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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 32092/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermatola pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di rissa.

Tenuto conto che avverso il provvedimento l' imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto all'affermazione di responsabilità.

Osservato che le censure di vizio della motivazione aspirano in realtà ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, con argomentazione peraltro generica, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato e la sua attribuzione al ricorrente, confutando nel contempo le argomentazioni della difesa appellante.

Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibili ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Greqorio D r S t1,1 P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermatola pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di rissa. Tenuto conto che avverso il provvedimento l' imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto all'affermazione di responsabilità. Osservato che le censure di vizio della motivazione aspirano in realtà ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, con argomentazione peraltro generica, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato e la sua attribuzione al ricorrente, confutando nel contempo le argomentazioni della difesa appellante. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibili ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Greqorio D r S t1,1 P
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