CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 dicembre 1978
Cassazione n. 46795/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/12/1978 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo è declinato in fatto nella parte in cui tenta di accreditare una differente evoluzione dei fatti che, secondo le argomentazioni contenute in sentenza, hanno visto la [OSCURATO:PERSONA] colpire il pubblico ufficiale con un calcio al momento della richiesta rivoltale di seguire i militari, nonché porre in essere una forte resistenza all'atto del materiale allontanamento, così smentendo che il calcio e la condotta non fossero finalizzati ad ostacolare l'attività istituzionale posta in essere dai [OSCURATO:PERSONA] e Radiornobile di Perugia; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la parte della sentenza che ha ritenuto sussistente la contestata recidiva reiterata infraquinquennale è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame e smentita con pertinenti argomenti dalla Corte di appello che, non ha solo fatto rinvio ai plurimi e recenti precedenti, ma anche apprezzato la nuova fattispecie realizzata ritenendola quale atteggiamento propenso a violare la legge, valutazione in fatto che poggia su richiamate e descritte risultanze processuali che, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità; ritenuto che il terzo motivo, che censura il bilanciamento in termini di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche (negate dal Tribunale) e la contestata recidiva risulta manifestamente infondato in considerazione dell'impossibilità di poter ritenere dette circostanze prevalenti sulla contestata recidiva reiterata infraquinquennale ex art. 69, quarto comma, cod. pen., preclusione resa palese dal pertinente riferimento alla "natura e gravità" della recidiva da parte dei Giudici di merito; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alle medesime censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C