CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14317/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Napoli i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita !a requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], !a quale ha concluso per i! rigetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 5/10/2021 che ha confermato i! provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP dello stesso tribunale nei confronti del ricorrente, in ordine ai reati di furto aggravato e di tentata estorsione aggravata. A! riguardo, deduce: 1. erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 49 cod. pen. Posto che il biglietto vincente era stato già sequestrato prima che intercorressero le telefonate ritenute oggetto del tentativo di estorsione, nessuna rilevanza causale ai fini del conseguimento dell'ingiusto profitto poteva attribuirsi alla condotta asseritamente minacciosa posta in essere dall'indagato, in quanto la monetizzazione della vincita era preclusa dal vincolo reale apposto dall'a.g. e non potendo egli procedere direttamente brevi manu alla riscossione del premio, essendo necessaria, per l'elevato importo, l'erogazione da parte dell'ente emittente mediante una procedura che avrebbe richiesto del tempo. Pertanto, l'azione de! ricorrente (egli voleva riconoscere parte della vincita alla p.o. a condizione che fosse stata ritirata la denuncia) era inidonea a produrre alcun evento alla stregua di una valutazione da effettuarsi ex ante e, dunque, ad essere ricondotta nell'alveo del tentativo di estorsione punibile Anzi, sussisteva l'ipotesi del delitto impossibile per inesistenza dell'oggetto, poiché il titolo aveva perduto qualunque valore a seguito della denunzia della p.o. e del successivo "blocco" ad opera dell'a.g. 2. erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'aggravante della destrezza con riguardo al delitto di furto, essendo stato il biglietto consegnato al ricorrente affinché si interessasse della riscossione della vincita, difettando, dunque, qualunque connotazione di astuzia e/o avvedutezza che non poteva ravvisarsi nel fatto di avere approfittato della distrazione della vittima, allontanandosi dalla tabaccheria. Né all'uopo poteva farsi riferimento alle particolari circostanze di tempo e di luogo in cui si era svolta l'azione, in quanto il ricorrente era solito frequentare l'esercizio, era conosciuto dalla clientela e dalla stessa p.o., essendo il marito della proprietaria. Il fatto, poi, si era svolto in pieno giorno ed alla presenza di avventori. Nessuna confusione emotiva era da ravvisarsi ai danni della p.o., che risultava invece lucida e non affetta da decadimento delle facoltà mentali, per come avvalorato anche dalla successione degli eventi.La mancanza di immediata monetizzazione del titolo non consentiva, infine, di configurare l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, attesa anche l'intervenuta denuncia operata dalla legittima titolare. 3. violazione della legge processuale, in particolare dell'art. 606, lett b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen. Con riferimento al pericolo di fuga, il Tribunale ha valutato esclusivamente la condotta posta in essere dall'imputato immediatamente dopo il furto, consistente nell'allontanamento dal /ocus commissi delicti e nella programmazione di un viaggio all'estero, omettendo di considerare altri elementi oggettivi che avrebbero escluso la sussistenza dell'attualità del pericolo, posto che lo Scutellaro si era presentato spontaneamente presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera (area Fiumicino), fornendo informazioni circa il luogo in cui era custodito il biglietto. Inoltre, lamenta come i giudici avessero desunto il pericolo di reiterazione di condotte illecite della medesima specie dall'abilità e dalla scaltrezza nella sottrazione del biglietto, che denotavano una personalità particolarmente trasgressiva, lucida e spregiudicata, senza considerare la condotta post factum dell'indagato che avrebbe dovuto determinare il Tribunale ad escludere le esigenze cautelari, ovvero, a concedere gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi generici e/o manifestamente infondati. 4.1. Il primo motivo è inammissibile poiché il ricorrente pone a fondamento della doglianza una circostanza di fatto - ossia che, al momento della "minaccia" rivolta al Vargiu (nipote della p.o.) di incassare il biglietto se non avesse ritirato la denuncia, il tagliando fosse in realtà stato sequestrato - che risulta invece essere stata esclusa dal provvedimento impugnato, avendo il Tribunale del riesame evidenziato, al pari di quanto riportato nel provvedimento genetico (vedi pag. 3) in piena aderenza alle fonti di prova acquisite, che il titolo venne sequestrato il girono dopo le conversazioni intercettate e che, dunque, il ricorrente allorché profferì le minacce, era ancora in possesso del tagliando vincente. Peraltro, va anche sottolineato come la minaccia diretta a costringere la p.o. a ritirare !a denuncia fosse connotata da contenuto patrimoniale, in quanto laddove il ritiro fosse avvenuto il ricorrente ne avrebbe comunque conseguito un'indebita utilità economica, a prescindere dall'apposizione del vincolo reale, avente natura comunque provvisoria, essendone la permanenza, come noto, legata a! merito del procedimento. Di talché correttamente è stata ritenuta anche l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile poiché il ricorrente omette di confrontarsi con le specifiche argomentazioni poste a base della decisione impugnata, finendo per prospettare, invece, un'alternativa di merito non solo non asseverata dai giudici della cautela, ma che finisce per sottintendere una rilettura delle fonti probatorie preclusa in questa sede. 4.2.1. Correttamente il Tribunale del riesame ha ricavato la sussistenza dell'aggravante della destrezza nell'aver il ricorrente posto in essere una condotta caratterizzata da astuzia ed avvedutezza idonea ad eludere o solo ridurre la sorveglianza della p.o. Invero, si è al riguardo precisato come il ricorrente, approfittando della sua qualifica di coniuge della titolare della tabaccheria, frequentata abitualmente dalla p.o., si sia fatto consegnare il tagliando con la scusa di volere effettuare un'ulteriore verifica sulla bontà della vincita, così creando nella persona offesa un affidamento, insito nell'aspettativa di essere addirittura aiutata nella procedura di riscossione, tale da attenuare la sorveglianza sulla cosa e consegnare il biglietto nelle sue mani. Si tratta di una lettura pienamente collimante con le ragioni che, in quel frangente, hanno determinato l'imputato a recarsi presso la tabaccheria, di certo lì non capitato per caso, ma recatosi al precipuo scopo di impossessarsi della vincita, posto che di tale accadimento era stato messo al corrente (sul punto, vedi ordinanza genetica). Si è, quindi, fatta corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sii., sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088). In tal caso, infatti, la sottrazione rinviene un diretto antecedente causale proprio nella "rappresentazione" artatamente realizzata dall'autore, la quale agevola l'impossessamento della res; inoltre, un tale agire manifesta, al contempo, una maggiore pericolosità dell'autore del furto rispetto a quelle ipotesi di sottrazione non accompagnate da elementi circostanziali, concorrendo ad incidere, in termini positivi, sulla gravità del reato. 4.2.2. Parimenti correttamente è stata ritenuta l'ulteriore aggravante della minorata difesa, avendo il giudice della cautela indicato una serie di elementi (l'età della p.o., la confusione emotiva del momento, la stretta concatenazione temporale degli eventi) pienamente dimostrativi tanto dell'essersi avvalso della situazione "agevolante", quanto dell'approfittamento della condizione di persona tale da ostacolare la privata difesa. 4.3. Inammissibile è anche l'ultimo motivo dedotto in tema di esigenze cautelari. Al di là degli elementi declinati dal Tribunale del riesame - e tanto basterebbero a sostegno delle ritenute esigenze cautelari in quanto espressivi di una non elementare predisposizione alla commissione del reato accompagnata da significativa scaltrezza, a cui poi si è aggiunta una pianificazione volta a far perdere le proprie tracce - anche in questo caso il ricorrente fonda la doglianza su un profilo di merito, che vuole l'indagato aver fatto sua sparite ritorno sui suoi passi, smentito dall'ordinanza impugnata che ha, invece, precisato come ciò fosse dovuto al fatto di essere stato informato delle ricerche in corso della p.g. nei suoi confronti, lettura pienamente coerente con l'operato sequestrato di un biglietto in cui vi erano riportate le istruzioni ad un terzo per favorire la sua scomparsa ed avallare !a sua tesi difensiva. 4. All'inammissibilità de! ricorso consegue !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di inammissibilità rilevati, si stima equo determinare in C 3.000,00. 4.1. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. trovandosi l'indagato in stato di custodia cautelare in carcere. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa per le ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att