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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 04372/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo dì ricorso, violazione dì legge in ordine alla affermazione della responsabilità, non essendo stata accertata la presenza rirs1..rca —e-Crii cause di non punibilità, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio.

Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

La ricorrente, infatti, sì limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là, di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'alt 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591, lett. c), cod. proc. pen, quale causa di inammissibilità.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo dì ricorso, violazione dì legge in ordine alla affermazione della responsabilità, non essendo stata accertata la presenza rirs1..rca —e-Crii cause di non punibilità, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio. Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. La ricorrente, infatti, sì limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là, di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'alt 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591, lett. c), cod. proc. pen, quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04372/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris