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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44485/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data il Novembre 2022 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grafo, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco in anni uno mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina all'interno della propria autovettura, qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 e ritenuta la recidiva.

2. Considerato che l'unico motivo, relativo al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente e dei precedenti penali a carico del prevenuto di cui uno specifico, mantenendolo comunque sotto la soglia della media edittale.

3. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la personalità dell'imputato gravato da precedenti, anche specifici.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data il Novembre 2022 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grafo, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco in anni uno mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina all'interno della propria autovettura, qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 e ritenuta la recidiva. 2. Considerato che l'unico motivo, relativo al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente e dei precedenti penali a carico del prevenuto di cui uno specifico, mantenendolo comunque sotto la soglia della media edittale. 3. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la personalità dell'imputato gravato da precedenti, anche specifici. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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