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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 16337/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22805-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22805/2022 Cron.

Rep.

Ud.05/05/2023 CC avverso la sentenza n. 11170/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/04/2022 R.G.N. 7919/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO -che, con sentenza n. 11170 del 6 aprile 2022, questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli, chiamata a pronunziarsi, in sede di gravame, sulla domanda proposta in prime cure innanzi al Tribunale di Napoli dal Morgillo nei confronti dell’ARPAC – Agenzia Regionale per la Protezione della Campania, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità di un primo licenziamento intimato nel novembre 2011 per assenze ingiustificate e di un secondo ed autonomo provvedimento espulsivo adottato nel dicembre 2012 per ulteriori assenze ingiustificate, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il primo licenziamento riconoscendo, nel contempo, la perdurante efficacia del secondo e successivo licenziamento, essendosi il Morgillo limitato, con l’atto di appello, a censurare la decisione adottata in relazione al primo recesso, senza riproporre i motivi di impugnazione relativi al licenziamento del dicembre 2012; -che la decisione della Corte discende dall’aver questa ritenuto, da un lato, l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale non adeguatamente censurato con il motivo formulato, concernente l’omessa pronunzia sulla domanda relativa al secondo licenziamento, non avendo il ricorrente ottemperato all’onere, su di lui gravante a pena di inammissibilità, di indicare compiutamente gli atti processuali idonei a comprovare che il giudice di merito fosse stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, dall’altro, di aver la Corte territoriale correttamente esclusa l’applicazione, a fronte del primo licenziamento dichiarato illegittimo, della sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro del Morgillo, “essendo il rapporto nuovamente interrotto” per effetto dell’irrogazione del secondo provvedimento espulsivo che aveva ripreso efficacia in virtù della sancita illegittimità del primo; -che per la revocazione di tale sentenza ricorre il Morgillo affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’ARPAC; -che il ricorrente ha poi depositato memorie; CONSIDERATO -che, con il primo motivo il ricorrente, imputa a questa Corte l’errore di fatto che individua nella violazione e falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012 derivante dall’aver questa Corte ritenuto legittima la mancata applicazione da parte della Corte territoriale della sanzione della reintegrazione a fronte della dichiarata illegittimità del primo licenziamento essendo il giudizio riferito ad un licenziamento intimato in epoca anteriore all’entrata in vigore della novella; -che, con il secondo motivo, l’errore di fatto imputato a questa Corte è ravvisato ancora nella violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 7, legge n. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012, avendo questa Corte ritenuto legittima la mancata applicazione da parte della Corte territoriale della sanzione della reintegrazione cui, viceversa, in base alla norma era tenuta; -che, con il terzo motivo, il ricorrente denuncia l’essere questa Corte incorsa nell’errore di fatto dato dall’aver questa Corte avallato il pronunciamento della Corte territoriale viceversa inficiato dal non aver questa considerato la mancata applicazione da parte dell’ARPAC, al momento delle contestazioni sollevate a carico del Morgillo nel 2011, della disposizione di cui all’art. 35, comma 5.2, d.lgs. n. 165/2001, introdotta dal d.l. n. 75/2017, che prevede l’emanazione di “Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale ed internazionale in materia di reclutamento del personale”; - che l’impugnazione nel complesso dei motivi su cui è articolata deve ritenersi inammissibile, non emergendo in atti alcun errore revocatorio secondo il disposto dell’art.395 c.p.c., per essere palese, sulla base della stessa rubrica illustrativa dei singoli motivi, come non possa qualificarsi errore di fatto la valutazione di congruità espressa da questa Corte in ordine ad opzioni esegetiche di puro diritto quale quella tesa ad escludere l’applicabilità nella specie della reintegrazione nel posto di lavoro, del resto correttamente motivata in relazione alla perdurante interruzione del rapporto dovuta all’intimazione di un secondo licenziamento ancora sub iudice e certamente estranea alla problematica della più efficiente gestione delle procedure di reclutamento -che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e so no liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22805-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22805/2022 Cron. Rep. Ud.05/05/2023 CC avverso la sentenza n. 11170/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/04/2022 R.G.N. 7919/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO -che, con sentenza n. 11170 del 6 aprile 2022, questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli, chiamata a pronunziarsi, in sede di gravame, sulla domanda proposta in prime cure innanzi al Tribunale di Napoli dal Morgillo nei confronti dell’ARPAC – Agenzia Regionale per la Protezione della Campania, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità di un primo licenziamento intimato nel novembre 2011 per assenze ingiustificate e di un secondo ed autonomo provvedimento espulsivo adottato nel dicembre 2012 per ulteriori assenze ingiustificate, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il primo licenziamento riconoscendo, nel contempo, la perdurante efficacia del secondo e successivo licenziamento, essendosi il Morgillo limitato, con l’atto di appello, a censurare la decisione adottata in relazione al primo recesso, senza riproporre i motivi di impugnazione relativi al licenziamento del dicembre 2012; -che la decisione della Corte discende dall’aver questa ritenuto, da un lato, l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale non adeguatamente censurato con il motivo formulato, concernente l’omessa pronunzia sulla domanda relativa al secondo licenziamento, non avendo il ricorrente ottemperato all’onere, su di lui gravante a pena di inammissibilità, di indicare compiutamente gli atti processuali idonei a comprovare che il giudice di merito fosse stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, dall’altro, di aver la Corte territoriale correttamente esclusa l’applicazione, a fronte del primo licenziamento dichiarato illegittimo, della sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro del Morgillo, “essendo il rapporto nuovamente interrotto” per effetto dell’irrogazione del secondo provvedimento espulsivo che aveva ripreso efficacia in virtù della sancita illegittimità del primo; -che per la revocazione di tale sentenza ricorre il Morgillo affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’ARPAC; -che il ricorrente ha poi depositato memorie; CONSIDERATO -che, con il primo motivo il ricorrente, imputa a questa Corte l’errore di fatto che individua nella violazione e falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012 derivante dall’aver questa Corte ritenuto legittima la mancata applicazione da parte della Corte territoriale della sanzione della reintegrazione a fronte della dichiarata illegittimità del primo licenziamento essendo il giudizio riferito ad un licenziamento intimato in epoca anteriore all’entrata in vigore della novella; -che, con il secondo motivo, l’errore di fatto imputato a questa Corte è ravvisato ancora nella violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 7, legge n. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012, avendo questa Corte ritenuto legittima la mancata applicazione da parte della Corte territoriale della sanzione della reintegrazione cui, viceversa, in base alla norma era tenuta; -che, con il terzo motivo, il ricorrente denuncia l’essere questa Corte incorsa nell’errore di fatto dato dall’aver questa Corte avallato il pronunciamento della Corte territoriale viceversa inficiato dal non aver questa considerato la mancata applicazione da parte dell’ARPAC, al momento delle contestazioni sollevate a carico del Morgillo nel 2011, della disposizione di cui all’art. 35, comma 5.2, d.lgs. n. 165/2001, introdotta dal d.l. n. 75/2017, che prevede l’emanazione di “Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale ed internazionale in materia di reclutamento del personale”; - che l’impugnazione nel complesso dei motivi su cui è articolata deve ritenersi inammissibile, non emergendo in atti alcun errore revocatorio secondo il disposto dell’art.395 c.p.c., per essere palese, sulla base della stessa rubrica illustrativa dei singoli motivi, come non possa qualificarsi errore di fatto la valutazione di congruità espressa da questa Corte in ordine ad opzioni esegetiche di puro diritto quale quella tesa ad escludere l’applicabilità nella specie della reintegrazione nel posto di lavoro, del resto correttamente motivata in relazione alla perdurante interruzione del rapporto dovuta all’intimazione di un secondo licenziamento ancora sub iudice e certamente estranea alla problematica della più efficiente gestione delle procedure di reclutamento -che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e so no liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst