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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 ottobre 2024

Cassazione n. 29072/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21563/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.[OSCURATO:PERSONA] n. 4384/2019 depositata il 25/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia afferente alla impugnazione di cartella di pagamento relativa ad Irpef – add.

Reg. per gli anni di imposta 2007 e 2008, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il contribuente ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della CTR della Calabria, che ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente, rilevando il difetto di prova della sua tempestiva proposizione. - resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso; l’Agenzia delle entrate –Riscossione, è rimasta intimata; -Ritenuto che: -il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo pec all’Agenzia delle entrate –Riscossione, presso il difensore del giudizio concluso con la sentenze oggi impugnata, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], costituito per il precedente contraddittore Agente della riscossione, dante causa dell'intimata; - in tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore "ex lege", cioè l'Agenzia dell'entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio da ordinarsi –in caso di carenza di attività difensiva della parte intimata – ai sensi dell'art. 291 c.p.c. presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell'Avvocatura generale in Roma. (Cass. Sez.

U, n. 2087 del 30/01/2020).

P.Q.M. ordina la rinnovazione della notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate - Riscossione presso l'Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 16/10/2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21563/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.[OSCURATO:PERSONA] n. 4384/2019 depositata il 25/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia afferente alla impugnazione di cartella di pagamento relativa ad Irpef – add. Reg. per gli anni di imposta 2007 e 2008, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il contribuente ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della CTR della Calabria, che ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente, rilevando il difetto di prova della sua tempestiva proposizione. - resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso; l’Agenzia delle entrate –Riscossione, è rimasta intimata; -Ritenuto che: -il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo pec all’Agenzia delle entrate –Riscossione, presso il difensore del giudizio concluso con la sentenze oggi impugnata, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], costituito per il precedente contraddittore Agente della riscossione, dante causa dell'intimata; - in tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore "ex lege", cioè l'Agenzia dell'entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio da ordinarsi –in caso di carenza di attività difensiva della parte intimata – ai sensi dell'art. 291 c.p.c. presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell'Avvocatura generale in Roma. (Cass. Sez. U, n. 2087 del 30/01/2020). P.Q.M. ordina la rinnovazione della notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate - Riscossione presso l'Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, il 16/10/2024. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29072/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris