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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 24937/2023

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NO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – Oggetto: previdenza complement are RGN Cron.

Rep.

CC 11.5.23 avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.435/2020 pubblicata i l 13 / 2 /20 20 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per compensazione con un maggior controcredito eccepito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere le differenze di ratei tra la pensione privilegiata per invalidità permanente e il minor trattamento pensionistico ricevuto dall’istituto di credito.

Riteneva la Corte d’appello che, per il periodo 19.10.1985 – 3.3.2005, il credito di [OSCURATO:PERSONA] era inesistente, come affermato in altra sentenza passata in giudicato avente ad oggetto le stesse domande contrapposte delle parti.

Per il successivo periodo, ovvero dal 3.3.2005, la Corte confermava il conteggio del credito attoreo già svolto in primo grado e limitato al periodo dal 3.3.2005 al 25.5.2006, epoca in cui Marmo aveva chiesto e ottenuto dal Fondo di P revidenza Complementare la liquidazione anticipata del c.d.

“zainetto”.

Secondo la Corte, per il periodo successivo al 25.5.2006 nulla era dovuto, in quanto per tale periodo l’appellante non aveva tenuto conto dell’intervenuta conversione in capitale della “quota Fondo” e della necessità di effettuare il calcolo delle differenze in forma capitalizzata alla data del 25.5.2006.

Secondo la Corte, le doglianze svolte con l’appello al calcolo effettuato dal giudice di primo grado erano generiche e meramente assertive.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.2909 c.c. [OSCURATO:PERSONA] che il proprio diritto alla differenza di ratei pensionistici era stato accertato con efficacia di giudicato dal tribunale di Napoli con sentenza del 2018.

Il successivo giudizio, conclusosi con sentenza di questa Corte n.23610/13, in cui era stato invece negato il diritto di credito alledifferenze di ratei, non aveva petitum e causa petendi identici alla domanda svolta nel primo e secondo grado del presente giudizio.

Inoltre, l’affermazione di negazione del proprio diritto alle differenze di ratei, come confermata da Cass.n.23610/13, va leva solo quale giudicato interno a quel giudizio e non anche qualegiudicato esterno.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte considerato i conteggi analitici depositati in primo grado, successivamente all’eccezione della banca fondata sull’anticipata liquidazione del 15% della pensione a carico del Fondo di [OSCURATO:PERSONA], dai quali risultava la quota di credito nella percentuale dell’85%, depurata della quota liquidata anticipatamente dal Fondo di Previdenza.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ritenendosi incomprensibile la ragione per cui, in un passaggio della motivazione della sentenza impugnata, la rideterminazione dell’importo del trattamento pensionistico in forma capitalizzata al maggio 2006 esulerebbe dal thema decidendum.

Il motivo di ricorso rinvia all’omessa considerazione dei conteggi prodotti, come già allegato nel secondo motivo.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce che, a seguito dell’accoglimento dei primi due motivi, il credito attoreo era superiore a quello opposto in compensazione dalla banca.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Con esso si deduce che il petitum e la causa petendi del presente giudizio diverge dal petitum e causa petendi sottesi alla domanda del ricorrente svolta nel giudizio concluso da Cass.23610/13.

Il motivo non riporta in modo dettagliato e completo la domanda (riconvenzionale) che Marmo aveva svolto in quel (secondo) giudizio, onde consentire a questa Corte il diretto esame comparativo tra la domanda qui proposta e quella colà svolta in via riconvenzionale, e verificare la denunciata assenza di identicità di petitum e causa petendie dunque l’affermata insussistenza del giudicato.

Allo stesso modo non è dato comprendere in base al solo ricorso e alla correlata carenza di indicazione specifica degli atti di causa, se il giudicato avesse solo efficacia interna.Il secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto pongono la medesima questione, sono inammissibili.

Per un verso l’art.360, co.1, n.5 c.p.c. ha riguardo all’omessa considerazione di un fatto storico e non a considerazioni o questioni (Cass.22397/19), mentre i conteggi di parte valgono come deduzioni difensive, senza integrareil fatto storico richiesto dalla norma.

Per altro verso, i due motivi sono estranei alla ratio decidendi della sentenza, la quale non ha omesso di considerare i conteggi prodotti in primo grado, ma li ha ritenuti non meritevoli di considerazione, avendo il giudice di primo grado provveduto al calcolo corretto delle differenze di ratei.

Per il resto, l a sentenza impugnata ha anche aggiunto che il metodo di calcolo adottato dal primo giudice, con esclusione del periodo successivoal maggio 2006, era stato impugnato dall’appellante in modo solo assertivo e non sorretto da adeguate argomentazioni critiche.

Sul punto, il terzo motivo di ricorso nulla censura.

Il quarto motivo resta assorbito.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese secondo soccombenza.i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – Oggetto: previdenza complement are RGN Cron. Rep. CC 11.5.23 avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.435/2020 pubblicata i l 13 / 2 /20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per compensazione con un maggior controcredito eccepito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere le differenze di ratei tra la pensione privilegiata per invalidità permanente e il minor trattamento pensionistico ricevuto dall’istituto di credito. Riteneva la Corte d’appello che, per il periodo 19.10.1985 – 3.3.2005, il credito di [OSCURATO:PERSONA] era inesistente, come affermato in altra sentenza passata in giudicato avente ad oggetto le stesse domande contrapposte delle parti. Per il successivo periodo, ovvero dal 3.3.2005, la Corte confermava il conteggio del credito attoreo già svolto in primo grado e limitato al periodo dal 3.3.2005 al 25.5.2006, epoca in cui Marmo aveva chiesto e ottenuto dal Fondo di P revidenza Complementare la liquidazione anticipata del c.d. “zainetto”. Secondo la Corte, per il periodo successivo al 25.5.2006 nulla era dovuto, in quanto per tale periodo l’appellante non aveva tenuto conto dell’intervenuta conversione in capitale della “quota Fondo” e della necessità di effettuare il calcolo delle differenze in forma capitalizzata alla data del 25.5.2006. Secondo la Corte, le doglianze svolte con l’appello al calcolo effettuato dal giudice di primo grado erano generiche e meramente assertive.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.2909 c.c. [OSCURATO:PERSONA] che il proprio diritto alla differenza di ratei pensionistici era stato accertato con efficacia di giudicato dal tribunale di Napoli con sentenza del 2018. Il successivo giudizio, conclusosi con sentenza di questa Corte n.23610/13, in cui era stato invece negato il diritto di credito alledifferenze di ratei, non aveva petitum e causa petendi identici alla domanda svolta nel primo e secondo grado del presente giudizio. Inoltre, l’affermazione di negazione del proprio diritto alle differenze di ratei, come confermata da Cass.n.23610/13, va leva solo quale giudicato interno a quel giudizio e non anche qualegiudicato esterno. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte considerato i conteggi analitici depositati in primo grado, successivamente all’eccezione della banca fondata sull’anticipata liquidazione del 15% della pensione a carico del Fondo di [OSCURATO:PERSONA], dai quali risultava la quota di credito nella percentuale dell’85%, depurata della quota liquidata anticipatamente dal Fondo di Previdenza.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, ritenendosi incomprensibile la ragione per cui, in un passaggio della motivazione della sentenza impugnata, la rideterminazione dell’importo del trattamento pensionistico in forma capitalizzata al maggio 2006 esulerebbe dal thema decidendum. Il motivo di ricorso rinvia all’omessa considerazione dei conteggi prodotti, come già allegato nel secondo motivo. Con il quarto motivo di ricorso si deduce che, a seguito dell’accoglimento dei primi due motivi, il credito attoreo era superiore a quello opposto in compensazione dalla banca. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Con esso si deduce che il petitum e la causa petendi del presente giudizio diverge dal petitum e causa petendi sottesi alla domanda del ricorrente svolta nel giudizio concluso da Cass.23610/13. Il motivo non riporta in modo dettagliato e completo la domanda (riconvenzionale) che Marmo aveva svolto in quel (secondo) giudizio, onde consentire a questa Corte il diretto esame comparativo tra la domanda qui proposta e quella colà svolta in via riconvenzionale, e verificare la denunciata assenza di identicità di petitum e causa petendie dunque l’affermata insussistenza del giudicato. Allo stesso modo non è dato comprendere in base al solo ricorso e alla correlata carenza di indicazione specifica degli atti di causa, se il giudicato avesse solo efficacia interna.Il secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto pongono la medesima questione, sono inammissibili. Per un verso l’art.360, co.1, n.5 c.p.c. ha riguardo all’omessa considerazione di un fatto storico e non a considerazioni o questioni (Cass.22397/19), mentre i conteggi di parte valgono come deduzioni difensive, senza integrareil fatto storico richiesto dalla norma. Per altro verso, i due motivi sono estranei alla ratio decidendi della sentenza, la quale non ha omesso di considerare i conteggi prodotti in primo grado, ma li ha ritenuti non meritevoli di considerazione, avendo il giudice di primo grado provveduto al calcolo corretto delle differenze di ratei. Per il resto, l a sentenza impugnata ha anche aggiunto che il metodo di calcolo adottato dal primo giudice, con esclusione del periodo successivoal maggio 2006, era stato impugnato dall’appellante in modo solo assertivo e non sorretto da adeguate argomentazioni critiche. Sul punto, il terzo motivo di ricorso nulla censura. Il quarto motivo resta assorbito. Conclusivamente, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese secondo soccombenza.i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Co
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