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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 30296/2024

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pretesa fosse una diversa valutazione dei fatti utili alla riqualificazione in termini di subordinazione;

4. la qualificazione di pieno diritto in termini di subordinazione che deriva dall’accoglimento del primo motivo manda assorbiti i restanti motivi, con i quali si adduce la portata meramente apparente della motivazione resa in appello (secondo motivo, con riferimento all’art. 132 n. 4 c.p.c.), l’omesso esame di un fatto decisivo (terzo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e con riferimento alla circostanza che i docenti restavano a disposizione della Scuola nelle c.d. ore di disponibilità) e la violazione delle regole sulla non contestazione (quarto motivo, rispetto alla medesima circostanza di cui al terzo motivo, in quanto sostanzialmente ammesse dal Ministero nelle proprie difese e con riferimento agli artt. 229 e 115 c.p.c. e 2733 c.c.); P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera

pretesa fosse una diversa valutazione dei fatti utili alla riqualificazione in termini di subordinazione; 4. la qualificazione di pieno diritto in termini di subordinazione che deriva dall’accoglimento del primo motivo manda assorbiti i restanti motivi, con i quali si adduce la portata meramente apparente della motivazione resa in appello (secondo motivo, con riferimento all’art. 132 n. 4 c.p.c.), l’omesso esame di un fatto decisivo (terzo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e con riferimento alla circostanza che i docenti restavano a disposizione della Scuola nelle c.d. ore di disponibilità) e la violazione delle regole sulla non contestazione (quarto motivo, rispetto alla medesima circostanza di cui al terzo motivo, in quanto sostanzialmente ammesse dal Ministero nelle proprie difese e con riferimento agli artt. 229 e 115 c.p.c. e 2733 c.c.); P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera
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