CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 30296/2024
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pretesa fosse una diversa valutazione dei fatti utili alla riqualificazione in termini di subordinazione; 4. la qualificazione di pieno diritto in termini di subordinazione che deriva dall’accoglimento del primo motivo manda assorbiti i restanti motivi, con i quali si adduce la portata meramente apparente della motivazione resa in appello (secondo motivo, con riferimento all’art. 132 n. 4 c.p.c.), l’omesso esame di un fatto decisivo (terzo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e con riferimento alla circostanza che i docenti restavano a disposizione della Scuola nelle c.d. ore di disponibilità) e la violazione delle regole sulla non contestazione (quarto motivo, rispetto alla medesima circostanza di cui al terzo motivo, in quanto sostanzialmente ammesse dal Ministero nelle proprie difese e con riferimento agli artt. 229 e 115 c.p.c. e 2733 c.c.); P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera