CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 29563/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N 17, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA]/2013, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.883/2020 pubblicata in data 10 giugno 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N 17, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;121/2022 RG 23214-2020 [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il . UTT 2022 2022.