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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39819/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]l LAVDOSH nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere stato condannato, con sentenza in data 1° luglio 2008 del Tribunale di Roma, per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e 14, comma 5-ter, legge n. 286/1998, ha chiesto: - la rideterminazione della pena inflitta per il primo reato, risultando la fattispecie legale successivamente modificata con rideterminazione in favorem rei del parametro sanzionatorio; - la sostituzione della pena inflitta per il secondo reato con pena pecuniaria, che è la pena prevista ora dalla fattispecie.

2. Con ordinanza depositata in data 23 settembre 2021 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha: - dichiarato l'inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena, essendo stata revocata, in parte qua, la condanna; - respinto la richiesta di rideterminazione della pena inflitta sul rilievo che la modifica in melius del trattamento sanzionatorio era intervenuta dopo l'irrevocabilità della condanna che preclude l'applicazione della norma modificatrice più favorevole.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con unico motivo viene denunciata violazione di legge, sul rilievo che era stata riconosciuta la possibilità di rideterminare, in executivis, la pena inflitta in applicazione degli effetti della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo proposto è manifestamente infondato e va, perciò, dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Viene chiesta la rideterminazione della pena inflitta, con sentenza pronunciata e divenuta irrevocabile nell'anno 2008, per la detenzione a fine di spaccio di diverse sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), fattispecie attenuata per la lieve entità del fatto.

Come è noto, sulla disciplina legale introdotta con legge n. 49/2006 - e applicata nel giudizio di cognizione che interessa - è intervenuta la sentenza n.32/2014 della Corte costituzionale che l'ha dichiarata incostituzionale, determinando la vigenza dell'originario testo dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, che la legge n. 49/2006 aveva innovato.

La norma incriminatrice è stata poi dichiarata incostituzionale (con sentenza n. 40/2019) nella parte in cui prevede, per fattispecie relativa alle così dette droghe pesanti, il minimo edittale di anni otto di reclusione, anziché di anni sei.

La fattispecie attenuata del comma 5 è stata oggetto di interventi legislativi (decreto legge 23 dicembre 2013 e legge 16 maggio 2014, n.79), all'esito dei quali è stata configurata una fattispecie autonoma di reato, caratterizzata dalla lieve entità del fatto, punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da C 1.032 a C

10.329. Con riguardo alla particolare fattispecie di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti così dette pesanti (tale essendo la cocaina, sostanza detenuta dal ricorrente assieme ad altre, "leggere"), il parametro sanzionatorio introdotto con legge n. 49/2006 - ed applicato nel giudizio di cognizione - era della reclusione da uno e sei anni e della multa da C 3.000 a C 26.000, mentre la precedente disciplina - "tornata" in vigore a seguito della pronuncia n. 32/2014 della Corte costituzionale - prevedeva la reclusione da uno a sei anni e la multa da £. 5 milioni a £. 50 milioni.

L'ordinanza impugnata ha esattamente rilevato che le modifiche normative introdotte dal Legislatore, in termini più favorevoli al reo, non sono applicabili alle fattispecie rispetto alle quali è intervenuta decisione divenuta irrevocabile, atteso che si tratta di norma sopravvenuta più favorevole solo modificativa della fattispecie legale, fattispecie la cui applicazione retroattiva incontra, ai sensi Oviù dell'art. 2 cod. pen., il limite del giudicato (salvo il caso di modifica che sostituisca la pena pecuniaria a quella detentiva).

Gli effetti, più favorevoli, della declaratoria di incostituzionalità di norma sul trattamento sanzionatorio, invece, non incontrano il limite del giudicato, bensì solo quello dell'avvenuta esecuzione della pena, e dunque possono determinare l'intervento del giudice dell'esecuzione per la rideterminazione in melius della pena, applicando la fattispecie risultante dalla pronuncia di incostituzionalità.

Nel caso in esame, come visto, la pronuncia n. 32/201zo ha determinato la reviviscenza del testo originario dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 che, con riguardo alla fattispecie di detenzione, a fine di spaccio, di sostanze stupefacenti così dette pesanti non prevedeva un parametro sanzionatorio più favorevole rispetto a quello dichiarato incostituzionale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]l LAVDOSH nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere stato condannato, con sentenza in data 1° luglio 2008 del Tribunale di Roma, per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e 14, comma 5-ter, legge n. 286/1998, ha chiesto: - la rideterminazione della pena inflitta per il primo reato, risultando la fattispecie legale successivamente modificata con rideterminazione in favorem rei del parametro sanzionatorio; - la sostituzione della pena inflitta per il secondo reato con pena pecuniaria, che è la pena prevista ora dalla fattispecie. 2. Con ordinanza depositata in data 23 settembre 2021 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha: - dichiarato l'inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena, essendo stata revocata, in parte qua, la condanna; - respinto la richiesta di rideterminazione della pena inflitta sul rilievo che la modifica in melius del trattamento sanzionatorio era intervenuta dopo l'irrevocabilità della condanna che preclude l'applicazione della norma modificatrice più favorevole. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con unico motivo viene denunciata violazione di legge, sul rilievo che era stata riconosciuta la possibilità di rideterminare, in executivis, la pena inflitta in applicazione degli effetti della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo proposto è manifestamente infondato e va, perciò, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Viene chiesta la rideterminazione della pena inflitta, con sentenza pronunciata e divenuta irrevocabile nell'anno 2008, per la detenzione a fine di spaccio di diverse sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), fattispecie attenuata per la lieve entità del fatto. Come è noto, sulla disciplina legale introdotta con legge n. 49/2006 - e applicata nel giudizio di cognizione che interessa - è intervenuta la sentenza n.32/2014 della Corte costituzionale che l'ha dichiarata incostituzionale, determinando la vigenza dell'originario testo dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, che la legge n. 49/2006 aveva innovato. La norma incriminatrice è stata poi dichiarata incostituzionale (con sentenza n. 40/2019) nella parte in cui prevede, per fattispecie relativa alle così dette droghe pesanti, il minimo edittale di anni otto di reclusione, anziché di anni sei. La fattispecie attenuata del comma 5 è stata oggetto di interventi legislativi (decreto legge 23 dicembre 2013 e legge 16 maggio 2014, n.79), all'esito dei quali è stata configurata una fattispecie autonoma di reato, caratterizzata dalla lieve entità del fatto, punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da C 1.032 a C 10.329. Con riguardo alla particolare fattispecie di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti così dette pesanti (tale essendo la cocaina, sostanza detenuta dal ricorrente assieme ad altre, "leggere"), il parametro sanzionatorio introdotto con legge n. 49/2006 - ed applicato nel giudizio di cognizione - era della reclusione da uno e sei anni e della multa da C 3.000 a C 26.000, mentre la precedente disciplina - "tornata" in vigore a seguito della pronuncia n. 32/2014 della Corte costituzionale - prevedeva la reclusione da uno a sei anni e la multa da £. 5 milioni a £. 50 milioni. L'ordinanza impugnata ha esattamente rilevato che le modifiche normative introdotte dal Legislatore, in termini più favorevoli al reo, non sono applicabili alle fattispecie rispetto alle quali è intervenuta decisione divenuta irrevocabile, atteso che si tratta di norma sopravvenuta più favorevole solo modificativa della fattispecie legale, fattispecie la cui applicazione retroattiva incontra, ai sensi Oviù dell'art. 2 cod. pen., il limite del giudicato (salvo il caso di modifica che sostituisca la pena pecuniaria a quella detentiva). Gli effetti, più favorevoli, della declaratoria di incostituzionalità di norma sul trattamento sanzionatorio, invece, non incontrano il limite del giudicato, bensì solo quello dell'avvenuta esecuzione della pena, e dunque possono determinare l'intervento del giudice dell'esecuzione per la rideterminazione in melius della pena, applicando la fattispecie risultante dalla pronuncia di incostituzionalità. Nel caso in esame, come visto, la pronuncia n. 32/201zo ha determinato la reviviscenza del testo originario dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 che, con riguardo alla fattispecie di detenzione, a fine di spaccio, di sostanze stupefacenti così dette pesanti non prevedeva un parametro sanzionatorio più favorevole rispetto a quello dichiarato incostituzionale. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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