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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 23224/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SOUFIEN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO dì VENEZIA, con sentenza del 9/2/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PADOVA in data 15/7/2020 ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' SOUFIEN per i reati di cui agli artt. 629, 628 cod. pen. e 73 D.P.R.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, premessa la ricostruzione di quanto emergerebbe dal fascicolo processuale, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla:

1.1. omessa ammissione del rito abbreviato condizionato all'audizione della persona offesa;

1.2. mancata assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto;1.3. mancata sussunzione del reato di cui al capo 2) nelle condotte di cui al capo 1);

1.4. mancata applicazione del minimo della pena e delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen. in prevalenza e nella massima estensione, nonché l'eccessività della pena inflitta.

2. In data 17 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla mancata ammissione del rito abbreviato condizionato, reiterando la richiesta, e con riferimento alla dichiarazione di responsabilità, alla sussunzione dell'ipotesi di rapina in quella di estorsione e circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Tutti i motivi di ricorso, nei quali sono pedissequamente reiterate, rectius meramente trascritte, le medesime doglianze oggetto dei motivi d'appello, sono generici e aspecifici.

Come anche da ultimo ribadito, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217) La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 8/3/2022 Il consigl e estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SOUFIEN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO dì VENEZIA, con sentenza del 9/2/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PADOVA in data 15/7/2020 ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' SOUFIEN per i reati di cui agli artt. 629, 628 cod. pen. e 73 D.P.R. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, premessa la ricostruzione di quanto emergerebbe dal fascicolo processuale, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla: 1.1. omessa ammissione del rito abbreviato condizionato all'audizione della persona offesa; 1.2. mancata assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto;1.3. mancata sussunzione del reato di cui al capo 2) nelle condotte di cui al capo 1); 1.4. mancata applicazione del minimo della pena e delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen. in prevalenza e nella massima estensione, nonché l'eccessività della pena inflitta. 2. In data 17 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla mancata ammissione del rito abbreviato condizionato, reiterando la richiesta, e con riferimento alla dichiarazione di responsabilità, alla sussunzione dell'ipotesi di rapina in quella di estorsione e circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Tutti i motivi di ricorso, nei quali sono pedissequamente reiterate, rectius meramente trascritte, le medesime doglianze oggetto dei motivi d'appello, sono generici e aspecifici. Come anche da ultimo ribadito, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217) La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 8/3/2022 Il consigl e estensore Il
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