CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 27304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/02/2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha deliberato in senso favorevole all'estradizione di [OSCURATO:PERSONA] verso la Svizzera per essere perseguito in ordine al reato di concorso in rapina aggravata, commesso in data 24 giugno 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA]Alvino ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo, il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 700, comma 1 e 2, lett. a) e c), cod. proc. pen. in ordine ai criteri di individuazione del soggetto da estradare e alla valutazione della gravità indiziaria. Rileva il difensore che la sentenza impugnata soltanto apparentemente motiva sulla correttezza dei criteri di individuazione dell'Esposito nel soggetto autore del fatto contestato. Pur descrivendo il provvedimento estero la condotta ascritta al cittadino italiano e indicando le fonti di prova (quali il DNA e le video riprese), infatti, la sentenza sarebbe priva delle indicazioni in base alle quali è possibile giungere all'identificazione dell'Esposito in uno degli autori del delitto di rapina contestato nella richiesta di estradizione. Ad avviso del ricorrente, inoltre, la condotta ascritta dall'autorità Svizzera all'Esposito, consistente nell'aver portato sul posto i mezzi per il compimento dell'attività di delittuosa, proprio per la sua peculiarità, mal si concilierebbe con le fonti di prova indicate dal giudice straniero. Parimenti nella relazione non emergerebbero dati incontrovertibili che facciano ritenere la correttezza dell'accertamento stesso. Rileva il difensore che, nella specie, sarebbe stata opportuna l'indicazione delle videoriprese, quantomeno sotto il profilo del tempo e del luogo, al fine di poter verificare che uno degli autori fosse l'Esposito, così come difetterebbe qualsiasi indicazione sulle modalità di campionatura del DNA e sul rinvenimento delle tracce biologiche utili per individuazione dell'autore del reato. Eccepisce, da ultimo, il difensore che nella sentenza manca qualsiasi riferimento alla necessità di un consenso all'estradizione, trattandosi di estradizione facoltativa, al pari della motivazione sulle esigenze cautelari, soprattutto alla luce del buon comportamento tenuto dal ricorrente, che, sottoposto alla misura coercitiva dell'obbligo di dimora, non si è allontanato dal territorio campano. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150.„ye Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18 aprile 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato e, comunque, diverso da quelli consentiti dalla legge. 2. Con unico motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 700, comma 1 e 2, lett. a) e c), cod. proc. pen. in ordine ai criteri di individuazione del soggetto da estradare e alla valutazione della gravità indiziaria. 3. Il motivo è manifestamente fondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di estradizione per l'estero, quando dagli atti del procedimento risulti compiutamente identificato l'estradando come la persona destinataria del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall'autorità giudiziaria straniera, a nulla rileva che l'autorità richiedente non abbia fornito i dati segnaletici o gli altri requisiti di identificazione previsti dall'art. 700, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3079 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018), Magni, Rv. 272142 - 01; Sez. 6, n. 18306 del 12/03/2004, Matic, Rv. 229413). Nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello ha, non incongruamente, rilevato la compiuta indicazione dell'estradando sulla base dell'esame del DNA svolto e della comparazione della fotografia del ricorrente con i fotogrammi estratti dall'impianto di videosorveglianza. Conformemente a quanto affermato da Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trindande, Rv. 277560 - 01, la Corte di appello, inoltre, non si è limitata ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda di consegna, ma ha accertato, ai sensi dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., che in essa risultassero indicate le ragioni per le quali, nella prospettiva dello Stato richiedente, fosse stata ritenuta probabile la commissione del reato ascritto all'incolpato, attesa altresì l'assenza di prove a discarico, chiare ed incontrovertibili, della sua innocenza. Vaghe e aspecifiche, e, dunque, tali da precludere in radice alla Corte di esercitare un qualsiasi sindacato di legittimità, si rivelano le ulteriori censure proposte dal ricorrente. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di