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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 30239/2023

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 15430-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] LABONIA, che la r appresentata e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l egale r appresentante “ pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] CORDA, che la rappresentata e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15430/2020 Cron.

Rep.

Ud.16/05/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in qualità di p rocuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio d e ll’ A vvocato Roberto MALIZIA , che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].; -intimate - Avversola sentenza n. 6035/2019 del la Corte d’appello di Roma , depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .

Ritenuto infatto - che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi, “MBS”) ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 6035/19, del 10 ottobre 2019, della Corte d’appello di Roma, che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 20432/14, del 19 maggio 2014, del Tribunale di Roma – ha confermato l’accoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ., proposta, in origine , dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per la declaratoria di inefficacia del contratto del 31 ottobre 2006 con il quale l’odierna ricorrente aveva concesso in locazione trentennale, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., due immobili siti in Roma, nonché del contratto del 29 maggio 2007 con il quale il suddetto rapporto contrattuale era stato ceduto alla società [OSCURATO:SOCIETA].; - che r iferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che la predetta società [OSCURATO:SOCIETA] esperiva l’azione revocatoria sul presupposto che la propria mandante, [OSCURATO:PERSONA],vantasse un credito (nei confronti del la società Immagine e Turismo) nascente da un contratto di mutuo fondiario, assistito da ipoteca iscritta sugli immobili poi fatti oggetto di locazione da essa MBS, resasi in precedenza acquirente degli stessi ( senza, però, accollarsi il debito della mutuataria), per averli acquistati dalla società Interviaggi, a propria volta resasi acquirente di quegli stessibeni da Immagine e Turismo; - che la domanda ex art. 2901 cod. civ. veniva proposta dall’attrice sul presupposto che la conclusa locazione trentennale, poi oggetto di cessione, avesse determinato una riduzione del valore di mercato degli immobili locati, recando, pertanto, pregiudizio al proprio credito assistito da ipoteca; - che c ostituitesi in giudizio le società MBS e [OSCURATO:PERSONA], per resistere all’avversaria domanda, rimaneva, invece, contumace [OSCURATO:SOCIETA]; - che interveniva in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi, “Oasis”), a propria volta cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA]; - che a ccolta dal primo giudice l’esperita “ actio pauliana ”, la decisione veniva confermata in appello; - che il giudice di seconde cure – previamente disattesa, in sentenza, l’eccezione relativa al difetto di legittimazione di Oasis, sollevata sul rilievo che la stessa non avesse provato l’iscrizione nel registro delle imprese del contratto di cessione, in blocco, dei crediti di [OSCURATO:PERSONA], come previsto dall’art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 –rigettava, infatti, i gravami proposti da MBS e da [OSCURATO:PERSONA]; - che a vverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione MBS, sulla base – come detto – di sette motivi;- che i l primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4), e 5), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 102 cod. proc. civ. e 2901 cod. civ., censurando l’omessa partecipazione al giudizio di primo grado delle società Immagine e Turismo, debitrice di [OSCURATO:PERSONA], e Interviaggi, primo acquirente degli immobili oggetto di ipoteca e poi dati in locazione, oltre che dante causa di MBS; - che a ssume , in particolare, la ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata, per non aver ritenuto, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’azione così come promossa (vale a dire, perché indirizzata verso un atto dispositivo che non risulta posto in essere dal debitore, come richiederebbe, invece, il chiaro tenore letterale dell’art. 2901 cod. civ.), ovvero nel non aver rilevato, sempre d’ufficio, il difetto di integrazione del contradittorio verso due litisconsorti necessari; - che t al i , infatti, dovrebbero ritenersi sia la debitrice Immagine e Turismo, sia l’autrice dell’atto dispositivo presupposto della locazione, cioè la società Interviaggi, resasi acquirente degli immobili suddetti, poi alienati alla società MBS; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., censurando la sentenza impugnata in relazione al mancato rilievo dell’ulteriore causa di inammissibilità dell’azione esperita, ovvero il difetto tanto della qualità di creditore in capo all’attore in revocatoria, quanto della condizione di debitore di essa MBS, esclusivamente terza proprietari a del bene ipotecato, non essendosi accollata il debito di Immagine e Turismo; -che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale non ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione revocatoria, perché promossa dopo l’instaurazione dell’azione esecutiva sui beni oggetto del (preteso) atto di “disposizione”; -che il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., censura proposta sul rilievo che la domanda revocatoria risulta carente del suo presupposto, non avendo ad oggetto un atto disposizione patrimoniale del debitore, ma dal terzo proprietario del bene ipotecato; -che il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 102 cod. proc. civ. e 2901 cod. civ., lamentando l’inesistenza del pregiudizio alle ragioni del creditore; -che s i sottolinea , infatti, c om e il creditore – avendo deciso di intraprendere l’azione esecutiva ben prima dell’esercizio della “actio pauliana”, e ciò sebbene fosse a conoscenza del (o in condizione di conoscere il) contratto di locazione, in quanto trascritto nei registri immobiliari –avrebbe, per ciò solo, escluso che la stipula della locazione potesse pregiudicare le proprie ragioni; - che, d ’altra parte, poiché l’esistenza di siffatto pregiudizio deve essere valutata in relazione non solo al tempo del compimento dell’atto dispositivo, ma pure dell’esercizio dell’azione revocatoria, anche riguardo a tale momento il pregiudiziodoveva ritenersi insussistente, visto che all’epoca della citazione in revocatoria (risalente al 22 ottobre 2011), risultava già fissata – per il successivo 23 novembre – l’esperimento dell’asta degli immobili oggetto della locazione; -che siffatta circostanza sarebbe ostativa, secondo l’odierna ricorrente, al riconoscimento dell’esistenza del pregiudizio, perché dimostra come fosse altamente probabile l’aggiudicazione ad un prezzo poco più alto della base d’asta, ipoteticamente idoneo a soddisfare il credito garantito dall’ipoteca, visto che il CTU aveva stimato il valore degli immobili (tenuto conto del vincolo locatizio) in € 442.800,00, a fronte di un importo precettato dal creditore di € 503,225,57, comprensivo di capitale residuo, accessori e spese; -che il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 307 cod. proc. civ., censurando il rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio, sollevata in ragione della giuridica inesistenza dell’istanza di nomina di un curatore speciale per il litisconsorte necessario (la conduttrice dell’immobile, società [OSCURATO:SOCIETA]), e con essa di tutti gli atti successivi del giudizio, provenendo tale istanza da un soggetto che non aveva acquisito la qualità di parte del processo, vale a dire la società mandataria di Oasis (cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA]) prima che la stessa intervenisse in giudizio, ex art. 111 cod. proc. civ.; -che i l settimo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, in relazione alla mancata prova, da parte di Oasis, dell’iscrizione nel registro delle imprese del contratto di cessione, in blocco, dei crediti già spettanti a [OSCURATO:PERSONA], e dunque della propria legittimazione ad intervenire in giudizio; - che, i n particolare, la ricorrente si duole del fatto che, eccepita da essa MBS la carenza di prova – a carico dell’intervenuta in giudizio – della legittimazione ad intervenire , la Corte territoriale riteneva tale eccezione tardiva, senza avvedersi del fatto che essa erarilevabile d’ufficio; -che con atto qualificato come controricorso al ricorso di MBS, anche la società [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la stessa sentenza, svolgendo tre motivi; -che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, in relazione alla mancata prova, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della iscrizione nel registro delle imprese del contratto di cessione, in blocco, dei crediti già spettanti a [OSCURATO:PERSONA], e dunque della propria legittimazione ad intervenire in giudizio; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 307 cod. proc. civ., censurando il rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio, sollevata in ragione della giuridica inesistenza dell’istanza di nomina di un curatore speciale per il litisconsorte necessario (la conduttrice dell’immobile, società [OSCURATO:SOCIETA]), e con essa di tutti gli atti successivi del giudizio, provenendo tale istanza da un soggetto che non aveva acquisito la qualità di parte del processo; -che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., deducendo la mancanza di qualità di creditore in capo all’attore in revocatoria, nonché il fatto che essa [OSCURATO:PERSONA] risulta non debitrice, ma conduttrice, censurando, pertanto, la sentenza impugnata per non aver rilevato tale (duplice) ragione di inammissibilità dell’azione; -che ha resistito ad entrambe le impugnazioni, con un unico controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; - che s ono rimaste solo intimate le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Considerato in diritto - che il ricorso principale pone alcune questioni inedite nella giurisprudenza di questa Corte;-che, in particolare, i suoi primi quattro motivi censurano la sentenza impugnata – da diversi, ma complementari, punti di vista – in relazione al fatto che l’azione ex art. 2901 cod. civ. risulta essere stata esercitata con riferimento ad atti dispositivi non posti in essere dal debitore (primo e quarto motivo); -che essa, pertanto, risulterebbe proposta inammissibilmente e/o in carenza di un suo presupposto imprescindibile, oltretutto senza neppure evocare in giudizio due contraddittori che si reputanonecessari, quali il debitore e il suo avente causa diretto nell’acquisto del bene oggetto della “revocanda” locazione (primo motivo); - che, inoltre, si censura la sentenza impugnata per aver consentito l’ esercizio dell’ azione revocatoria dopo quello dell’azione esecutiva, e quindi senza che la prima po tesse esplicare la sua funzione “ripristinatoria” della garanzia patrimoniale generica (terzo motivo), indirizzandola, infatti, non contro il debitore ma contro il terzo proprietario del bene ipotecato; - che essa, infine, non risulta neppure este sa agli atti presupposto della locazione (primo motivo), con iniziativa, peraltro, assunta (o meglio, coltivata) non dal creditore, ma da un soggetto diverso, resosi cessionario del credito (secondo motivo, oltre che in parte anche il primo motivo); - che trattandosi di questioni di rilievo nomofilattico, questa Corte reputa opportuno disporre che la loro trattazione avvenga in pubblica udienza.

PQM [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 15430-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] LABONIA, che la r appresentata e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l egale r appresentante “ pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] CORDA, che la rappresentata e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15430/2020 Cron. Rep. Ud.16/05/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in qualità di p rocuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio d e ll’ A vvocato Roberto MALIZIA , che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].; -intimate - Avversola sentenza n. 6035/2019 del la Corte d’appello di Roma , depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto infatto - che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi, “MBS”) ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 6035/19, del 10 ottobre 2019, della Corte d’appello di Roma, che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 20432/14, del 19 maggio 2014, del Tribunale di Roma – ha confermato l’accoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ., proposta, in origine , dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per la declaratoria di inefficacia del contratto del 31 ottobre 2006 con il quale l’odierna ricorrente aveva concesso in locazione trentennale, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., due immobili siti in Roma, nonché del contratto del 29 maggio 2007 con il quale il suddetto rapporto contrattuale era stato ceduto alla società [OSCURATO:SOCIETA].; - che r iferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che la predetta società [OSCURATO:SOCIETA] esperiva l’azione revocatoria sul presupposto che la propria mandante, [OSCURATO:PERSONA],vantasse un credito (nei confronti del la società Immagine e Turismo) nascente da un contratto di mutuo fondiario, assistito da ipoteca iscritta sugli immobili poi fatti oggetto di locazione da essa MBS, resasi in precedenza acquirente degli stessi ( senza, però, accollarsi il debito della mutuataria), per averli acquistati dalla società Interviaggi, a propria volta resasi acquirente di quegli stessibeni da Immagine e Turismo; - che la domanda ex art. 2901 cod. civ. veniva proposta dall’attrice sul presupposto che la conclusa locazione trentennale, poi oggetto di cessione, avesse determinato una riduzione del valore di mercato degli immobili locati, recando, pertanto, pregiudizio al proprio credito assistito da ipoteca; - che c ostituitesi in giudizio le società MBS e [OSCURATO:PERSONA], per resistere all’avversaria domanda, rimaneva, invece, contumace [OSCURATO:SOCIETA]; - che interveniva in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi, “Oasis”), a propria volta cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA]; - che a ccolta dal primo giudice l’esperita “ actio pauliana ”, la decisione veniva confermata in appello; - che il giudice di seconde cure – previamente disattesa, in sentenza, l’eccezione relativa al difetto di legittimazione di Oasis, sollevata sul rilievo che la stessa non avesse provato l’iscrizione nel registro delle imprese del contratto di cessione, in blocco, dei crediti di [OSCURATO:PERSONA], come previsto dall’art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 –rigettava, infatti, i gravami proposti da MBS e da [OSCURATO:PERSONA]; - che a vverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione MBS, sulla base – come detto – di sette motivi;- che i l primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4), e 5), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 102 cod. proc. civ. e 2901 cod. civ., censurando l’omessa partecipazione al giudizio di primo grado delle società Immagine e Turismo, debitrice di [OSCURATO:PERSONA], e Interviaggi, primo acquirente degli immobili oggetto di ipoteca e poi dati in locazione, oltre che dante causa di MBS; - che a ssume , in particolare, la ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata, per non aver ritenuto, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’azione così come promossa (vale a dire, perché indirizzata verso un atto dispositivo che non risulta posto in essere dal debitore, come richiederebbe, invece, il chiaro tenore letterale dell’art. 2901 cod. civ.), ovvero nel non aver rilevato, sempre d’ufficio, il difetto di integrazione del contradittorio verso due litisconsorti necessari; - che t al i , infatti, dovrebbero ritenersi sia la debitrice Immagine e Turismo, sia l’autrice dell’atto dispositivo presupposto della locazione, cioè la società Interviaggi, resasi acquirente degli immobili suddetti, poi alienati alla società MBS; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., censurando la sentenza impugnata in relazione al mancato rilievo dell’ulteriore causa di inammissibilità dell’azione esperita, ovvero il difetto tanto della qualità di creditore in capo all’attore in revocatoria, quanto della condizione di debitore di essa MBS, esclusivamente terza proprietari a del bene ipotecato, non essendosi accollata il debito di Immagine e Turismo; -che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale non ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione revocatoria, perché promossa dopo l’instaurazione dell’azione esecutiva sui beni oggetto del (preteso) atto di “disposizione”; -che il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., censura proposta sul rilievo che la domanda revocatoria risulta carente del suo presupposto, non avendo ad oggetto un atto disposizione patrimoniale del debitore, ma dal terzo proprietario del bene ipotecato; -che il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 102 cod. proc. civ. e 2901 cod. civ., lamentando l’inesistenza del pregiudizio alle ragioni del creditore; -che s i sottolinea , infatti, c om e il creditore – avendo deciso di intraprendere l’azione esecutiva ben prima dell’esercizio della “actio pauliana”, e ciò sebbene fosse a conoscenza del (o in condizione di conoscere il) contratto di locazione, in quanto trascritto nei registri immobiliari –avrebbe, per ciò solo, escluso che la stipula della locazione potesse pregiudicare le proprie ragioni; - che, d ’altra parte, poiché l’esistenza di siffatto pregiudizio deve essere valutata in relazione non solo al tempo del compimento dell’atto dispositivo, ma pure dell’esercizio dell’azione revocatoria, anche riguardo a tale momento il pregiudiziodoveva ritenersi insussistente, visto che all’epoca della citazione in revocatoria (risalente al 22 ottobre 2011), risultava già fissata – per il successivo 23 novembre – l’esperimento dell’asta degli immobili oggetto della locazione; -che siffatta circostanza sarebbe ostativa, secondo l’odierna ricorrente, al riconoscimento dell’esistenza del pregiudizio, perché dimostra come fosse altamente probabile l’aggiudicazione ad un prezzo poco più alto della base d’asta, ipoteticamente idoneo a soddisfare il credito garantito dall’ipoteca, visto che il CTU aveva stimato il valore degli immobili (tenuto conto del vincolo locatizio) in € 442.800,00, a fronte di un importo precettato dal creditore di € 503,225,57, comprensivo di capitale residuo, accessori e spese; -che il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 307 cod. proc. civ., censurando il rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio, sollevata in ragione della giuridica inesistenza dell’istanza di nomina di un curatore speciale per il litisconsorte necessario (la conduttrice dell’immobile, società [OSCURATO:SOCIETA]), e con essa di tutti gli atti successivi del giudizio, provenendo tale istanza da un soggetto che non aveva acquisito la qualità di parte del processo, vale a dire la società mandataria di Oasis (cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA]) prima che la stessa intervenisse in giudizio, ex art. 111 cod. proc. civ.; -che i l settimo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, in relazione alla mancata prova, da parte di Oasis, dell’iscrizione nel registro delle imprese del contratto di cessione, in blocco, dei crediti già spettanti a [OSCURATO:PERSONA], e dunque della propria legittimazione ad intervenire in giudizio; - che, i n particolare, la ricorrente si duole del fatto che, eccepita da essa MBS la carenza di prova – a carico dell’intervenuta in giudizio – della legittimazione ad intervenire , la Corte territoriale riteneva tale eccezione tardiva, senza avvedersi del fatto che essa erarilevabile d’ufficio; -che con atto qualificato come controricorso al ricorso di MBS, anche la società [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la stessa sentenza, svolgendo tre motivi; -che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, in relazione alla mancata prova, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della iscrizione nel registro delle imprese del contratto di cessione, in blocco, dei crediti già spettanti a [OSCURATO:PERSONA], e dunque della propria legittimazione ad intervenire in giudizio; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 307 cod. proc. civ., censurando il rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio, sollevata in ragione della giuridica inesistenza dell’istanza di nomina di un curatore speciale per il litisconsorte necessario (la conduttrice dell’immobile, società [OSCURATO:SOCIETA]), e con essa di tutti gli atti successivi del giudizio, provenendo tale istanza da un soggetto che non aveva acquisito la qualità di parte del processo; -che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., deducendo la mancanza di qualità di creditore in capo all’attore in revocatoria, nonché il fatto che essa [OSCURATO:PERSONA] risulta non debitrice, ma conduttrice, censurando, pertanto, la sentenza impugnata per non aver rilevato tale (duplice) ragione di inammissibilità dell’azione; -che ha resistito ad entrambe le impugnazioni, con un unico controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; - che s ono rimaste solo intimate le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato in diritto - che il ricorso principale pone alcune questioni inedite nella giurisprudenza di questa Corte;-che, in particolare, i suoi primi quattro motivi censurano la sentenza impugnata – da diversi, ma complementari, punti di vista – in relazione al fatto che l’azione ex art. 2901 cod. civ. risulta essere stata esercitata con riferimento ad atti dispositivi non posti in essere dal debitore (primo e quarto motivo); -che essa, pertanto, risulterebbe proposta inammissibilmente e/o in carenza di un suo presupposto imprescindibile, oltretutto senza neppure evocare in giudizio due contraddittori che si reputanonecessari, quali il debitore e il suo avente causa diretto nell’acquisto del bene oggetto della “revocanda” locazione (primo motivo); - che, inoltre, si censura la sentenza impugnata per aver consentito l’ esercizio dell’ azione revocatoria dopo quello dell’azione esecutiva, e quindi senza che la prima po tesse esplicare la sua funzione “ripristinatoria” della garanzia patrimoniale generica (terzo motivo), indirizzandola, infatti, non contro il debitore ma contro il terzo proprietario del bene ipotecato; - che essa, infine, non risulta neppure este sa agli atti presupposto della locazione (primo motivo), con iniziativa, peraltro, assunta (o meglio, coltivata) non dal creditore, ma da un soggetto diverso, resosi cessionario del credito (secondo motivo, oltre che in parte anche il primo motivo); - che trattandosi di questioni di rilievo nomofilattico, questa Corte reputa opportuno disporre che la loro trattazione avvenga in pubblica udienza. PQM [OSCURATO:PERSONA]
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