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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37232/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla custodia cautelare in carcere subìta dal 21 al 23 dicembre 2013 e agli arresti domiciliari subìti sino al 30 marzo 2014 nell'ambito di un procedimento in cui era indagato per due furti in abitazione, conclusosi in primo grado con sentenza di condanna e in grado appello con sentenza assolutoria «per non aver commesso il fatto», divenuta irrevocabile il 3 maggio 2019.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per erronea applicazione dell'art.314 cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene che l'ordinanza sia affetta da tale vizio nella parte in cui ha ritenuto ostativa al riconoscimento del diritto invocato la condotta menzognera tenuta dall'indagato nel corso delle indagini.

Trattandosi di espressione del diritto di difesa, il mero silenzio, la reticenza e persino la menzogna non possono costituire condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con memoria tempestivamente depositata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dedotto la correttezza dell'ordinanza impugnata, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La motivazione espressa dalla Corte territoriale indica quale condotta ostativa la versione mendace dei fatti offerta dall'indagato al momento di applicazione della misura, e anche successivamente, al pubblico ministero.

In particolare, i giudici della riparazione hanno evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], indagato di due furti aggravati in abitazione in concorso con il fratello Giovanni e con [OSCURATO:PERSONA], aveva fornito una giustificazione della sua presenza nei luoghi in concomitanza con le azioni delittuose affermando che il fratello, che aveva ottenuto in prestito l'auto del Valenti, aveva chiesto agli altri due di accompagnarlo a recuperare l'autovettura, che non riusciva a mettere in moto.

Tale versione, si legge nell'ordinanza, ha trovato patente smentita tanto nella ricostruzione della vicenda effettuata dagli operanti di polizia giudiziaria, appostati nei pressi dell'autovettura del Valenti, sia nella versione resa dal fratello [OSCURATO:PERSONA].

3. Secondo principi ripetutamente affermati da questa Corte e consolidati in una pronuncia delle Sezioni Unite Penali (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664), il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione, con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti sia anteriori che successivi alla perdita della libertà personale connotati da eclatante, macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi e regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi che consentano di stabilire con valutazione ex ante se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto.

4. Con particolare riguardo al comportamento successivo alla perdita della libertà personale indicato nel provvedimento impugnato, le censure mosse dal ricorrente risultano infondate, in quanto la Corte territoriale si è attenuta ai principi di cui sopra, avendo posto a base della pronuncia di rigetto della riparazione la condotta mendace del ricorrente.

4.1. Giova sottolineare, in proposito, che la Corte di legittimità aveva, sin dal 2001, affermato il seguente principio di diritto: «In caso di richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice deve tenere conto anche della condotta del ricorrente successiva all'esecuzione del provvedimento restrittivo e, pur nel rispetto del diritto di costui a non rendere dichiarazioni, può legittimamente ritenere che la circostanza di non avere il ricorrente risposto in sede di interrogatorio e non fornito spiegazioni su circostanze obiettivamente indizianti abbia contribuito alla formazione del quadro indiziario che ha indotto i giudici della libertà all'applicazione e alla protrazione della custodia» (Sez. 4, n.2154 del 9/05/2001, Bergamin, Rv. 219490).

Tale posizione aveva trovato conferma in altre pronunce della Corte, secondo cui il silenzio dell'imputato su circostanze non altrimenti acquisibili o, a maggior ragione, il suo mendacio integravano gli estremi di quella colpa che, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen., esclude il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez. 4, n.956 del 24/03/1998, Longo, Rv.210632), sul presupposto che il comportamento mendace dell'imputato, sebbene rientri nel diritto di difesa, come oggetto di scelta. di linea difensiva, non può però giustificare la domanda di riparazione, se proprio dal comportamento mendace sia derivata la conferma o la protrazione della custodia cautelare.

Principi contrari erano stati affermati nella giurisprudenza della Corte, laddove si è affermato che un comportamento che si configuri come espressione del diritto di difesa e di libertà non può al contempo essere qualificato illegittimo nella particolare prospettiva della riparazione per ingiusta detenzione (Sez.4, n.1745 del 03/06/1998, [OSCURATO:PERSONA] A., Rv. 211648; Sez. 4, n.2758 del 05/05/2000.

PG in proc.

Minino L., Rv. 217429), ma è bene evidenziare che tali principi sono stati affermati con riguardo al comportamento dell'indagato datosi alla fuga o resosi irreperibile.

Con specifico riguardo alla condotta di mendacio, tenendo presente il principio enunciato dalla Corte a Sezioni Unite, in base al quale la valutazione dei comportamenti successivi alla conoscenza da parte dell'indagato del procedimento a suo carico deve essere effettuata con particolare cautela, dovendosi sempre, e con adeguato rigore, avere rispetto per le strategie difensive che abbia ritenuto di adottare (quale che possa esserne la ragione) chi è stato ingiustamente privato della libertà personale (Sez.

U n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv.203638), le successive pronunce avevano, però, chiarito che il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, potessero rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui egli fosse in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (Sez. 4, n.4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv.242760).

Anche in un'ottica di cauto apprezzamento del comportamento endoprocessuale dell'indagato, si era comunque ritenuto che il comportamento silenzioso o mendace fosse rilevante quale condotta ostativa alla riparazione dell'ingiusta detenzione, poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze, a lui note, che contrastino l'accusa, o vincano ragioni di cautela (Sez.4, n.7296 del 17/11/2011, dep.23/02/2012, Berdicchia, Rv.251928; Sez.3, n.44090 del 9/11/2011, Messina, Rv.251325; Sez. 4, n.40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n.15140 del 24/01/2008, Caria, Rv.239808), non mancando pronunce di segno contrario, con riferimento, tuttavia, al solo comportamento silenzioso o reticente (Sez.4, n.26686 del 13/05/2008, Marras, Rv.240940; Sez.4, n.43309 del 23/10/2008, Bodaj, Rv.241993).4.2.

Con specifico riferimento alla strategia difensiva adottata dall'interessato nel corso del procedimento, non vi è dubbio, 'dunque, che anche la condotta difensiva possa essere oggetto di valutazione per la individuazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo e che, in particolare, il mendacio possa di per sé rappresentare, in un determinato contesto indiziario, condotta tendente ad ingannare l'autorità giudiziaria procedente piuttosto che espressione di una particolare linea difensiva.

5. Il criterio interpretativo da ultimo citato non può ritenersi mutato, secondo quanto già chiarito in precedenti sentenze di questa Sezione (Sez. 4, n.20141 del 30/03/2022, Cori, in motiv.; Sez. 4, n.3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv.282581 - 01), a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti è condotta non assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen., riconducibile alla presunzione di innocenza, recentemente sancita e rafforzata dalla Direttiva UE n. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La pronuncia citata nel ricorso, a sostegno dell'opposta tesi che vorrebbe equiparare il mendacio al silenzio (Sez.4 n.34367 del 2/07/2021, Osebhajennen, in motivazione), è al contrario confermativa dell'orientamento qui sposato, ove la si legga nella sua interezza (cfr. par.2.6.2.3).

L'ordinanza impugnata ha, dunque, fatto buon governo dei principi interpretativi sopra esposti, identificando nel mendacio la condotta scorretta tenuta dall'indagato nei confronti dell'autorità giudiziaria, ritenuta logicamente causa determinante del mantenimento della misura custodiale in presenza di atti d'indagine di grave segno contrario a quanto dichiarato.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità, ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla custodia cautelare in carcere subìta dal 21 al 23 dicembre 2013 e agli arresti domiciliari subìti sino al 30 marzo 2014 nell'ambito di un procedimento in cui era indagato per due furti in abitazione, conclusosi in primo grado con sentenza di condanna e in grado appello con sentenza assolutoria «per non aver commesso il fatto», divenuta irrevocabile il 3 maggio 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per erronea applicazione dell'art.314 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che l'ordinanza sia affetta da tale vizio nella parte in cui ha ritenuto ostativa al riconoscimento del diritto invocato la condotta menzognera tenuta dall'indagato nel corso delle indagini. Trattandosi di espressione del diritto di difesa, il mero silenzio, la reticenza e persino la menzogna non possono costituire condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con memoria tempestivamente depositata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dedotto la correttezza dell'ordinanza impugnata, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La motivazione espressa dalla Corte territoriale indica quale condotta ostativa la versione mendace dei fatti offerta dall'indagato al momento di applicazione della misura, e anche successivamente, al pubblico ministero. In particolare, i giudici della riparazione hanno evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], indagato di due furti aggravati in abitazione in concorso con il fratello Giovanni e con [OSCURATO:PERSONA], aveva fornito una giustificazione della sua presenza nei luoghi in concomitanza con le azioni delittuose affermando che il fratello, che aveva ottenuto in prestito l'auto del Valenti, aveva chiesto agli altri due di accompagnarlo a recuperare l'autovettura, che non riusciva a mettere in moto. Tale versione, si legge nell'ordinanza, ha trovato patente smentita tanto nella ricostruzione della vicenda effettuata dagli operanti di polizia giudiziaria, appostati nei pressi dell'autovettura del Valenti, sia nella versione resa dal fratello [OSCURATO:PERSONA]. 3. Secondo principi ripetutamente affermati da questa Corte e consolidati in una pronuncia delle Sezioni Unite Penali (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664), il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione, con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti sia anteriori che successivi alla perdita della libertà personale connotati da eclatante, macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi e regolamenti, fondando la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi che consentano di stabilire con valutazione ex ante se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. 4. Con particolare riguardo al comportamento successivo alla perdita della libertà personale indicato nel provvedimento impugnato, le censure mosse dal ricorrente risultano infondate, in quanto la Corte territoriale si è attenuta ai principi di cui sopra, avendo posto a base della pronuncia di rigetto della riparazione la condotta mendace del ricorrente. 4.1. Giova sottolineare, in proposito, che la Corte di legittimità aveva, sin dal 2001, affermato il seguente principio di diritto: «In caso di richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice deve tenere conto anche della condotta del ricorrente successiva all'esecuzione del provvedimento restrittivo e, pur nel rispetto del diritto di costui a non rendere dichiarazioni, può legittimamente ritenere che la circostanza di non avere il ricorrente risposto in sede di interrogatorio e non fornito spiegazioni su circostanze obiettivamente indizianti abbia contribuito alla formazione del quadro indiziario che ha indotto i giudici della libertà all'applicazione e alla protrazione della custodia» (Sez. 4, n.2154 del 9/05/2001, Bergamin, Rv. 219490). Tale posizione aveva trovato conferma in altre pronunce della Corte, secondo cui il silenzio dell'imputato su circostanze non altrimenti acquisibili o, a maggior ragione, il suo mendacio integravano gli estremi di quella colpa che, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen., esclude il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez. 4, n.956 del 24/03/1998, Longo, Rv.210632), sul presupposto che il comportamento mendace dell'imputato, sebbene rientri nel diritto di difesa, come oggetto di scelta. di linea difensiva, non può però giustificare la domanda di riparazione, se proprio dal comportamento mendace sia derivata la conferma o la protrazione della custodia cautelare. Principi contrari erano stati affermati nella giurisprudenza della Corte, laddove si è affermato che un comportamento che si configuri come espressione del diritto di difesa e di libertà non può al contempo essere qualificato illegittimo nella particolare prospettiva della riparazione per ingiusta detenzione (Sez.4, n.1745 del 03/06/1998, [OSCURATO:PERSONA] A., Rv. 211648; Sez. 4, n.2758 del 05/05/2000. PG in proc. Minino L., Rv. 217429), ma è bene evidenziare che tali principi sono stati affermati con riguardo al comportamento dell'indagato datosi alla fuga o resosi irreperibile. Con specifico riguardo alla condotta di mendacio, tenendo presente il principio enunciato dalla Corte a Sezioni Unite, in base al quale la valutazione dei comportamenti successivi alla conoscenza da parte dell'indagato del procedimento a suo carico deve essere effettuata con particolare cautela, dovendosi sempre, e con adeguato rigore, avere rispetto per le strategie difensive che abbia ritenuto di adottare (quale che possa esserne la ragione) chi è stato ingiustamente privato della libertà personale (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv.203638), le successive pronunce avevano, però, chiarito che il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, potessero rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui egli fosse in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (Sez. 4, n.4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv.242760). Anche in un'ottica di cauto apprezzamento del comportamento endoprocessuale dell'indagato, si era comunque ritenuto che il comportamento silenzioso o mendace fosse rilevante quale condotta ostativa alla riparazione dell'ingiusta detenzione, poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze, a lui note, che contrastino l'accusa, o vincano ragioni di cautela (Sez.4, n.7296 del 17/11/2011, dep.23/02/2012, Berdicchia, Rv.251928; Sez.3, n.44090 del 9/11/2011, Messina, Rv.251325; Sez. 4, n.40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n.15140 del 24/01/2008, Caria, Rv.239808), non mancando pronunce di segno contrario, con riferimento, tuttavia, al solo comportamento silenzioso o reticente (Sez.4, n.26686 del 13/05/2008, Marras, Rv.240940; Sez.4, n.43309 del 23/10/2008, Bodaj, Rv.241993).4.2. Con specifico riferimento alla strategia difensiva adottata dall'interessato nel corso del procedimento, non vi è dubbio, 'dunque, che anche la condotta difensiva possa essere oggetto di valutazione per la individuazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo e che, in particolare, il mendacio possa di per sé rappresentare, in un determinato contesto indiziario, condotta tendente ad ingannare l'autorità giudiziaria procedente piuttosto che espressione di una particolare linea difensiva. 5. Il criterio interpretativo da ultimo citato non può ritenersi mutato, secondo quanto già chiarito in precedenti sentenze di questa Sezione (Sez. 4, n.20141 del 30/03/2022, Cori, in motiv.; Sez. 4, n.3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv.282581 - 01), a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti è condotta non assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen., riconducibile alla presunzione di innocenza, recentemente sancita e rafforzata dalla Direttiva UE n. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio. La pronuncia citata nel ricorso, a sostegno dell'opposta tesi che vorrebbe equiparare il mendacio al silenzio (Sez.4 n.34367 del 2/07/2021, Osebhajennen, in motivazione), è al contrario confermativa dell'orientamento qui sposato, ove la si legga nella sua interezza (cfr. par.2.6.2.3). L'ordinanza impugnata ha, dunque, fatto buon governo dei principi interpretativi sopra esposti, identificando nel mendacio la condotta scorretta tenuta dall'indagato nei confronti dell'autorità giudiziaria, ritenuta logicamente causa determinante del mantenimento della misura custodiale in presenza di atti d'indagine di grave segno contrario a quanto dichiarato. 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità, ch
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