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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 37808/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 novembre 2019 la Corte di appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione - in riforma della sentenza emessa in data 30 aprile 2015 dal Tribunale di Potenza, come modificata dalla Corte di appello di Potenza in data 13 aprile 2018 - ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assorbita la contestazione di cui all'art. 10-ter d.l.gs. n. 74 del 2000 nell'ipotesi di cui all'art. 4 dello stesso decreto, in quella di mesi otto di reclusione, altresì riducendo la pena accessoria di cui all'art. 12, lett. a), del d.lgs. n. 74 del 2000 a mesi otto e quella di cui all'art. 12, lett. b) e c), ad anni uno.

La vicenda processuale aveva tratto origine dalla sentenza del 30 aprile 2015 con cui il Tribunale di Potenza aveva condannato il Damiano alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 4 e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, per avere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2008, 2009 e 2010 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo al fine di evadere le imposte sui redditi.

Tale decisione era stata riformata dalla Corte di appello di Potenza che, con sentenza del 13 aprile 2018, assolto il Damiano, per insussistenza del fatto, dall'imputazione ascrittagli ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente all'anno 2009, aveva rideterminato la pena, per i restanti reati, in mesi nove di reclusione.

Presentato ricorso per cassazione dall'imputato, la Terza Sezione di questa Corte, in esito al successivo giudizio, aveva pronunciato in data 26 marzo 2019 l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui agli artt. 4 e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 relativi all'anno di imposta 2008, nonché al reato di cui all'art. 4 dello stesso decreto per l'anno di imposta 2009, per essere i predetti estinti per prescrizione, altresì rinviando alla Corte di appello di Salerno per le residue fattispecie relative all'anno di imposta 2010.

La Terza Sezione aveva, in particolare, rinviato alla competente Corte territoriale osservando che il giudice di secondo grado non aveva sviluppato motivazione alcuna in ordine alle doglianze dedotte dall'appellante relative al mancato superamento della soglia di punibilità normativamente prevista, richiamando in termini generici le risultanze istruttorie acquisite sul punto, senza argomentare sulle deduzioni eccepite dal Damiano, con il supporto di dati contabili.

Il successivo giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte di appello di Salerno con la citata sentenza del 26 novembre 2019, con cui è stata disposta, nei termini sopra indicati, la rideterminazione della pena inflitta all'imputato.

2. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di impugnazione.

Con il primo sono stati dedotti: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; insussistenza dei presupposti di legge per l'applicabilità del reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestato per l'anno 2010; difetto di motivazione in relazione al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Agenzia delle Entrate in riferimento all'accertamento induttivo.

A dire del ricorrente, infatti, nel provvedimento impugnato sarebbe stata ritenuta erroneamente superata la soglia di punibilità della condotta - pari ad euro 150.000,00, per come stabilita dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 158 del 2015 vigente al momento dell'appello (e comunque applicabile retroattivamente per il principio del favor rei) - con riguardo tanto all'IVA quanto all'IRPEF, invece mai raggiunta relativamente all'anno di imposta 2010, per come calcolato dal Damiano in ricorso.

Relativamente a tale aspetto, è stata diffusamente contestata la modalità di accertamento induttivo operato dall'Agenzia delle Entrate ed il valore probatorio allo stesso assegnato dalla Corte di appello, che sarebbe andata ben oltre i limiti indicati dalla costante giurisprudenza di legittimità - che ha ben specificato le differenze esistenti tra onere della prova in ambito penale ed in quello tributario - accogliendo tali risultati in modo apodittico e senza alcuna valutazione autonoma, fondata anche su differenti elementi.

Il decidente di secondo grado, quindi, non avrebbe ottemperato all'obbligo di motivare la determinazione del reddito accertato, limitandosi ad affidare alla ricostruzione effettuata dall'Agenzia delle Entrate.

I reati ascritti al Damiano si fonderebbero, pertanto, solo su presunzioni semplici, tali essendo gli accertamenti induttivi, non connotati dai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Numerosi, inoltre, sarebbero stati gli errori commessi nell'ambito di tali calcoli, tra i quali: il disconoscimento dei costi di gestione; la mancata deduzione dal volume di affari dei costi di acquisto delle merci vendute, delle movimentazioni relative ad operazioni estranee all'esercizio di impresa e dei ricavi già dichiarati anno per anno; la mancata allegazione di apposita distinta contenente le percentuali di ricarico di aziende similari nello stesso settore operanti in Basilicata.

Così, a dire del ricorrente, si sarebbe pervenuti ad una determinazione del reddito sulla base di presunzioni fondate su altre presunzioni, su duplicazioni di imposta basate su specifici errori indicati, nonché su una percentuale di ricarico arbitraria e del tutto illogica.

Con la seconda doglianza il ricorrente eccepisce mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, oltre ad insussistenza del reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente all'anno 2010.

La Corte di appello, in particolare, non avrebbe esaminato la censura con la quale era stata lamentata l'insussistenza del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, per assenza del presupposto decisivo dell'omesso versamento di IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale.

In nessuna delle dichiarazioni interessate, infatti, emergerebbe un debito di imposta, sì che il ricorrente non avrebbe avuto l'obbligo di versare nessuna somma.

La Corte territoriale avrebbe dovuto, pertanto, emettere sentenza di assoluzione per insussistenza del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, e non ritenere assorbita tale fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 4 dello stesso decreto.3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato successiva memoria difensiva, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando le considerazioni espresse dal Procuratore generale nelle conclusioni rese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. In primo luogo priva di fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il Damiano ha lamentato carenza motivazionale ed insussistenza dei presupposti normativamente richiesti per l'integrazione dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, per ritenuto erroneo superamento della soglia di punibilità della condotta relativamente all'anno di imposta 2010.

Diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione del tutto logica e congrua, la sussistenza di plurimi elementi fattuali da cui desumere l'integrazione della fattispecie contestata, fornendo una chiara rappresentazione degli elementi probatori considerati, sulla cui scorta ha deciso di confermare il giudizio di colpevolezza dell'imputato.

Ed invero, in riscontro alle indicazioni rese dalla Terza Sezione di questa Corte, nella sentenza impugnata è stata fornita adeguata rappresentazione delle ragioni per cui è stata superata la soglia di punibilità normativamente prevista, argomentando, in termini logici e congrui, rispetto alle contrastanti deduzioni difensive eccepite dal Damiano.

In modo diffuso, infatti, la Corte di appello ha esplicato - con ampi richiami ai contenuti della decisione di prime cure - come le emergenze probatorie di riscontro della condotta criminosa dell'imputato non fossero scaturite da mere presunzioni semplici, e cioè da accertamenti induttivi svolti dall'Agenzia delle Entrate, ma «dall'effettivo raffronto effettuato tra le fatture registrate e quelle in concreto emesse dal Damiano, previo controllo incrociato con i suoi fornitori e clienti.

In egual maniera, anche il calcolo reddituale effettuato dall'Agenzia delle Entrate non poggiava su presunzioni, bensì considerava, previo apposito vaglio della loro destinazione, i pagamenti corrisposti dal Damiano, quale il mutuo e le bollette».

La correttezza dell'accertamento effettuato, operato su dati sostanziali e non presuntivi, è stata, poi, confermata dalle dichiarazioni rese da alcuni testi escussi (Canosa, Belsanti), che hanno riferito di come fosse in modo chiaro emerso che il Damiano aveva emesso specifiche fatture non annotate in contabilità, senza saper dare giustificazione alcuna delle motivazioni bancarie prive di documentazione di riscontro.

La Corte di appello ha, quindi, dato compiuta esplicazione di come, con riferimento all'ipotesi ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, le cifre siano state desunte dal processo verbale di contestazione, pervenendo all'accertamento di un'imposta sul valore aggiunto evasa, relativa all'anno 2010, pari ad euro 278.569,00, e ad un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione ai fini di IRPEF ed IVA pari ad euro 6.964.222,00, superiore al 10% dell'ammontare di quanto dichiarato (euro 484.319,00).

Anche aderendo alla deduzione difensiva per cui, in ragione della modifica introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015, la soglia di punibilità prevista per il reato ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, pari ad euro 150.000,00 euro, può essere applicata retroattivamente anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, deve essere osservato come, con riferimento al caso di specie, tale soglia risulterebbe comunque superata - essendo, come detto, risultata un'imposta sul valore aggiunto evasa, relativa all'anno 2010, pari ad euro 278.569,00 -.

In ragione della dedotta motivazione, allora, non appare esservi dubbio alcuno in ordine al fatto che la Corte di merito abbia fornito adeguata e convincente motivazione circa le risultanze fattuali considerate ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato.

Ne consegue che la censura dedotta dal ricorrente si appalesa sostanzialmente finalizzata ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto nelle fasi di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione espressa, fa ritenere la stessa di certo non fondata. [OSCURATO:PERSONA], cioè, ha nella sostanza prospettato una non consentita lettura alternativa dei fatti accertati in sede di merito il cui esame è, tuttavia, precluso a questo giudice di legittimità, che non può procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e ad un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte di appello abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, sulla cui scorta ha ritenuto di confermare il giudizio di colpevolezza dell'imputato.

3. Identico giudizio di non fondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo al secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale fornito un'adeguata e compiuta rappresentazione delle motivazioni per cui, con riferimento al caso di specie, ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, pur tuttavia ritenendone assorbita la sua condotta nell'ipotesi di cui all'art. 4 dello stesso decreto, osservato che «il mancato versamento dell'IVA costituisce, infatti, ad un raffronto tra le due fattispecie contestate, sia la condotta tipica integrante il reato di omesso versamento dell'IVA, sia il profilo teleologico del dolo specifico e condizione di sussistenza, entro i limiti prestabiliti, del delitto di dichiarazione infedele».La doglianza dedotta, d'altro canto, non assume incidenza alcuna ai fini della determinazione della pena in concreto applicata al Damiano, cui la Corte di appello ha inflitto, in relazione alla residua ipotesi di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, una pena base corrispondente al minimo edittale, poi ridotta unicamente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4. In relazione a tutte le considerazioni espresse, deve, pertanto, essere disposto il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2019 la Corte di appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione - in riforma della sentenza emessa in data 30 aprile 2015 dal Tribunale di Potenza, come modificata dalla Corte di appello di Potenza in data 13 aprile 2018 - ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assorbita la contestazione di cui all'art. 10-ter d.l.gs. n. 74 del 2000 nell'ipotesi di cui all'art. 4 dello stesso decreto, in quella di mesi otto di reclusione, altresì riducendo la pena accessoria di cui all'art. 12, lett. a), del d.lgs. n. 74 del 2000 a mesi otto e quella di cui all'art. 12, lett. b) e c), ad anni uno. La vicenda processuale aveva tratto origine dalla sentenza del 30 aprile 2015 con cui il Tribunale di Potenza aveva condannato il Damiano alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 4 e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, per avere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2008, 2009 e 2010 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo al fine di evadere le imposte sui redditi. Tale decisione era stata riformata dalla Corte di appello di Potenza che, con sentenza del 13 aprile 2018, assolto il Damiano, per insussistenza del fatto, dall'imputazione ascrittagli ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente all'anno 2009, aveva rideterminato la pena, per i restanti reati, in mesi nove di reclusione. Presentato ricorso per cassazione dall'imputato, la Terza Sezione di questa Corte, in esito al successivo giudizio, aveva pronunciato in data 26 marzo 2019 l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui agli artt. 4 e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 relativi all'anno di imposta 2008, nonché al reato di cui all'art. 4 dello stesso decreto per l'anno di imposta 2009, per essere i predetti estinti per prescrizione, altresì rinviando alla Corte di appello di Salerno per le residue fattispecie relative all'anno di imposta 2010. La Terza Sezione aveva, in particolare, rinviato alla competente Corte territoriale osservando che il giudice di secondo grado non aveva sviluppato motivazione alcuna in ordine alle doglianze dedotte dall'appellante relative al mancato superamento della soglia di punibilità normativamente prevista, richiamando in termini generici le risultanze istruttorie acquisite sul punto, senza argomentare sulle deduzioni eccepite dal Damiano, con il supporto di dati contabili. Il successivo giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte di appello di Salerno con la citata sentenza del 26 novembre 2019, con cui è stata disposta, nei termini sopra indicati, la rideterminazione della pena inflitta all'imputato. 2. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di impugnazione. Con il primo sono stati dedotti: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; insussistenza dei presupposti di legge per l'applicabilità del reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestato per l'anno 2010; difetto di motivazione in relazione al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Agenzia delle Entrate in riferimento all'accertamento induttivo. A dire del ricorrente, infatti, nel provvedimento impugnato sarebbe stata ritenuta erroneamente superata la soglia di punibilità della condotta - pari ad euro 150.000,00, per come stabilita dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 158 del 2015 vigente al momento dell'appello (e comunque applicabile retroattivamente per il principio del favor rei) - con riguardo tanto all'IVA quanto all'IRPEF, invece mai raggiunta relativamente all'anno di imposta 2010, per come calcolato dal Damiano in ricorso. Relativamente a tale aspetto, è stata diffusamente contestata la modalità di accertamento induttivo operato dall'Agenzia delle Entrate ed il valore probatorio allo stesso assegnato dalla Corte di appello, che sarebbe andata ben oltre i limiti indicati dalla costante giurisprudenza di legittimità - che ha ben specificato le differenze esistenti tra onere della prova in ambito penale ed in quello tributario - accogliendo tali risultati in modo apodittico e senza alcuna valutazione autonoma, fondata anche su differenti elementi. Il decidente di secondo grado, quindi, non avrebbe ottemperato all'obbligo di motivare la determinazione del reddito accertato, limitandosi ad affidare alla ricostruzione effettuata dall'Agenzia delle Entrate. I reati ascritti al Damiano si fonderebbero, pertanto, solo su presunzioni semplici, tali essendo gli accertamenti induttivi, non connotati dai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza. Numerosi, inoltre, sarebbero stati gli errori commessi nell'ambito di tali calcoli, tra i quali: il disconoscimento dei costi di gestione; la mancata deduzione dal volume di affari dei costi di acquisto delle merci vendute, delle movimentazioni relative ad operazioni estranee all'esercizio di impresa e dei ricavi già dichiarati anno per anno; la mancata allegazione di apposita distinta contenente le percentuali di ricarico di aziende similari nello stesso settore operanti in Basilicata. Così, a dire del ricorrente, si sarebbe pervenuti ad una determinazione del reddito sulla base di presunzioni fondate su altre presunzioni, su duplicazioni di imposta basate su specifici errori indicati, nonché su una percentuale di ricarico arbitraria e del tutto illogica. Con la seconda doglianza il ricorrente eccepisce mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, oltre ad insussistenza del reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente all'anno 2010. La Corte di appello, in particolare, non avrebbe esaminato la censura con la quale era stata lamentata l'insussistenza del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, per assenza del presupposto decisivo dell'omesso versamento di IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale. In nessuna delle dichiarazioni interessate, infatti, emergerebbe un debito di imposta, sì che il ricorrente non avrebbe avuto l'obbligo di versare nessuna somma. La Corte territoriale avrebbe dovuto, pertanto, emettere sentenza di assoluzione per insussistenza del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, e non ritenere assorbita tale fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 4 dello stesso decreto.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato successiva memoria difensiva, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando le considerazioni espresse dal Procuratore generale nelle conclusioni rese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. In primo luogo priva di fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il Damiano ha lamentato carenza motivazionale ed insussistenza dei presupposti normativamente richiesti per l'integrazione dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, per ritenuto erroneo superamento della soglia di punibilità della condotta relativamente all'anno di imposta 2010. Diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione del tutto logica e congrua, la sussistenza di plurimi elementi fattuali da cui desumere l'integrazione della fattispecie contestata, fornendo una chiara rappresentazione degli elementi probatori considerati, sulla cui scorta ha deciso di confermare il giudizio di colpevolezza dell'imputato. Ed invero, in riscontro alle indicazioni rese dalla Terza Sezione di questa Corte, nella sentenza impugnata è stata fornita adeguata rappresentazione delle ragioni per cui è stata superata la soglia di punibilità normativamente prevista, argomentando, in termini logici e congrui, rispetto alle contrastanti deduzioni difensive eccepite dal Damiano. In modo diffuso, infatti, la Corte di appello ha esplicato - con ampi richiami ai contenuti della decisione di prime cure - come le emergenze probatorie di riscontro della condotta criminosa dell'imputato non fossero scaturite da mere presunzioni semplici, e cioè da accertamenti induttivi svolti dall'Agenzia delle Entrate, ma «dall'effettivo raffronto effettuato tra le fatture registrate e quelle in concreto emesse dal Damiano, previo controllo incrociato con i suoi fornitori e clienti. In egual maniera, anche il calcolo reddituale effettuato dall'Agenzia delle Entrate non poggiava su presunzioni, bensì considerava, previo apposito vaglio della loro destinazione, i pagamenti corrisposti dal Damiano, quale il mutuo e le bollette». La correttezza dell'accertamento effettuato, operato su dati sostanziali e non presuntivi, è stata, poi, confermata dalle dichiarazioni rese da alcuni testi escussi (Canosa, Belsanti), che hanno riferito di come fosse in modo chiaro emerso che il Damiano aveva emesso specifiche fatture non annotate in contabilità, senza saper dare giustificazione alcuna delle motivazioni bancarie prive di documentazione di riscontro. La Corte di appello ha, quindi, dato compiuta esplicazione di come, con riferimento all'ipotesi ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, le cifre siano state desunte dal processo verbale di contestazione, pervenendo all'accertamento di un'imposta sul valore aggiunto evasa, relativa all'anno 2010, pari ad euro 278.569,00, e ad un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione ai fini di IRPEF ed IVA pari ad euro 6.964.222,00, superiore al 10% dell'ammontare di quanto dichiarato (euro 484.319,00). Anche aderendo alla deduzione difensiva per cui, in ragione della modifica introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015, la soglia di punibilità prevista per il reato ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, pari ad euro 150.000,00 euro, può essere applicata retroattivamente anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, deve essere osservato come, con riferimento al caso di specie, tale soglia risulterebbe comunque superata - essendo, come detto, risultata un'imposta sul valore aggiunto evasa, relativa all'anno 2010, pari ad euro 278.569,00 -. In ragione della dedotta motivazione, allora, non appare esservi dubbio alcuno in ordine al fatto che la Corte di merito abbia fornito adeguata e convincente motivazione circa le risultanze fattuali considerate ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato. Ne consegue che la censura dedotta dal ricorrente si appalesa sostanzialmente finalizzata ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto nelle fasi di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione espressa, fa ritenere la stessa di certo non fondata. [OSCURATO:PERSONA], cioè, ha nella sostanza prospettato una non consentita lettura alternativa dei fatti accertati in sede di merito il cui esame è, tuttavia, precluso a questo giudice di legittimità, che non può procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e ad un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte di appello abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, sulla cui scorta ha ritenuto di confermare il giudizio di colpevolezza dell'imputato. 3. Identico giudizio di non fondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo al secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale fornito un'adeguata e compiuta rappresentazione delle motivazioni per cui, con riferimento al caso di specie, ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, pur tuttavia ritenendone assorbita la sua condotta nell'ipotesi di cui all'art. 4 dello stesso decreto, osservato che «il mancato versamento dell'IVA costituisce, infatti, ad un raffronto tra le due fattispecie contestate, sia la condotta tipica integrante il reato di omesso versamento dell'IVA, sia il profilo teleologico del dolo specifico e condizione di sussistenza, entro i limiti prestabiliti, del delitto di dichiarazione infedele».La doglianza dedotta, d'altro canto, non assume incidenza alcuna ai fini della determinazione della pena in concreto applicata al Damiano, cui la Corte di appello ha inflitto, in relazione alla residua ipotesi di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, una pena base corrispondente al minimo edittale, poi ridotta unicamente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. In relazione a tutte le considerazioni espresse, deve, pertanto, essere disposto il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Decreto Cassazione n. 37808/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris