebbe fatalmente venuta meno la statuizione sul quantum per l'effetto espansivo che la riforma o la cassazione produce effetti sui capi dipendenti (art. 336 cod. proc. civ.). Premesso dunque che la decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto "effetto espansivo interno", anche della questione dipendente, pur se autonoma e non investita da specifica censura”. 8. Orbene, deve ritenersi che proprio tale situazione ricorra nella fattispecie in esame, poiché la sentenza impugnata ha accertato il diritto sull’an, statuendo sul licenziamento e sul mancato riconoscimento del preteso svolgimento delle mansioni superiori di dirigente, per cui, a prescindere dalla proposizione di specifici motivi di appello avverso i capi della pronuncia concernenti la liquidazione in concreto delle indennità richieste che erano state calibrate sull’inquadramento superiore non riconosciuto, le indennità medesime comunque avrebbero dovuto essere rimodulate sulla qualifica effettivamente accertata. 9. Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Catania, in d
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