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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02820/2023

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re - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29511-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3050/2021/02 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla CHRIS S .

R .

L . un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio aveva provveduto a riprese I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2008, conseguenti a maggior reddito imponibile ascritto alla contribuente; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza n. 261/2013, dichiarò cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; che la CHRIS S .

R .

L .propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3050/2021/02, depositata il 06/04/2021, accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, pur in caso di cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza cd. virtuale e pervenendo, pertanto, alla riformadella decisione di prime cure, nella parte in cui aveva compensato tra le parti le spese di lite, ponendo queste ultime a carico dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che avverso tale decisione la CHRIS S .

R .

L .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’ AGENZIA DELLE ENTRATE si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui la CHRIS ha replicato con controricorso; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo di ricorso incidentale – da esaminare in via preliminare, per evidente antecedenza logica - la difesa dell’ AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del decreto legislativo 546/92” (cfr. controricorso, p. 14), per non avere la C.T.R. esplicitato “quali siano i motivi che hanno indotto il giudice di appello a condannare l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio” (cfr. ivi, p. 15), essendo peraltro il riferimento al disposto annullamento in autotutela “completamente destituito di qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto” (cfr. ivi); che il motivo è manifestamente infondato; che, premesso che la decisione di appello chiarisce espressamente di avere proceduto alla liquidazione delle spese del doppio grado di lite sulla base del principio della soccombenza, applicabile anche nel caso in cui questa sia meramente virtuale (e dunque non sussiste il denunziato vizio di motivazione apparente), osserva in ogni caso il Collegio –e per mera completezza espositiva – che, in ogni caso, in tema di spese processuali: (1) solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (arg. da Cass., Sez. 2, 23.2.2012, n. 2730, Rv. 621586-01); (2) la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice – come avvenuto nella specie - debba dichiarare cessa ta la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass., Sez. 6-2, 11.2.2015, n. 2719, Rv. 634162-01); (3) nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata –come nella specie - dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può (non deve) essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite (nella specie, come esposto in precedenza, di tenore negativo) da parte del giudice tributario (Cass., Sez. 6-5, 14.2.2017, n. 3950, Rv. 643203-01); che con il primo motivo parte ricorrente principale si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 92 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 5) per avere la C.T.R.

“senza peraltro addurre alcuna valida motivazione” (cfr. ricorso, p. 19) erroneamente liquidato le spese di lite di entrambi i gradi di lite in misura irrisoria e, in ogni caso, tenuto conto del valore della lite, in misura notevolmente inferiore ai parametri vigenti, omettendo, altresì, di liquidare le spese vive sostenute da essa contribuente; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 132, I comma, n. 4, c.p.c.”, sostanzialmente dolendosi delle medesime circostanze evidenziate in precedenza sub specie di motivazione anomala, apparente e, in ogni caso, obiettivamente incomprensibile; che i motivi –suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottesi –sono manifestamente fondati; che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (applicabile ratione temporis al caso di specie), l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass., Sez. 2, 5.5.2022, n. 14198, Rv. 664685-01); che, per altro verso, il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, cod. civ., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (arg. da Cass., Sez. 6-3, 15.12.2017, n. 30286, Rv. 647179-01); che premesso che, nella specie, la C.T.R. non ha inteso adottare una statuizione di compensazione, neppure parziale, delle spese del doppio grado di lite (“…le spese processuali andavano poste a carico dell’ufficio, così come vanno poste a carico dello stesso quelle di questa ulteriore fase…” – cfr. ult. cpv. della motivazione della sentenza impugnata), osserva il Collegio come, effettivamente, i giudici di appello non abbiano dato conto del percorso seguito per giungere alla determinazione delle spese del doppio grado di lite nei termini poi liquidati, in concreto, per ciascuna fase, non avendo chiarito quali siano (a) gli scaglioni applicati (e, con essi, il valore della causa) né (b) le (eventuali) diminuzioni operate né, ancora, (c) le relative ragioni, limitandosi ad un generico richiamo (peraltro, in dispositivo) al disposto annullamento in autotutela dell’atto impugnato, idoneo ad integrare, ex se , la necessaria motivazione della decisione impugnata in parte qua; Ritenuto, in conclusione che il ricorso principale debba essere accolto e quello incidentale rigettato, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; che, risultando soccombente, quanto al ricorso incidentale, una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1- quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29511-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3050/2021/02 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla CHRIS S . R . L . un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio aveva provveduto a riprese I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2008, conseguenti a maggior reddito imponibile ascritto alla contribuente; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza n. 261/2013, dichiarò cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; che la CHRIS S . R . L .propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3050/2021/02, depositata il 06/04/2021, accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, pur in caso di cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza cd. virtuale e pervenendo, pertanto, alla riformadella decisione di prime cure, nella parte in cui aveva compensato tra le parti le spese di lite, ponendo queste ultime a carico dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che avverso tale decisione la CHRIS S . R . L .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’ AGENZIA DELLE ENTRATE si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui la CHRIS ha replicato con controricorso; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo di ricorso incidentale – da esaminare in via preliminare, per evidente antecedenza logica - la difesa dell’ AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del decreto legislativo 546/92” (cfr. controricorso, p. 14), per non avere la C.T.R. esplicitato “quali siano i motivi che hanno indotto il giudice di appello a condannare l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio” (cfr. ivi, p. 15), essendo peraltro il riferimento al disposto annullamento in autotutela “completamente destituito di qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto” (cfr. ivi); che il motivo è manifestamente infondato; che, premesso che la decisione di appello chiarisce espressamente di avere proceduto alla liquidazione delle spese del doppio grado di lite sulla base del principio della soccombenza, applicabile anche nel caso in cui questa sia meramente virtuale (e dunque non sussiste il denunziato vizio di motivazione apparente), osserva in ogni caso il Collegio –e per mera completezza espositiva – che, in ogni caso, in tema di spese processuali: (1) solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (arg. da Cass., Sez. 2, 23.2.2012, n. 2730, Rv. 621586-01); (2) la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice – come avvenuto nella specie - debba dichiarare cessa ta la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass., Sez. 6-2, 11.2.2015, n. 2719, Rv. 634162-01); (3) nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata –come nella specie - dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può (non deve) essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite (nella specie, come esposto in precedenza, di tenore negativo) da parte del giudice tributario (Cass., Sez. 6-5, 14.2.2017, n. 3950, Rv. 643203-01); che con il primo motivo parte ricorrente principale si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 92 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 5) per avere la C.T.R. “senza peraltro addurre alcuna valida motivazione” (cfr. ricorso, p. 19) erroneamente liquidato le spese di lite di entrambi i gradi di lite in misura irrisoria e, in ogni caso, tenuto conto del valore della lite, in misura notevolmente inferiore ai parametri vigenti, omettendo, altresì, di liquidare le spese vive sostenute da essa contribuente; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 132, I comma, n. 4, c.p.c.”, sostanzialmente dolendosi delle medesime circostanze evidenziate in precedenza sub specie di motivazione anomala, apparente e, in ogni caso, obiettivamente incomprensibile; che i motivi –suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottesi –sono manifestamente fondati; che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 (applicabile ratione temporis al caso di specie), l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass., Sez. 2, 5.5.2022, n. 14198, Rv. 664685-01); che, per altro verso, il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, cod. civ., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (arg. da Cass., Sez. 6-3, 15.12.2017, n. 30286, Rv. 647179-01); che premesso che, nella specie, la C.T.R. non ha inteso adottare una statuizione di compensazione, neppure parziale, delle spese del doppio grado di lite (“…le spese processuali andavano poste a carico dell’ufficio, così come vanno poste a carico dello stesso quelle di questa ulteriore fase…” – cfr. ult. cpv. della motivazione della sentenza impugnata), osserva il Collegio come, effettivamente, i giudici di appello non abbiano dato conto del percorso seguito per giungere alla determinazione delle spese del doppio grado di lite nei termini poi liquidati, in concreto, per ciascuna fase, non avendo chiarito quali siano (a) gli scaglioni applicati (e, con essi, il valore della causa) né (b) le (eventuali) diminuzioni operate né, ancora, (c) le relative ragioni, limitandosi ad un generico richiamo (peraltro, in dispositivo) al disposto annullamento in autotutela dell’atto impugnato, idoneo ad integrare, ex se , la necessaria motivazione della decisione impugnata in parte qua; Ritenuto, in conclusione che il ricorso principale debba essere accolto e quello incidentale rigettato, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; che, risultando soccombente, quanto al ricorso incidentale, una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1- quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo g