Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 13173/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e vizio della motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di tentata estorsione è reiterativo, oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte dato atto delle plurime emergenze dimostrative dell'idoneità degli "avvertimenti" diretti nei confronti della vittima per coartarne la volontà, esito conseguito come dimostra la decisione di interrompere l'attività lavorativa per il timore di subire più gravi danni; che il secondo motivo di ricorso, sul profilo dell'ipotizzata desistenza, è del tutto generico oltre che manifestamente infondato, avendo correttamente escluso la Corte territoriale tale possibilità in ragione della natura del contestato delitto di estorsione e del sicuro superamento della fase del tentativo compiuto; manifestamente infondato anche il motivo che concerne il differente inquadramento del fatto nell'ipotesi del tentativo di violenza privata, risultando evidente la finalità di profitto della condotta di minaccia realizzata; del tutto reiterativi, oltre che manifestamente infondati, i motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, con riguardo al riconoscimento della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena irrogata, avendo la Corte motivato in modo coerente con i dati processuali e rispettando gli obblighi di motivazione su ciascuno dei profili indicati, senza che il ricorso abbia messo in luce vizi della motivazione apprezzabili su quei punti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e vizio della motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di tentata estorsione è reiterativo, oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte dato atto delle plurime emergenze dimostrative dell'idoneità degli "avvertimenti" diretti nei confronti della vittima per coartarne la volontà, esito conseguito come dimostra la decisione di interrompere l'attività lavorativa per il timore di subire più gravi danni; che il secondo motivo di ricorso, sul profilo dell'ipotizzata desistenza, è del tutto generico oltre che manifestamente infondato, avendo correttamente escluso la Corte territoriale tale possibilità in ragione della natura del contestato delitto di estorsione e del sicuro superamento della fase del tentativo compiuto; manifestamente infondato anche il motivo che concerne il differente inquadramento del fatto nell'ipotesi del tentativo di violenza privata, risultando evidente la finalità di profitto della condotta di minaccia realizzata; del tutto reiterativi, oltre che manifestamente infondati, i motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, con riguardo al riconoscimento della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena irrogata, avendo la Corte motivato in modo coerente con i dati processuali e rispettando gli obblighi di motivazione su ciascuno dei profili indicati, senza che il ricorso abbia messo in luce vizi della motivazione apprezzabili su quei punti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 13173/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris