CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21748-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 21748/2017 avverso la sentenza n. 835/2017 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 685/2022Numero di raccolta generale 14146/2022 BRESCIA, depositata il 09/06/2017; Data pubblicazione 04/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 23.3.2009 la Parrocchia della SS. Trinità in Crema evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Brescia, esponendo di aver ricevuto in donazione, giusta atto del 26.9.1997, accettato dal donatario, la proprietà di un immobile occupato dal convenuto, ed invocando la condanna dello stesso al rilascio di detto bene ed al risarcimento del danno da occupazione senza titolo. La parte attrice allegava di aver chiesto vanamente al Noci la restituzione del bene e che lo stesso aveva eccepito l’intervenuta usucapione dell’immobile in proprio favore; usucapione che aveva costituito oggetto di autonomo giudizio definito da sentenza della Corte di Appello di Brescia, di segno negativo per il Noci, avverso la quale costui aveva proposto ricorso in Cassazione. Si costituiva in giudizio il Noci, resistendo alla domanda, eccependo in primis la carenza di legittimazione attiva della Parrocchia, per mancato perfezionamento della donazione dalla quale la stessa traeva il proprio titolo; nel merito, allegava la pendenza del ridetto ricorso in Cassazione avverso la decisione di merito che aveva negato l’usucapione del cespite in suo favore e contestava la domanda risarcitoria in quanto infondata e prescritta. Nel corso del giudizio la parte attrice specificava la domanda, invocando la risoluzione del contratto di comodato intercorso tra la donante ed il Noci. Veniva dunque disposto il mutamento del rito, con concessione di termine per memorie integrative ai sensi dell’art. 426 c.p.c. All’esito, il giudice di prime cure riteneva che l’atto introduttivo non contenesse la specificazione della causa petendi, ne dichiarava la nullità e concedeva alla parte attrice F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 21748/2017 Numero sezionale 685/2022 ulteriore termine per integrare detto atto, ai sensi dell’art. 164, Numero di raccolta generale 14146/2022Data pubblicazione 04/05/2022 quarto e quinto comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], nel termine concessole, precisava di aver proposto azione ex art. 948 c.c. e ribadiva la domanda di accertamento dell’occupazione senza titolo del bene oggetto di causa, a lei pervenuto per donazione del 26.9.1997 – 21.11.1997 e successiva transazione conclusa con il [OSCURATO:PERSONA] di Crema. Il convenuto contestava l’efficacia reale del predetto atto di transazione, del quale in via incidentale invocava accertarsi la nullità o la natura simulata, e chiedeva la concessione dei termini previsti dall’art. 183, sesto comma, c.p.c. Denegata quest’ultima richiesta, il Tribunale, con sentenza n. 708/2012, accoglieva la domanda e condannava il convenuto al rilascio del bene occupato. Il primo giudice riteneva che la donazione dalla quale la Parrocchia traeva il proprio titolo, seppure non perfezionata in assenza di accettazione debitamente notificata alla donante, era tuttavia provata dalla transazione intervenuta tra la Parrocchia ed il [OSCURATO:PERSONA] di Crema, al quale con testamento olografo del 4.6.1987 la medesima parte donante aveva lasciato il bene oggetto di causa con apposito legato. In detto atto transattivo, secondo il Tribunale, le parti avevano manifestato l’intenzione di attribuire la proprietà del cespite oggetto di causa alla Parrocchia; mentre la natura simulata o la nullità dell’atto in esame era da escludere, in virtù della corresponsione, da parte della stessa Parrocchia, della somma di € 10.000,00 a fronte della predetta attribuzione. Il Tribunale riteneva poi che il danno da occupazione fosse in re ipsa e condannava il Noci al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 10.000 annui a decorrere dal 2004. Interponeva appello avverso detta decisione il Noci e si costituiva in seconde cure la Parrocchia, spiegando appello incidentale. Con quest’ultimo, in particolare, l’appellata chiedeva F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 21748/2017 alla Corte di Appello di Brescia di prendere atto che, nelle more, Numero sezionale 685/2022Numero di raccolta generale 14146/2022 era intervenuta la sentenza n. 26009/2010 della Corte di Data pubblicazione 04/05/2022 Cassazione, la quale aveva definitivamente respinto sia la domanda di usucapione del bene, che quella di nullità della donazione oggetto di causa, proposte dal Noci in separato giudizio. Con la sentenza impugnata, n. 835/2017, la Corte lombarda rigettava il gravame incidentale, accogliendo parzialmente quello principale e limitando la condanna del Noci al risarcimento del danno da occupazione senza titolo soltanto a partire dall’introduzione della domanda, e quindi dal 23.3.2009, nella stessa misura annua già liquidata dal Tribunale, e compensando in parte le spese del doppio grado di giudizio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso la Parrocchia della SS. Trinità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato documentazione comprovante la rinuncia all’eredità del Noci, da parte della moglie e dei figli, eredi necessari dello stesso, nonché memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso, va dato atto che la documentazione prodotta da parte controricorrente in uno alla nota del 22.2.2022, diretta a dimostrare la rinuncia all’eredità del ricorrente da parte dei suoi eredi necessari, pur essendo in astratto ammissibile, perché inerente il profilo dell’ammissibilità dell’impugnazione, e della persistenza dell’interesse alla sua coltivazione, è tuttavia carente di decisività, poiché l’effetto della rinuncia dei successibili necessari è quello del passaggio a categorie successive di chiamati all’eredità, anche con le forme previste dagli artt. 467 e ss. c.c. Passando ai motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 164, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 21748/2017 Numero sezionale 685/2022 167, 180, 183 e 184 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, Numero di raccolta generale 14146/2022Data pubblicazione 04/05/2022 n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato il motivo di gravame con il quale il Noci aveva contestato la mancata concessione, da parte del Tribunale, dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., per poter proporre le eccezioni ex art. 167 c.p.c. avverso la domanda nuova formulata dalla Parrocchia in corso di causa. La censura è infondata. La Corte di Appello, esaminando il quinto motivo di gravame proposto dal Noci, ha ritenuto che quest’ultimo non avesse assolto all’onere di specificare quali provvedimenti aveva invocato e quali attività gli fossero state precluse per effetto delle decisioni adottate dal giudice di prime cure (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Nel ricorso (cfr. pag. 7) il Noci confuta tale assunto, affermando di aver lamentato la mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., ma non indica quali domande o eccezioni non rilevabili d’ufficio egli avrebbe inteso proporre in risposta alla domanda nuova introdotta dalla Parrocchia. Peraltro, occorre osservare che i termini di cui si discute sono stati correttamente denegati dal giudice di prima istanza, posto che la causa, iniziata con il rito ordinario, era stata poi trasformata nelle forme del rito speciale delle locazioni, con concessione alle parti del termine per integrare i rispettivi atti, di cui all’art. 426 c.p.c. Una volta disposta la trasformazione del rito, non potevano più essere concessi i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., previsti per il rito ordinario, poiché il giudizio era stato avviato alla trattazione nelle forme previste dal rito speciale. Né rileva, a contrario, la circostanza che, dopo il mutamento del rito, il giudice di merito abbia ravvisato la nullità dell’atto introduttivo, assegnando alla parte attrice termine per integrarlo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 164, quarto e quinto comma, c.p.c., in quanto l’applicazione di detta norma non implica che il F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 21748/2017 giudizio debba essere trattato nelle forme del rito ordinario, né Numero sezionale 685/2022Numero di raccolta generale 14146/2022 presuppone il passaggio inverso, da rito speciale ad ordinario. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] disposizione in esame, infatti, si applica anche al rito speciale, sia pure con il necessario correttivo –imposto dalla struttura del rito speciale– che la sanatoria non vale a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati in ricorso (sul punto, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004, Rv. 574222; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16977 del 26/08/2004, Rv. 576238; Cass. Sez. L, Sentenza n. 19900 del 14/10/2005, Rv. 584610; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6154 del 20/03/2006, Rv. 587706; Cass. Sez. L, Sentenza n. 20450 del 21/09/2006, Rv. 592184 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13878 del 14/06/2007, Rv. 597688; Cass. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7705 del 28/03/2018, Rv. 647673). Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la transazione intervenuta tra Parrocchia e [OSCURATO:PERSONA] di Crema, ignorando il senso complessivo dell’atto e limitando la disamina ad una singola clausola contenuta in esso. La censura è inammissibile. Con essa, la parte ricorrente propone una lettura alternativa della transazione intercorsa tra Parrocchia e [OSCURATO:PERSONA], la quale –secondo la tesi della predetta parte ricorrente– non avrebbe avuto contenuto novativo e, per espressa clausola, non avrebbe comportato alcun trasferimento di diritti reali immobiliari (cfr. pag. 11 del ricorso). Sul punto, la Corte di Appello ha ritenuto che, al di là delle espressioni usate dalle parti, “… nell’atto è inequivoca la volontà traslativa del diritto dominicale manifestata dal dominus [OSCURATO:PERSONA] (… trasferisce tutti i diritti dallo stesso derivanti …) verso la dazione di un corrispettivo, con F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 21748/2017 Numero sezionale 685/2022 corrispondente rinuncia al diritto di ipoteca legale. Dovendo il Numero di raccolta generale 14146/2022Data pubblicazione 04/05/2022 negozio essere interpretato alla luce della volontà resa manifesta dalle parti, e non essendo negabile che tale volontà si sia concretizzata nella cessione alla Parrocchia del diritto pervenuto al Seminario in forza del legato, non pare potersi dubitare che attraverso l’atto in questione sia stato operato il trasferimento del diritto, né assume rilevanza la limitata quantificazione del corrispettivo, restando per contro dirimente la volontà delle parti di trasferire il diritto di proprietà dell’immobile. Tale effetto traslativo vale a qualificare l’atto come negozio complesso nel quale, accanto alla finalità di dirimere ab origine eventuali motivi di contenzioso tra le parti stipulanti, si rinviene il trasferimento del diritto dominicale, non rilevando le successive affermazioni rese circa la natura non novativa della transazione, da ritenere superate dalla causa effettiva del contratto come resa manifesta dalle parti contraenti, e che semmai riguardano il diverso profilo del regime di tassazione cui l’atto va in realtà sottoposto” (cfr. pag. 7 della sentenza). Tale motivazione, fondata su una interpretazione complessiva del senso dell’atto e del suo contenuto negoziale, e non implausibile, tiene conto anche dell’esplicita affermazione, contenuta nella transazione, circa la sua natura non novativa. Rispetto ad essa, la parte ricorrente contrappone una differente lettura, non considerando il principio secondo cui “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 21748/2017 astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, Numero sezionale 685/2022Numero di raccolta generale 14146/2022 sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o Data pubblicazione 04/05/2022 più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585). Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1697 e 948 c.c., i relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la Parrocchia esonerata dall’obbligo di fornire la prova della proprietà del bene rivendicato, senza considerare che con la donazione eseguita in favore della Parrocchia il legato che a suo tempo era stato disposto dalla donante sullo stesso bene in favore del Seminario era stato implicitamente revocato. La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile. Per quel che concerne la transazione raggiunta tra la Parrocchia ed il [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello ha ravvisato, in detto atto, l’intento del Seminario di trasferire alla Parrocchia i diritti derivanti dal legato disposto dalla comune dante causa. Così argomentando, il giudice di merito ha evidentemente ritenuto che il diritto nascente dal legato prevalesse rispetto a quello derivante dalla donazione. Il che esclude, per logica conseguenza, che si possa ipotizzare una revoca, implicita o esplicita, del legato disposta per effetto della donazione. La Corte territoriale, peraltro, ha ritenuto non perfezionata la donazione, a causa della mancata notificazione della sua accettazione alla donante: con la conseguenza che “… il bene immobile di cui è causa non è mai F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 21748/2017 Numero sezionale 685/2022 usciti dalla sfera patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], che ne Numero di raccolta generale 14146/2022Data pubblicazione 04/05/2022aveva tuttavia precedentemente previsto la destinazione a favore del [OSCURATO:PERSONA], mediante legato contenuto nel testamento olografo pubblicato alla sua morte” (cfr. pag. 6 della sentenza). Dal che consegue l’infondatezza della doglianza in esame, nella parte in cui essa propone la tesi della revoca implicita del legato, per effetto della donazione. Per quanto invece concerne la dedotta violazione dell’art. 948 c.c., la censura propone una questione che non risulta compresa nell’ambito dei motivi di appello –riassunti a pag. 4 della sentenza impugnata– e che il ricorrente non deduce, nè dimostra, di aver ritualmente sollevato nel Corso del giudizio di merito. Essa, di conseguenza, deve essere considerata nuova, e dunque inammissibile. Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe liquidato il danno da occupazione in favore della Parrocchia, nonostante quest’ultima non avesse allegato l’esistenza di alcun pregiudizio. La censura è infondata. La Corte di Appello ha infatti distinto il periodo anteriore alla proposizione della domanda, in relazione al quale –in mancanza di allegazione di uno specifico profilo di danno da parte attrice– ha escluso il diritto al risarcimento del danno da occupazione senza titolo del cespite, da quello successivo, in riferimento al quale ha invece ritenuto che la domanda contenesse la manifestazione della volontà di rientrare nel possesso e nella disponibilità del bene immobile di cui è causa. Di conseguenza, la Corte territoriale non ha liquidato alla Parrocchia un danno che quest’ultima non aveva allegato; al contrario, ha distinto due diversi periodi, limitando il risarcimento solo a quello per il quale ha ritenuto –all’esito di un F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 21748/2017 Numero sezionale 685/2022 procedimento logico di interpretazione della domanda, non Numero di raccolta generale 14146/2022Data pubblicazione 04/05/2022 implausibile e non sindacabile in questa sede– ritualmente formulata la domanda e la relativa allegazione. Per detto periodo, la Corte di merito ha ritenuto il danno implicito nella mancata disponibilità del bene e, in assenza di contestazione specifica sul quantum proposta dall’appellante, ha confermato la quantificazione operata dal primo giudice (cfr. il passaggio della decisione impugnata riportato a pag. 16 del ricorso). Nella censura in esame, il ricorrente lamenta che la Parrocchia non abbia dimostrato di avere intenzione di adibire il bene ad usi ed impieghi concreti, ma tale deduzione non si confronta adeguatamente con il passaggio sopra riportato della decisione di seconda istanza. Per il periodo anteriore alla proposizione della domanda, infatti, la censura non rileva, poiché la Corte di Appello – come già detto– ha escluso tale intervallo dall’area del danno risarcibile, proprio per non avere la Parrocchia allegato l’intenzione di adibire il bene ad alcuno specifico utilizzo. Per il periodo successivo, invece, il ricorrente non si confronta con la ratio della statuizione, consistente nel fatto che la domanda di rilascio contiene una richiesta di rientrare nella disponibilità di un bene determinato, evidentemente per poterlo utilizzare. L’allegazione, dunque, secondo la Corte di Appello è implicita nella domanda stessa, e questa specifica statuizione non risulta attinta direttamente dalla censura in esame. Una volta, infatti, che il giudice di merito ha ravvisato l’allegazione del pregiudizio nella stessa proposizione della domanda di rilascio, non basta contestare la mancanza di allegazione, ma occorre confrontarsi con la statuizione della sentenza impugnata e contestare l’affermazione in essa contenuta: il che, nel caso di specie, non è accaduto. Né il ricorrente propone censure sulla statuizione, ulteriore e derivata, secondo cui nei motivi di appello non vi sarebbe stata alcuna contestazione sul quantum, ma soltanto una generica F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 21748/2017 Numero sezionale 685/2022 istanza di revisione del giudizio del Tribunale in punto di Numero di raccolta generale 14146/2022Data pubblicazione 04/05/2022 risarcimento del danno. Di conseguenza, anche sotto tale profilo la decisione della Corte distrettuale va fatta salva. Con il quinto ed ultimo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1414, 1415, 1421 e 1350 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe tralasciato di esaminare le eccezioni, proposte dal Noci nel giudizio di merito, di simulazione assoluta e nullità della transazione intercorsa il 3.12.2008 tra la Parrocchia della SS. Trinità ed il [OSCURATO:PERSONA] di Crema. La censura è inammissibile. La Corte di Appello non ha affatto tralasciato di esaminare le eccezioni di nullità e simulazione assoluta della transazione del 3.12.2008, intercorsa tra Parrocchia e [OSCURATO:PERSONA]. Tali eccezioni, infatti, erano oggetto del secondo motivo di appello: lo si evince dal riepilogo delle censure proposte dall’appellante, contenuto a pag. 4 della sentenza impugnata e già in precedenza richiamato. Detto motivo è stato esaminato dalla Corte territoriale alla fine di pag. 7 della sentenza, e ritenuto infondato per le stesse ragioni esposte dal giudice di merito a confutazione della prima censura che era stata proposta dal Noci in seconda istanza. Del resto, l’affermazione secondo cui la transazione raggiunta tra Seminario e Parrocchia contiene il trasferimento alla seconda dei diritti spettanti al primo in forza del legato disposto dalla comune dante causa, senza che rilevi a contrario la modestia della somma indicata dalle parti (€ 10.000), presuppone evidentemente che l’atto transattivo sia stato ritenuto, dal giudice di merito, valido ed efficace tra le parti, e dunque non nullo, né affetto da simulazione assoluta. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 21748/2017 dispositivo, seguono la soccombenza. Numero sezionale 685/2022Numero di raccolta generale 14146/2022 Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti, come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 29 marzo 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A