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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13829/2026

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in virtù di procura speciale, con domiciliazionedigitale ex lege.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-intimato-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-intimato--intimato-avverso la sentenza n. 8276/2023, emessa il 20/12/2023, dallaCorte d’Appello di Roma, pubblicata in data 20/12/2023, nonnotificata.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14896/2024Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 13829/2026Data pubblicazione 12/05/2026rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi il Tribunale diRoma la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di sentire dichiarare Romildodel sinistro, avvenuto in data 6/10/2010, e per l’effetto condannaretutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti esubendi dall’attore.Instaurato il contraddittorio con la sola compagnia assicuratrice,nella contumacia degli altri due convenuti, il Tribunale di Roma, dopoaver emesso sentenza non definitiva n. 3769/2018 (con la qualeveniva dichiarato il concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c. ei convenuti erano condannati in solido al risarcimento del dannosubito dall’attore, nella misura del 50%), acquisita ladocumentazione da parte dell’INAIL, relativa al pagamentodell’indennizzo corrisposto all’attore, con sentenza definitiva n.8668/2018, condannava le parti convenute in solido a corrispondereall’attore l’importo di 44.838,55, oltre alle spese di CTU e al 50%delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.Interposto gravame da parte della compagnia assicuratrice, la Corted’appello di Roma, con sentenza n. 8276/2023, pubblicata in data20/12/2023, rigettava l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’appello principale, condannava l’odiernoricorrente alla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] Assicurazionis.p.a. della somma di € 22.990,31, oltre interessi legali dallasentenza al saldo e spese del doppio grado di giudizio, compensateper la metà.Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a quattro motivi.Nessuno degli intimati si è costituito.2 di 3Numero registro generale 14896/2024Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 13829/2026ritenuto che: Data pubblicazione 12/05/2026il ricorso non è stato validamente notificato a [OSCURATO:PERSONA].In primo luogo, infatti, si rileva che alla copia del ricorso notificata amezzo posta a [OSCURATO:PERSONA] e depositata nei termini previstidall’art. 369 c.p.c. non è stato allegato l’avviso di ricevimento.La notifica deve, perciò, considerarsi inesistente (Sez. 5, Ordinanzan. 20778 del 21/07/2021, Rv. 661937-01).Inoltre, a diversa conclusione non si può pervenire quand’anche siconsiderasse la documentazione tardivamente prodotta dalricorrente in data 15/04/2026.E ciò non solo perché trattasi di documentazione inammissibile, maanche perché dalla stessa si evince che il procedimento notificatorionon è andato a buon fine.Versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario processuale (Sez.6-L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019, Rv. 653392-01), va, perciò,disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione dellanotifica da parte del ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] neltermine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanzainterlocutoria.Così deciso in Roma, il 29/04/2026.Il PresidenteLina Rubino3 di 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in virtù di procura speciale, con domiciliazionedigitale ex lege.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-intimato-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-intimato--intimato-avverso la sentenza n. 8276/2023, emessa il 20/12/2023, dallaCorte d’Appello di Roma, pubblicata in data 20/12/2023, nonnotificata.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14896/2024Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 13829/2026Data pubblicazione 12/05/2026rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi il Tribunale diRoma la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di sentire dichiarare Romildodel sinistro, avvenuto in data 6/10/2010, e per l’effetto condannaretutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti esubendi dall’attore.Instaurato il contraddittorio con la sola compagnia assicuratrice,nella contumacia degli altri due convenuti, il Tribunale di Roma, dopoaver emesso sentenza non definitiva n. 3769/2018 (con la qualeveniva dichiarato il concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c. ei convenuti erano condannati in solido al risarcimento del dannosubito dall’attore, nella misura del 50%), acquisita ladocumentazione da parte dell’INAIL, relativa al pagamentodell’indennizzo corrisposto all’attore, con sentenza definitiva n.8668/2018, condannava le parti convenute in solido a corrispondereall’attore l’importo di 44.838,55, oltre alle spese di CTU e al 50%delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.Interposto gravame da parte della compagnia assicuratrice, la Corted’appello di Roma, con sentenza n. 8276/2023, pubblicata in data20/12/2023, rigettava l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’appello principale, condannava l’odiernoricorrente alla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] Assicurazionis.p.a. della somma di € 22.990,31, oltre interessi legali dallasentenza al saldo e spese del doppio grado di giudizio, compensateper la metà.Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a quattro motivi.Nessuno degli intimati si è costituito.2 di 3Numero registro generale 14896/2024Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 13829/2026ritenuto che: Data pubblicazione 12/05/2026il ricorso non è stato validamente notificato a [OSCURATO:PERSONA].In primo luogo, infatti, si rileva che alla copia del ricorso notificata amezzo posta a [OSCURATO:PERSONA] e depositata nei termini previstidall’art. 369 c.p.c. non è stato allegato l’avviso di ricevimento.La notifica deve, perciò, considerarsi inesistente (Sez. 5, Ordinanzan. 20778 del 21/07/2021, Rv. 661937-01).Inoltre, a diversa conclusione non si può pervenire quand’anche siconsiderasse la documentazione tardivamente prodotta dalricorrente in data 15/04/2026.E ciò non solo perché trattasi di documentazione inammissibile, maanche perché dalla stessa si evince che il procedimento notificatorionon è andato a buon fine.Versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario processuale (Sez.6-L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019, Rv. 653392-01), va, perciò,disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione dellanotifica da parte del ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] neltermine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanzainterlocutoria.Così deciso in Roma, il 29/04/2026.Il PresidenteLina Rubino3 di 3
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