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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 11921/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava in punto di responsabilità e pena la pronuncia emessa il 22/10/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di cui al dispositivo.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

La motivazione risulterebbe viziata con riguardo al giudizio di responsabilità, da riferire soltanto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, decreto citato, ed al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la piena consapevolezza dell'Aqino con riguardo allo stupefacente occultato nella vettura da lui condotta emergeva con evidenza da due elementi oggettivi: 1) otto dei dieci panetti erano occultati sotto il suo sedile ed all'interno del portaoggetti anteriore, in punti ben visibili dal ricorrente; 2) notata una vettura del Carabinieri dietro la propria, lo stesso aveva cercato la fuga, accelerando ed attraversando un incrocio con il semaforo rosso.

Condotta che la sentenza - con argomento logico e congruo - ha ritenuto pienamente compatibile con la conoscenza del carico che la vettura stava trasportando.

Con ogni conseguenza, dunque, anche in ordine alla' circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, decreto citato, alla luce del concorso nel reato del citato [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], giudicati separatamente.

5. In ordine, poi, alla fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato, questa è stata esclusa ancora con motivazione adeguata ed immeritevole di censura; la Corte di appello, in particolare, ha sottolineato l'elevato quantitativo di hashish rinvenuto (970 grammi, riferibile a 11.200 dosi circa) ed il relativo principio attivo, tali da evidenziare contatti con ambienti criminali di rilevante spessore, così come gli accorgimenti adottati, tali da mostrare una sicura professionalità nell'azione illecita, volta a rifornirsi a Roma per poi verosimilmente spacciare nella regione di residenza (le Marche).

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava in punto di responsabilità e pena la pronuncia emessa il 22/10/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di cui al dispositivo. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La motivazione risulterebbe viziata con riguardo al giudizio di responsabilità, da riferire soltanto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, decreto citato, ed al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la piena consapevolezza dell'Aqino con riguardo allo stupefacente occultato nella vettura da lui condotta emergeva con evidenza da due elementi oggettivi: 1) otto dei dieci panetti erano occultati sotto il suo sedile ed all'interno del portaoggetti anteriore, in punti ben visibili dal ricorrente; 2) notata una vettura del Carabinieri dietro la propria, lo stesso aveva cercato la fuga, accelerando ed attraversando un incrocio con il semaforo rosso. Condotta che la sentenza - con argomento logico e congruo - ha ritenuto pienamente compatibile con la conoscenza del carico che la vettura stava trasportando. Con ogni conseguenza, dunque, anche in ordine alla' circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, decreto citato, alla luce del concorso nel reato del citato [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], giudicati separatamente. 5. In ordine, poi, alla fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato, questa è stata esclusa ancora con motivazione adeguata ed immeritevole di censura; la Corte di appello, in particolare, ha sottolineato l'elevato quantitativo di hashish rinvenuto (970 grammi, riferibile a 11.200 dosi circa) ed il relativo principio attivo, tali da evidenziare contatti con ambienti criminali di rilevante spessore, così come gli accorgimenti adottati, tali da mostrare una sicura professionalità nell'azione illecita, volta a rifornirsi a Roma per poi verosimilmente spacciare nella regione di residenza (le Marche). 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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