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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 06283/2026

Testo disponibile della fonte

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guente ORDINANZA sul ricorso 3237-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 499/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/07/2019 R.G.N. 725/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.3237/2020 Cron.

Rep.

Ud.27/01/2026 R.G. 3237/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 9.7.2019 n. 499, la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva accolto l’opposizione all’avviso di addebito proposta da [OSCURATO:PERSONA] relativo a contributi IVS, oneri accessori e quote associative e perché fosse accertato che la base dell’imponibile contributivo a suo carico fosse costituita unicamente dal reddito d’impresa percepito negli anni quale titolare di impresa individuale e non anche dalle quote di reddito imputabile alla partecipazione della stessa nella società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tribunale ha accolto l’opposizione ritenendo che occorresse differenziare i redditi d lavoro nell’impresa, che vanno inseriti nella base imponibile degli assicurati alla [OSCURATO:PERSONA], dai redditi di capitale maturati in società di capitale nelle quali l’assicurata non aveva prestato attività lavorativa ed a prescindere dalla destinazione che l’assemblea avesse riservato a detti utili e, quindi, anchese essi non fossero stati distribuiti.

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92 di conversione, con modificazioni, del decreto n. 384/92 e in connessione con questo della legge n. 233/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, nell’individuare la base imponibile sulla quale il lavoratore autonomo deve versare la propria contribuzione, in quanto iscritto alla Gestione previdenziale Inps, aveva ritenuto che si dovesse tenere conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di attività lavorativa e non di tutti i redditi dallo stesso percepiti nel corso dell’anno di riferimento.

Il motivo di ricorso è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,“Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolarei contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)” (Cass.n. 22901/24, 14043/25, 21540/19).

Nella specie, la Corte d’appello ha fatto “buon governo” del superiore principio, avendo accertato che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività lavorativa solo all’interno della ditta individuale di cui era titolare, ma non all’interno della società di capitali [OSCURATO:PERSONA] srl di cui era socia ma senza avervi alcuna attività lavorativa al suo interno e ciò, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte non sono soggetti all’obbligo contributivo chi si limita a investire i propri capitali a scopo di utile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso.

Condanna l’Inps a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 3237-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 499/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/07/2019 R.G.N. 725/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.3237/2020 Cron. Rep. Ud.27/01/2026 R.G. 3237/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 9.7.2019 n. 499, la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva accolto l’opposizione all’avviso di addebito proposta da [OSCURATO:PERSONA] relativo a contributi IVS, oneri accessori e quote associative e perché fosse accertato che la base dell’imponibile contributivo a suo carico fosse costituita unicamente dal reddito d’impresa percepito negli anni quale titolare di impresa individuale e non anche dalle quote di reddito imputabile alla partecipazione della stessa nella società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tribunale ha accolto l’opposizione ritenendo che occorresse differenziare i redditi d lavoro nell’impresa, che vanno inseriti nella base imponibile degli assicurati alla [OSCURATO:PERSONA], dai redditi di capitale maturati in società di capitale nelle quali l’assicurata non aveva prestato attività lavorativa ed a prescindere dalla destinazione che l’assemblea avesse riservato a detti utili e, quindi, anchese essi non fossero stati distribuiti. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis della legge n. 438/92 di conversione, con modificazioni, del decreto n. 384/92 e in connessione con questo della legge n. 233/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, nell’individuare la base imponibile sulla quale il lavoratore autonomo deve versare la propria contribuzione, in quanto iscritto alla Gestione previdenziale Inps, aveva ritenuto che si dovesse tenere conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di attività lavorativa e non di tutti i redditi dallo stesso percepiti nel corso dell’anno di riferimento. Il motivo di ricorso è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,“Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolarei contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)” (Cass.n. 22901/24, 14043/25, 21540/19). Nella specie, la Corte d’appello ha fatto “buon governo” del superiore principio, avendo accertato che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività lavorativa solo all’interno della ditta individuale di cui era titolare, ma non all’interno della società di capitali [OSCURATO:PERSONA] srl di cui era socia ma senza avervi alcuna attività lavorativa al suo interno e ciò, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte non sono soggetti all’obbligo contributivo chi si limita a investire i propri capitali a scopo di utile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso. Condanna l’Inps a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma
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