CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12862 /2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio del dott. G. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, corsoVittorio Emanuele II n.18; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:accerta- mentoinduttivo - red- ditometro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae d ifesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita ai fini dell ’ eventuale partecipazioneall’udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc.civ.; –resistente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- guria,n.71/3/2013 depositata il 20 novembre 2013, non notificata. Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 23 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza del la Commissione tributaria regionale della Liguria, venivarespinto l ’ appello principale proposto dall ’ Agenzia delle Entrate e l ’ appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.141/14/2012emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ge- nova, la quale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, aventead oggetto avviso di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA e ac- cessorirelativamente all ’ anno di imposta 2005. 2.Le riprese traevano origine dall ’ applicazione del redditometro nei confronti del contribuente, titolare di partita IVA, il quale non aveva presentato denuncia dei redditi per gli anni 1998 - 2005 e nel 2006 avevadichiarato solo reddito da fabbricati a fonte di indici rivelatori di capacitàcontributiva, cui seguiva invio di questionario e le giustifica- zionidel contribuente venivano ritenute non fondate dall ’ Amministra- zione.Gli avvisi emessi per le annualit à 1998 - 2004 venivano definiti attraversol’adesione a richiesta. 3.Il giudice di prime cure, disattese le questioni preli minari e ritenuto legittimol’impianto delle riprese, nel merito rideterminava l ’ entit à delle stessenella misura del 50% rispetto alla misura determinata dall ’ atto impositivo. La CTR, disattesa la questione preliminare dell ’ invalidit à della notifica dell ’ atto impositivo, nel merito confermava la sentenza impugnata,ritenendo, quanto all ’ appello del contribuente, che non vi fosseprova dell ’ anticipata chiusura della partita IVA addotta dal con- tribuente,che fosse provata l ’ antieconomicit à della gestione azi endale e indimostrata la giustificazione di indici di capacit à contributiva in- compatibilicon il reddito dichiarato. Quanto all ’ appello dell ’ Agenzia, la CTRriconosceva che la rideterminazione da parte della CTP del quan- tumdelle riprese fosse stata equita tiva si collocava entro il margine di discrezionalitàdi cui il giudice godeva. 4.Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione il contribuente,deducendo sei motivi, ai quali ha replicato l ’ Agenzia delle Entratecon mera comparsa di costit uzione ai fini dell ’ eventuale parte- cipazioneall’udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc. civ.. Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all ’ art.360 primo comma n.5cod. proc. civ. - il contribuente deduce l ’ omessa motivazione su fattocontroverso, decisivo per il giudizio, nonch é la violazione e falsa applicazione degli artt.60 del d.P.R. n.600/73, 20 della l. n.890/92, circala notificazione dell ’ avviso a mezzo posta non avendo la CTR te- nutoconto del fatto che il foglio della relata non fa corpo con l ’ atto in notifica,non è indicato che tipo di atto viene notificato e nemmeno il numerodell’atto, non è identificato il destinatario della notifica, non è identificato l ’ ufficio postale al quale l ’ atto è stato consegnato, riporta unasigla anzich é un ’ indicazione leggibile in luogo del nome del messo notificatore,il timbro apposto in calce alla relata è illeggibile, e comun- que non è ricostruibile neppure in via indiziaria il collegamento tra il nomedel messo co n la sigla illeggibile apposta al documento. 6.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilit à e di infon- datezza.Correttamente il giudice d ’ appello si è attenuto alla giurispru- denza della Sezione sul punto, e va escluso in particolare il pr ofilo dell’inesistenzadella notifica la quale - non solo in presenza di atti giu- diziari(Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604 - 01), ma anche amministrativi tributari (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21865del 28/10/2016, Rv. 641550 - 01) - sussiste solo se i vizi inci- donosulla individuazione dell ’ atto, ed è esclusa anche quando si rive- linoprivi di alcun collegamento col destinatario, dal momento che rica- donosempre nell'ambito della nullit à dell ’ atto. Conseguentemente, le irregolaritàprospettate nel motivo ricadono - anche ove mai suscettibili di costituire un vizio, nell ’ interpretazione pi ù favorevole possibile al contribuente- nell ’ ambito delle nullit à sanabili e concretamente sanate pereffetto della tempestiva impugnazione dell ’ avvi so avanti all ’ autorit à giudiziaria. 7. Con il secondo motivo - in rapporto all ’ art.360 primo comma n.5 cod.proc. civ. - il ricorrente prospetta l ’ omessa pronuncia su fatto de- cisivo della controversia, oggetto di discussione, nonch é la violazione efalsa a pplicazione dell ’ art.52 comma 2 del d.lgs. n.546/92, per non aver la CTR pronunciato sull ’ eccepita incompetenza della Direzione provincialedell’Agenzia a formulare e notificare l ’ appello contro le de- cisionedi primo grado, spettante alla direzione dell ’ Uf ficio di Genova 1 dell’Agenziao, in difetto, alla direzione regionale del Ministero. 8. Il motivo è inammissibile, perch é la parte non ha interesse a far valerel’omessa pronuncia su una eccezione destituita di fondamento. Va reiterato, in adesione a Cass . Sez. 5, Sentenza n. 4862 del 11/03/2015,che l'appello proposto da un Ufficio dell'Agenzia delle En- tratediverso da quello nei cui confronti è stata emessa la sentenza di primo grado è ammissibile, sia per il carattere unitario dell'Agenzia delleEntrate, sia per il principio di effettivit à della tutela giurisdizionale, cheimpone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilit à , sia per lanatura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qua- lità di parte all'organo (e non alle singole articolazioni organizzative) cheha emesso l'atto o il provvedimento impugnato. 9. La terza censura - agli effetti dell ’ art.360 primo comma n.5 cod. proc.civ. - deduce l ’ omesso esame e pronuncia su fatto decisivo della controversia,oggetto di dis cussione, e la violazione e falsa applicazione dell’art.53comma 1 del d.lgs. n.546/92, per non essersi il giudice d ’ ap- pellopronunciato sull ’ eccezione, sollevata in controricorso dalla contri- buente, di difetto di specificit à per mera riproposizione da par te dell’Agenziadelle argomentazioni gi à spese in primo grado e disattese dallaCTP. 10.Anche il suddetto motivo è inammissibile per difetto di interesse ex art.100cod. proc. civ. ad ottenere una espressa pronuncia sulla ecce- zione preliminare di inammiss ibilit à dell ’ appello principale, dal mo- mentoche la CTR lo ha comunque rigettato nel merito, rendendo cos ì unadecisione sul fondamento delle riprese incompatibile con l ’ accogli- mentodella doglianza preliminare di parte. 11.Con il quarto motivo il ricorre nte - ex art.360 primo comma nn. 3 e5 cod. proc. civ. - censura la violazione e falsa applicazione dell ’ art.38 comma 4 del d.P.R. n.600/73, nel testo ratione temporis vigente, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discus- sione f ra le parti, per mancata valutazione da parte della CTR degli elementiaddotti dal contribuente nel corso del giudizio, al fine di di- mostrarel’assenza di antieconomicit à . 11.1.Il quinto motivo - agli effetti dell ’ art.360 primo comma nn. 3 e 5 cod.proc. civ. - lamenta la violazione e falsa applicazione dell ’ art.1 del d.P.R.n.633/72, oltre che l ’ omessa pronuncia su fatto controverso de- cisivoper il giudizio da parte della sentenza impugnata, nella parte in cuiha ritenuto legittimo il recupero a tassazion e dell ’ IVA evasa. 12.Le doglianze, strettamente congiunte, sono esaminabili congiunta- mente e sono inammissibili. Va innanzitutto rammentato il corretto procedimentologico che il giudice di merito deve seguire nella valuta- zionedegli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dalloro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi - ben potendociascuno di essi essere insufficiente da solo - , sebbene prece- dutodalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perchéè necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel qualeun indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicen- devole completamento (Cas s. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ci ò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienzadegli indizi a supportare la presunzione semplice di fonda- tezzadella pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la p rova contraria. La CTR ha accertato in fatto alle pagg.5 - 6 - 7 della sentenza lo svolgimento di attivit à commerciale da parte del contri- buenteper il periodo di imposta, l ’ antieconomicit à della gestione, l ’ esi- stenzadi indici di capacit à contributiva mostrat i dal contribuente. 13. Inoltre, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osservacome, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l ’ omesso esame di elementi istruttori non integra di per s é il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, bench é la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fatti- specieil fatto storico è indubbiamente stato considerato. Sonoconseguentemente inammissibile le censure anche perch é il giu- diced’appello ha valutato il fatto storico alla base delle riprese, ha ac- certatoil soddisfacimento dell ’ onere d ella prova a carico dell ’ Agenzia e haescluso che il contribuente avesse dato prova contraria valutando lesue deduzioni, in particolare a pag.11 della sentenza ( « Le afferma- zionidella difesa appellante non paiono condivisibili ( … ) » ), tenuto an- checonto de l ruolo svolto dalla moglie del ricorrente nello svolgimento dell’attivitàdi impresa ( « Si afferma inoltre che il coniuge non avrebbe godutodi regolare mandato di agente di commercio, ma tale mandato nonrisulta agli atti. Dichiara ancora il contribuente che per superare la situazionedi antieconomicit à ha utilizzato una carta di credito ( … ) » ). 14. Con il sesto motivo il ricorrente - in relazione all ’ art.360 primo commann. 3 e 5 cod. proc. civ. - lamenta la violazione e falsa appli- cazionedegli artt.1 e 2 del d.lgs. n.446/1997 e l ’ omessa pronuncia e motivazionesu un fatto controverso decisivo per il giudizio, con riferi- mento alla statuizione da parte della sentenza di legittimit à della ri- presaad imposizione dell ’ IRAP evasa. 15. La doglianza è i nammissibile perch é priva di specificit à , dal mo- mentoche il ricorso non d à evidenza che l ’ appello incidentale del con- tribuenteaveva investito anche l ’ IRAP e i presupposti di applicabilit à dell’imposta al contribuente, non essendo a ci ò sufficiente l ’ affe rma- zionecontenuta a pag.4 della sentenza di riproposizione delle « stesse considerazionidel primo grado » , evidentemente generica e inidonea a renderedecisiva la specifica censura in disamina. 16.Al rigetto del ricorso non segue il regolamento delle spe se di lite, in assenza di svolgimento di effettiva attivit à difensiva da parte dell’Agenzia. P.Q.M. LaCorte: