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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04924/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa il 27 febbraio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi in Sorrento dal 10 settembre 2015 al 14 novembre 2019.

Rilevato che i due motivi di ricorso, trattati congiuntamente perché connessi, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento sanzionatorio, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo al riguardo la Corte di appello in maniera pertinente rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva, che il comportamento successivo al delitto era stato tenuto in considerazione ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e che i fatti erano gravi, perché refterati per cinque annualità, perciò rivelatori della pervicace determinazione di sottrarsi agli obblighi tributari, e per il considerevole ammontare dell'evasione, senza che le difficoltà familiari e di salute potessero giustificare la sistematicità delle violazioni, non riconducibili ad un occasionale situazione di sbandamento.

Richiamata la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, con l'ulteriore precisazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549) che, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.

Considerato che le affermazioni della Corte territoriale si pongono in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte anche in tema di reati tributari, essendo stato affermato che l'integrale adempimento dell'obbligo tributario, determinando il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere favorevolmente apprezzato, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., quale condotta susseguente al reato, ai fini della concessione anche delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., stante l'impossibilità di valorizzare in maniera duplice la medesima condotta (Sez. 3, n. 33213 del 20/06/2024, Dagostino, Rv. 286760).

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere sia del pagamento delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa il 27 febbraio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi in Sorrento dal 10 settembre 2015 al 14 novembre 2019. Rilevato che i due motivi di ricorso, trattati congiuntamente perché connessi, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento sanzionatorio, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo al riguardo la Corte di appello in maniera pertinente rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva, che il comportamento successivo al delitto era stato tenuto in considerazione ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e che i fatti erano gravi, perché refterati per cinque annualità, perciò rivelatori della pervicace determinazione di sottrarsi agli obblighi tributari, e per il considerevole ammontare dell'evasione, senza che le difficoltà familiari e di salute potessero giustificare la sistematicità delle violazioni, non riconducibili ad un occasionale situazione di sbandamento. Richiamata la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, con l'ulteriore precisazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549) che, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. Considerato che le affermazioni della Corte territoriale si pongono in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte anche in tema di reati tributari, essendo stato affermato che l'integrale adempimento dell'obbligo tributario, determinando il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere favorevolmente apprezzato, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., quale condotta susseguente al reato, ai fini della concessione anche delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., stante l'impossibilità di valorizzare in maniera duplice la medesima condotta (Sez. 3, n. 33213 del 20/06/2024, Dagostino, Rv. 286760). Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere sia del pagamento delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA]
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