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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14310/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Salerno che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, gli ha applicato, in relazione al reato di cui agli articoli 110,512 bis (capo3 della rubrica), esclusa l'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 codice penale, la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare imprese e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di anni uno.

Deduce il ricorrente vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Sostiene che dal provvedimento in esame non emergono elementi indiziari a carico del ricorrente con riguardo alla condotta contestata.

Rileva che non vi sono elementi per affermare che tutte le imprese funebri, oggetto di interdittiva e di cui i [OSCURATO:SOCIETA] erano soci, fossero il frutto di un piano criminale familiare finalizzato all'elusione di provvedimenti ablativi attraverso l'interposizione fittizia di soggetti non realmente coinvolti nella gestione delle stesse.

Asserisce anche che il rapporto di parentela non può essere prova della consapevolezza.

Sostiene che la situazione patrimoniale del [OSCURATO:SOCIETA] era compatibile con l'avvio dell'impresa nel febbraio del 2019 e che l'imputato aveva una propria consistenza patrimoniale.

Contesta anche la sussistenza delle esigenze cautelari.

Rileva che le imprese sono gravate da interdittive emesse dalla prefettura di Napoli in data 10/07/2020 e che la condotta contestata al [OSCURATO:SOCIETA], soggetto incensurato, non può da sola essere sintomo di proclività a delinquere [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e versato in fatto.

Secondo l'impostazione accusatoria la famiglia [OSCURATO:SOCIETA], tra cui anche [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere l'applicazione di una serie di provvedimenti giudiziari e amministrativi relativi alla gestione formale e/o di fatto di alcune società ritenute promanazione della camorra (per le quali si procede dinanzi al tribunale di Napoli) e quindi di continuare la propria attività societaria nel settore funebre, avrebbero posto in essere le condotte di intestazione fittizia della Onoranze funebri [OSCURATO:PERSONA] SRL (capo 3 dell'imputazione).

Il tribunale ha accolto parzialmente le doglianze della pubblica accusa sostenendo che il Gip ha errato nell'escludere il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'amministrazione di fatto della società Onoranze funebri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che dall'attività investigativa svolta era emerso in modo palese come la condotta in parola fosse finalizzata esclusivamente a consentire a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di continuare l'attività nel settore funebre eludendo i provvedimenti giudiziari amministrativi adottate nei confronti delle imprese funebri [OSCURATO:SOCIETA] ("Servizi funebri SRL" e "Impresa funebre [OSCURATO:SOCIETA]"), dunlue le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione o comunque lo scopo di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648,648 bis e 648 ter.

In particolare, nel provvedimento impugnato viene dato atto che la società è stata costituita pochi mesi dopo l'applicazione delle interdittive antimafia nei confronti della "Servizi funebri SRL" e "Impresa funebre [OSCURATO:SOCIETA]", ha come socio e amministratore unico e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] nipote di [OSCURATO:PERSONA] e figlio di [OSCURATO:PERSONA] e che la sua sede operativa è nella stessa unità locale che precedentemente ospitava l'impresa funebre [OSCURATO:SOCIETA].

Viene, altresì, evidenziato che dagli atti risulta che ft-a l'incartamento prodotto per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di onoranze funebri in tutto il territorio regionale vi è un documento di valutazione rischi nel quale è stato erroneamente indicato che la società titolare del documento d la impresa funebre [OSCURATO:SOCIETA], cioè proprio la società destinataria dell'interdittiva prefettizia.

Non solo i veicoli utilizzati dalla società Onoranza funebre [OSCURATO:PERSONA], sebbene ritargati, sono quelli precedentemente intestati alla interdetta società impresa funebre [OSCURATO:SOCIETA] e da questa utilizzati, i dipendenti sono gli storici dipendenti della società impresa funebre [OSCURATO:SOCIETA], così come le sedi indicate nei divc.rsi documenti amministrativi nonché i numeri di telefono collegati sono in qualche mccio riconducibile sempre a membri della famiglia [OSCURATO:SOCIETA] tra cui anche [OSCURATO:SOCIETA] GiuM9 e/o comunque a precedenti società la cui attività è stata interdetta.

Il tribunale ha esaminato le deduzioni difensive e ha ritenuto che, proprio la presenza lavorativa del ricorrente nelle imprese di farni=iii sin dagli anni 2010/2011, fosse uno degli elementi di prova da cui poter desumere :3 consapevolezza da parte dello stesso della finalità elusiva, sottesa alle operazioni soc:etarie in argomento, essendo il predetto sicuramente a conoscenza dei provvedimen i interdittivi e giudiziari adottati nei confronti della sua famiglia e, per ciò che interessa nel caso in esame, nei riguardi delle Imprese funebri [OSCURATO:SOCIETA] alla cui dipendenza lavorava sin dal dicembre 2015.

Ha ritenuto, inoltre, che tutti i documenti porta i dalla difesa non fossero in grado di dimostrare che i fondi necessari alla costituzione delle Onoranze funebri [OSCURATO:PERSONA] SRL fossero stati effettivamente versati da Cesaran ) [OSCURATO:PERSONA].Sono state ritenute sussistenti anche le ciigenze cautelari sottolineando come l'indagato ad onta del suo stato di incensuratez-,- 71 ha dimostrato di essere perfettamente addentro alle logiche che governano la fam,glia [OSCURATO:SOCIETA] - ovvero l'elusione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria amminis - e di essere disposto ad asservire alle richieste dei familiari e a rendersi fittizio int rAatario di beni pur di salvare le società riferibili direttamente o indirettamente alla SUE• ramiglia e ha ritenuto proporzionata e adeguata alle descritte esigenze cautelari la mi_;ura interdittiva del divieto di esercitare imprese e di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche per la durata di anni uno.

Ciò detto, premesso che in tema di misure ca(21ari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al C: 'dice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata Urli= vinte sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della rnc, ‘s'azione, mentre sono inammissibili le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione de .1e circostanze già esaminate da detto decidente, deve rilevarsi che lo sviluppo argol; 21tativo della motivazione dell'orinanza impugnata è fondato su una coerente analisi c.- Lca degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpreU .r.ivo alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribu;:ione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputiiti conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine conce: 'ente la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110,512 bis .:ed.pen.

Di talché, considerato che la valutazione co:i piuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine »iù o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevole:7.z: anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza ire :;gnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della con, )i-mità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezz-,, prescritti dall'art. 273 cod.pen.p. per l'emissione di misura cautelare, senza poter ,--:',:tingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Congrua deve ritenersi, nell'iter motivazionale :11'impugnato provvedimento, anche la giustificazione offerta riguardo alla sussistenz: -11e esigenze cautelari.

Pur sinteticamente esposto, tale apprezzarne Ìto viene delineato, in punto di fatto, attraverso un insieme di sequenze motivazione chiare e prive di vizi logici, rispetto alle quali il ricorrente non ha offerto significativi !:_menti, ne' ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la compie: y;va tenuta del discorso argomentativo sviluppato nell'impugnata ordinanza.

Al riguardo non può che ribadirsi che l'ordinai r2i-ìto non conferisce a questa Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi rieriali e fattuali delle vicende indagate, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caraaeristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze c.,7utelari, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindau:1)ile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del t. ibunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de libertate.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato ina i nissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di .ina somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare ir, iro 3.000,00.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanni I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ii 'avore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti d cui all'articolo 28 Reg.

Esec.

Cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Salerno che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, gli ha applicato, in relazione al reato di cui agli articoli 110,512 bis (capo3 della rubrica), esclusa l'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 codice penale, la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare imprese e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di anni uno. Deduce il ricorrente vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sostiene che dal provvedimento in esame non emergono elementi indiziari a carico del ricorrente con riguardo alla condotta contestata. Rileva che non vi sono elementi per affermare che tutte le imprese funebri, oggetto di interdittiva e di cui i [OSCURATO:SOCIETA] erano soci, fossero il frutto di un piano criminale familiare finalizzato all'elusione di provvedimenti ablativi attraverso l'interposizione fittizia di soggetti non realmente coinvolti nella gestione delle stesse. Asserisce anche che il rapporto di parentela non può essere prova della consapevolezza. Sostiene che la situazione patrimoniale del [OSCURATO:SOCIETA] era compatibile con l'avvio dell'impresa nel febbraio del 2019 e che l'imputato aveva una propria consistenza patrimoniale. Contesta anche la sussistenza delle esigenze cautelari. Rileva che le imprese sono gravate da interdittive emesse dalla prefettura di Napoli in data 10/07/2020 e che la condotta contestata al [OSCURATO:SOCIETA], soggetto incensurato, non può da sola essere sintomo di proclività a delinquere [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e versato in fatto. Secondo l'impostazione accusatoria la famiglia [OSCURATO:SOCIETA], tra cui anche [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere l'applicazione di una serie di provvedimenti giudiziari e amministrativi relativi alla gestione formale e/o di fatto di alcune società ritenute promanazione della camorra (per le quali si procede dinanzi al tribunale di Napoli) e quindi di continuare la propria attività societaria nel settore funebre, avrebbero posto in essere le condotte di intestazione fittizia della Onoranze funebri [OSCURATO:PERSONA] SRL (capo 3 dell'imputazione). Il tribunale ha accolto parzialmente le doglianze della pubblica accusa sostenendo che il Gip ha errato nell'escludere il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'amministrazione di fatto della società Onoranze funebri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che dall'attività investigativa svolta era emerso in modo palese come la condotta in parola fosse finalizzata esclusivamente a consentire a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di continuare l'attività nel settore funebre eludendo i provvedimenti giudiziari amministrativi adottate nei confronti delle imprese funebri [OSCURATO:SOCIETA] ("Servizi funebri SRL" e "Impresa funebre [OSCURATO:SOCIETA]"), dunlue le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione o comunque lo scopo di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648,648 bis e 648 ter. In particolare, nel provvedimento impugnato viene dato atto che la società è stata costituita pochi mesi dopo l'applicazione delle interdittive antimafia nei confronti della "Servizi funebri SRL" e "Impresa funebre [OSCURATO:SOCIETA]", ha come socio e amministratore unico e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] nipote di [OSCURATO:PERSONA] e figlio di [OSCURATO:PERSONA] e che la sua sede operativa è nella stessa unità locale che precedentemente ospitava l'impresa funebre [OSCURATO:SOCIETA]. Viene, altresì, evidenziato che dagli atti risulta che ft-a l'incartamento prodotto per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di onoranze funebri in tutto il territorio regionale vi è un documento di valutazione rischi nel quale è stato erroneamente indicato che la società titolare del documento d la impresa funebre [OSCURATO:SOCIETA], cioè proprio la società destinataria dell'interdittiva prefettizia. Non solo i veicoli utilizzati dalla società Onoranza funebre [OSCURATO:PERSONA], sebbene ritargati, sono quelli precedentemente intestati alla interdetta società impresa funebre [OSCURATO:SOCIETA] e da questa utilizzati, i dipendenti sono gli storici dipendenti della società impresa funebre [OSCURATO:SOCIETA], così come le sedi indicate nei divc.rsi documenti amministrativi nonché i numeri di telefono collegati sono in qualche mccio riconducibile sempre a membri della famiglia [OSCURATO:SOCIETA] tra cui anche [OSCURATO:SOCIETA] GiuM9 e/o comunque a precedenti società la cui attività è stata interdetta. Il tribunale ha esaminato le deduzioni difensive e ha ritenuto che, proprio la presenza lavorativa del ricorrente nelle imprese di farni=iii sin dagli anni 2010/2011, fosse uno degli elementi di prova da cui poter desumere :3 consapevolezza da parte dello stesso della finalità elusiva, sottesa alle operazioni soc:etarie in argomento, essendo il predetto sicuramente a conoscenza dei provvedimen i interdittivi e giudiziari adottati nei confronti della sua famiglia e, per ciò che interessa nel caso in esame, nei riguardi delle Imprese funebri [OSCURATO:SOCIETA] alla cui dipendenza lavorava sin dal dicembre 2015. Ha ritenuto, inoltre, che tutti i documenti porta i dalla difesa non fossero in grado di dimostrare che i fondi necessari alla costituzione delle Onoranze funebri [OSCURATO:PERSONA] SRL fossero stati effettivamente versati da Cesaran ) [OSCURATO:PERSONA].Sono state ritenute sussistenti anche le ciigenze cautelari sottolineando come l'indagato ad onta del suo stato di incensuratez-,- 71 ha dimostrato di essere perfettamente addentro alle logiche che governano la fam,glia [OSCURATO:SOCIETA] - ovvero l'elusione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria amminis - e di essere disposto ad asservire alle richieste dei familiari e a rendersi fittizio int rAatario di beni pur di salvare le società riferibili direttamente o indirettamente alla SUE• ramiglia e ha ritenuto proporzionata e adeguata alle descritte esigenze cautelari la mi_;ura interdittiva del divieto di esercitare imprese e di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche per la durata di anni uno. Ciò detto, premesso che in tema di misure ca(21ari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al C: 'dice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata Urli= vinte sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della rnc, ‘s'azione, mentre sono inammissibili le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione de .1e circostanze già esaminate da detto decidente, deve rilevarsi che lo sviluppo argol; 21tativo della motivazione dell'orinanza impugnata è fondato su una coerente analisi c.- Lca degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpreU .r.ivo alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribu;:ione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputiiti conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine conce: 'ente la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110,512 bis .:ed.pen. Di talché, considerato che la valutazione co:i piuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine »iù o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevole:7.z: anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza ire :;gnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della con, )i-mità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezz-,, prescritti dall'art. 273 cod.pen.p. per l'emissione di misura cautelare, senza poter ,--:',:tingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Congrua deve ritenersi, nell'iter motivazionale :11'impugnato provvedimento, anche la giustificazione offerta riguardo alla sussistenz: -11e esigenze cautelari. Pur sinteticamente esposto, tale apprezzarne Ìto viene delineato, in punto di fatto, attraverso un insieme di sequenze motivazione chiare e prive di vizi logici, rispetto alle quali il ricorrente non ha offerto significativi !:_menti, ne' ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la compie: y;va tenuta del discorso argomentativo sviluppato nell'impugnata ordinanza. Al riguardo non può che ribadirsi che l'ordinai r2i-ìto non conferisce a questa Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi rieriali e fattuali delle vicende indagate, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caraaeristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze c.,7utelari, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindau:1)ile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del t. ibunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de libertate. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato ina i nissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di .ina somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare ir, iro 3.000,00. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanni I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ii 'avore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti d cui all'articolo 28 Reg. Esec. Cod. proc. pen.
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