CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 24551/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19585-2019 proposto da: I.C.I. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lc studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresen7.ata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 1644 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controrícorrente - avverso la sentenza n. 10/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/04/2019 R.G.N. 214/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19585/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 11 aprile 2019 n. 10, la Corte d'appello di Campobasso accoglieva l'appello dell'Inps, avverso la sentenza del tribunale di Campobasso che aveva accolto l'opposizione proposta da I.C.I. [OSCURATO:PERSONA] srl al decreto ingiuntivo richiesto dall'Inps per il pagamento della somma di C 60.590,00 a titolo di contributi previdenziali relativi al periodo aprile 2004-luglio 2005, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'Istituto soccombente al pagamento delle spese di lite. A supporto della propria decisione di accoglimento del gravame, la Corte d'appello, per quanto ancora d'interesse, ha ritenuto che in virtù della sospensione di cui all'art. 7 OPCM n. 3253/2002 fino al 31.3.2003 dei versamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospensione prorogata con ulteriori disposizioni normative sino al 31.12.2005 e poi ancora, con l'OPCM n. 3559/2006 modificata dall'OPCM n. 3642/2008 fino al 31.12.2007, l'Inps non aveva potuto esercitare dal 16.3.2006 il proprio credito contributivo, ma solo in epoca successiva. Inoltre, la prescrizione del credito risultava validamente interrotta con la lettera di richiesta formale da parte dell'Inps del 1.2.12, ricevuta dalla società c:ontribuente il 5.1.12 e nuovamente interrotta con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 29.3.2016: andava, quindi, rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione da parte dell'Istituto previdenziale dei crediti contributivi, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Avverso la sentenza della Corte d'appello, I.C.I. [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre l'istituto previdenziale resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell'art.111 Cost. della Costituzione, dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la motivazione della sentenza impugnata era apparente, perplessa e intrinsecamente contraddittoria, perché mera riproduzione dell'atto di appello dell'Inps, senza alcuna traccia delle argomentazioni della società appellata, né tantomeno di una loro confutazione; inoltre, la Corte d'appello non aveva - ad avviso della società ricorrente - né esaminato né confutato l'assunto del primo giudice che aveva dato rilievo al fatto che siccome la società ricorrente non aveva presentato l'istanza di rateizzazione e siccome non aveva versato neppure la prima rata, ne traeva la conclusione che alla data del 16.3.2006, scadenza legale dei contributi sospesi, era scaduto l'intero debito contributivo e conseguentemente sull'intero debito iniziaaa a decorrere la prescrizione, per cui alla data della lettera interruttiva del 5.1.12, la pretesa esigibile dal 16.3.2006 era oramai inesorabilmente prescritta. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente prospetta la violazione dell'art. 5 comma 2 dell'OPCM n. 3344/2004, dell'art. 3 OPCM n. 3496/2006, dell'art. 21 comma 3 OPCM N.3559/2006 in relazione all'art. 7 OPCM n. 3253/2002 e successive proroghe disposte con gli artt. 8 comma 3 OPCM n. 3279/2003, dell'art. 6 comma 1 OPCM n. 3300/2003, dell'art. 4 comma 4 OPCM n. 3308/2003, nonché in relazione agli artt. 4 DL n. 245/2002 e dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 3 della legge n. 335/95, perché erroneamente, la Corte d'appello aveva ritenuto che l'Inps avesse potuto far valere il proprio credito solo successivamente al 31.12.2005 e nella specie dal 31.12.2007 (con traslazione in avanti della decorrenza del termine prescrizionale per far valere il credito contributivo), male interpretando le ordinanze n. 3496/2006 e n. 3559/2006, ritenendole mere proroghe della sospensione disposta con la OPCM 3253/2002, mentre invece, l'ambito applicativo di tali disposizioni era diverso. Infatti, la sospensione legale dei termini de quibus scadeva al 31.12.2005, quando il rapporto contributivo si era ripristinato, rendendo operativi gli obblighi di pagamento e i poteri di riscossione dell'Istituto. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 OPCM del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3253, in combinato disposto con l'art. 4 del DL n. 245/2002 e dell'art. 2935 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per erronea individuazione del dies a quo del termine di prescrizione per esigere il credito contributivo che la Corte d'appello aveva erroneamente fissato al pagamento dell'ultima rata della dilazione di pagamento. Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di omessa pronuncia, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte di appello non si era pronunciata su due domanda/eccezioni sollevate dalla società ricorrente, relative, la prima, alla richiesta subordinata di dichiarare la prescrizione delle rate scadute e non pagate fino al primo atto interruttivo e la seconda relativa all'inammissibilità dell'appello dell'Inps per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. sulla specificità dei motivi d'appello, in particolare, nel rito del lavoro. Il primo motivo di ricorso è infondato, essendo la sentenza della Corte d'appello correttamente motivata, sicuramente al di sopra del "minimo costituzionale", avendo dato conto del fatto che l'Inps non avesse potuto esercitare il proprio diritto di credito fino alla scadenza dell'ultima proroga -adottata con ordinanza d'urgenza mediante DPCM - della sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali, e cioè, fino al 31.12.2007; ed inoltre, la medesima Corte d'appello aveva accertato che l'Istituto aveva validamente interrotto la prescrizione del diritto di esigere il credito contributivo, con la richiesta di pagamento del 5.1.12 e nuovamente con il deposto del ricorso monitorio in data 29.3.2016. Il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili, perché non si confrontano con la statuizione che finché è stata prevista la sospensione dei termini di pagamento del debito contributivo (a causa degli eventi sismici), l'Inps non poteva, ai sensi dell'art. 2935 c.c. esercitare il proprio diritto di credito, di talché il termine di decorrenza della prescrizione del diritto ad esigere tale credito è stato fatto decorrere dai giudici di secondo grado dal giorno della scadenza della proroga dei predetti termini di sospensione dell'obbligo contributivo, così che, unitamente agli atti interruttivi posti in essere dall'istituto previdenziale, con richieste del 5.1.12 e con il deposto del ricorso monitorio clel 29.3.16, alla data della proposizione del medesimo decreto ingiuntivo, il credito contributivo non era prescritto. Il quarto motivo di ricorso è infondato, quanto al profilo dell'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di dichiarare la prescrizione delle rate scadute e non pagate fino al primo atto interruttivo del 5.1.12, e ciò perché vi è stato un rigetto implicito dell'eccezione che è contenuto nella statuizione della Corte d'appello secondo cui la prescrizione decorreva dalla data di cessazione della sospensione legale dei termini di pagamento dei crediti contributivi ovvero che la prescrizione decorreva dallo scadere dell'ultima rata del pagamento dilazionato dell'obbligo contributivo, perché - secondo la Corte del merito - la prescrizione non correva durante il periodo di dilazione. Il medesimo motivo è, invece, inammissibile quanto al profilo dell'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di specificità dei motivi di gravame proposti dall'Inps, in quanto il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito, potendo al più essere censurata la soluzione data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. nn. 321/16, 25154/18, 1876/18, 22083/13). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che liquida nell'importo di C 6.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis