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CassazionedecretoSezione LDecisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 22619/2026

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DINARIA;2927 - intimata -avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il05/10/2022 R.G.N. 9998/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso perl'accoglimento del ricorso.Numero registro generale 25950/2022Numero sezionale 2927/2026Data pubblicazione 02/07/20261.

Con decreto del 29 settembre 2022 (depositato il 5 ottobre2022), il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione allostato passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazionestraordinaria (dichiarata insolvente con sentenza n. 1/2020del 9 gennaio 2020), proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensidegli artt. 98 e 99 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (leggefallimentare), dichiarando irripetibili le spese di lite.2.

Il Tribunale ha dato atto che il giudizio di opposizioneaveva tratto origine dal decreto del [OSCURATO:PERSONA] del 9giugno 2021 che, nel rendere esecutivo lo stato passivo,aveva escluso il credito di € 31.268,22 richiesto dalloScimemi (dipendente della società dal 1999 con qualifica direpartista cassiere) a titolo di trattamento di fine rapporto(TFR), ammettendo il solo credito per retribuzioni arretrate(€ 9.865,62); ciò sul presupposto che le osservazioni scrittepresentate dal lavoratore ex art. 95 l.fall. per insistere sulTFR avessero costituito una modifica sostanziale einammissibile della domanda originaria.3.

A fondamento del rigetto dell'opposizione, il Tribunale diCatania - pur escludendo l'ipotesi di una mutatio libelli eravvisando una mera emendatio, in quanto il credito per TFRera stato indicato sin dall'istanza di insinuazione ex art. 93l.fall. - ha ritenuto che il TFR diventi esigibile solo al momentodella cessazione del rapporto di lavoro.Ha rilevato, conseguentemente, che alla data dipresentazione della domanda il rapporto risultava ancora incorso e che il lavoratore non aveva allegato l'avvenutacessazione dello stesso né in sede di osservazioni né nelgiudizio di opposizione.4.

Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, assistito da memoria, affidato a due motivi.Numero registro generale 25950/2022Numero sezionale 2927/20265. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in amministrazione straordinaria è rNiummearos dti ara ccolta generale 22619/2026Data pubblicazione 02/07/2026intimata.6.

Il Procuratore Generale ha formulato conclusioni scritte,chiedendo l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazionedell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Cataniapronunciato su una questione extra-petitum, ponendo afondamento del rigetto un fatto giuridico diverso da quellodedotto in giudizio.

Sostiene che il Tribunale, dopo averriconosciuto che la domanda di TFR era statatempestivamente proposta - accogliendo in sostanza la tesidell'opponente sulla natura di mera emendatio libelli delleosservazioni - avrebbe poi rigettato l'opposizione sulla basedella ritenuta non esigibilità del credito, sollevando d'ufficiouna questione che non aveva formato oggetto delcontraddittorio.1.1.

Il motivo è infondato.Questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio«iura novit curia» di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ.consente al giudice di assegnare una diversa qualificazionegiuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, ricercando lenorme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie eponendo a fondamento della decisione principi di dirittodiversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.

Taleprincipio deve essere coordinato con il divieto di ultra o extra-petizione di cui all'art. 112 cod. proc. civ., che è violato soloquando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delleeccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni nonformanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio,Numero registro generale 25950/2022Numero di raccolta generale 22619/2026domandato, ovvero ancora quando ponga a fondamento dellaData pubblicazione 02/07/2026decisione elementi materiali diversi da quelli che inverano ilfatto costitutivo della pretesa (ex plurimis, Cass. civ., Sez.Lav., sent. n. 25140 del 13 dicembre 2010; Cass. civ., Sez.Lav., sent. n. 12943 del 24 luglio 2012; Cass. civ., Sez.

VI-1, ord. n. 8645 del 9 aprile 2018; Cass. civ. Sez.

Lav., sent.n. 5832 del 3 marzo 2021).1.2.

Nel caso di specie, non si ravvisa, da parte del [OSCURATO:PERSONA] alcuna modifica dei fatti costitutivi della pretesa nérisulta introdotto nel processo un titolo diverso da quelloenunciato dalle parti.Ha, piuttosto, il Giudice dell’opposizione preso in esamel'unico fatto storico dedotto dall'opponente a fondamentodella domanda - l'esistenza di un credito per TFR maturato incostanza del rapporto di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA]. - e lo havalutato alla luce della disciplina sostanziale applicabile,segnatamente dell'art. 2120 cod. civ., che subordina il dirittoalla percezione del trattamento di fine rapporto allacessazione del rapporto di lavoro.Così facendo, il Tribunale ha esercitato il potere-dovere diqualificazione giuridica del fatto storico dedotto, senzainterferire nel potere dispositivo delle parti né alterare glielementi obiettivi di identificazione dell'azione.È appena il caso di rilevare che, come già chiarito da questaCorte, l'indicazione nell'atto introduttivo di una norma checostituisce titolo diverso da quello realmente esistente ecorrettamente individuato dal giudice non comporta laformazione di un giudicato implicito, trattandosi di meraqualificazione giuridica del fatto storico addotto afondamento della richiesta (fra le altre, Cass. civ., Sez.

VI,sent. n. 3441 del 22 febbraio 2016).Numero registro generale 25950/20221.3.

Va ulteriormente osservato che l'esigibilità del creditoN umero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22619/2026costituisce un presupposto della domanda di ammissione alData pubblicazione 02/07/2026passivo che il giudice è tenuto a verificare, rientrando taleaccertamento nell'ambito della ricognizione dei fatticostitutivi del diritto fatto valere, senza che ciò integri ilrilievo d'ufficio di un'eccezione in senso stretto.

La verificadella sussistenza dei requisiti di legge per l'ammissione delcredito al passivo - ivi compresa l'esigibilità - è doverosa peril giudice dell'opposizione, indipendentemente dalle difesesvolte dalle parti, tanto più in un giudizio in cuil'amministrazione straordinaria è rimasta contumace.1.4.

La conclusione non muta ove si consideri la tesi,sostenuta dal Procuratore Generale nella propria memoriaconclusionale, secondo cui il Tribunale avrebbe deciso su unaquestione - l'esigibilità del TFR - estranea al themadecidendum, in quanto le ragioni di esclusione del creditoposte dal [OSCURATO:PERSONA] e fatte proprie dalGiudice Delegato afferivano esclusivamente alla naturaprevidenziale della quota TFR accantonata presso il Fondo diTesoreria INPS e alla conseguente duplicazione con ladomanda di insinuazione presentata dall'istitutoprevidenziale in proprio.1.4.1.

L'assunto muove dal presupposto che il themadecidendum del giudizio di opposizione allo stato passivo siacircoscritto alle ragioni di esclusione espresse in sede diverifica sommaria.Nondimeno, questa Corte ha da tempo chiarito che il giudiziodi opposizione ex artt. 98 e 99 della legge fallimentare,ancorché di natura impugnatoria, non è equiparabileall'appello, configurandosi come giudizio di primo grado acognizione piena, nel quale non trova applicazione il regimedei nova proprio dell'appello di cui all'art. 345 c.p.c. (fra lealtre, Cass. civ., Sez.

I, ord. n. 24690 del 19 ottobre 2017).Numero registro generale 25950/2022Numero sezionale 2927/2026Ha affermato questa Corte, segnatamente, chNeu,m erop dui rra ccolta generale 22619/2026Data pubblicazione 02/07/2026riconosciuta l'appartenenza dell'opposizione allo statopassivo al genus, inteso nel senso più lato, dei rimediimpugnatori, ciò non consente né di equiparare taleopposizione all'appello, né di ritenere applicabiliall'opposizione allo stato passivo, per regola generale, ledisposizioni dettate in materia di impugnazioni dagli articoli323 e seguenti c.p.c., occorrendo viceversa di volta in voltascrutinare la compatibilità di esse con lo strumento inquestione, in ragione dalle sue particolari caratteristiche.In tale prospettiva vanno lette le massime secondo cui tuttele ragioni che possono condurre al rigetto della domanda perdifetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successivacaducazione del diritto con essa fatto valere, possono essererilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze rite et recteacquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non siaimpedito o precluso in dipendenza di apposite regoleprocessuali, con l'effetto che la verifica attribuita al giudice inordine alla sussistenza del titolo deve essere compiuta, dinorma, ex officio, in ogni stato e grado del processo,nell'ambito proprio di ognuna delle sue fasi (Cfr. Cass. 19settembre 2013, n. 21482; Cass. 6 novembre2013, n. 24972).1.4.2.

Il Tribunale, pertanto, in sede di opposizione, non èvincolato alle ragioni poste a base del provvedimento delGiudice Delegato né alle motivazioni del progetto di statopassivo.

Il riesame a cognizione piena demandato al giudicedell'opposizione esclude l'immutazione del themadisputandum, vale a dire della domanda originaria, che deveessere riproposta negli stessi fatti costitutivi già rappresentatial giudice delegato, ma non del thema probandum, aperto anuove allegazioni istruttorie», e ciò vale specularmenteanche per la curatela - o per l'amministrazione straordinariaNumero registro generale 25950/2022- la quale non è tenuta a circoscrivere le proprie difese alleN umero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22619/2026sole eccezioni dedotte nella fase di verifica, potendoData pubblicazione 02/07/2026formulare eccezioni nuove (Cass. civ., Sez.

I, sent. n. 8929del 4 giugno 2012).1.4.3.

Se, dunque, il curatore (o il commissario) puòformulare in sede di opposizione eccezioni mai sollevatedinanzi al [OSCURATO:PERSONA], a fortiori al giudicedell'opposizione deve riconoscersi il potere-dovere diaccertare ex officio tutti i presupposti di ammissibilità efondatezza del credito, quand'anche non considerati - oconsiderati diversamente - nella fase sommaria.Come questa Corte ha costantemente affermato,l'accertamento sull'esistenza del titolo vantato nei confrontidel fallimento, e dedotto in giudizio, deve essere compiutodal giudice ex officio in ogni stato e grado del processo, e nonincorre nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. il tribunaleche, esercitando il proprio potere d'ufficio di accertare lafondatezza della domanda proposta, nell'esaminare idocumenti prodotti in giudizio e la loro valenza probatoria,rigetti l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore(Cass. civ., Sez.

I, sent. n. 3921 del 13 febbraio 2024; nellostesso senso, Cass. civ., Sez.

I, sent. n. 16628 del 21 giugno2025, secondo cui il giudice ha il potere-dovere di rilevare, invia ufficiosa, in sede di decisione sulla domanda diammissione, non solo le eccezioni non riservate dalla leggeall'iniziativa esclusiva della parte interessata ma anche, ed amaggior ragione, l'insussistenza dei fatti costitutivi del dirittoo del credito azionato).1.4.4.

L'esigibilità del credito integra precisamente unpresupposto del fatto costitutivo del diritto fatto valere con ladomanda di insinuazione: non una mera difesa, néun'eccezione in senso tecnico.

Il suo accertamento - comequello di ogni altro elemento della fattispecie costitutiva - èNumero registro generale 25950/2022Numero sezionale 2927/2026doveroso per il giudice dell'opposizione, a prescindereN udmearo c dii òra ccolta generale 22619/2026Data pubblicazione 02/07/2026che il [OSCURATO:PERSONA] o il Commissario abbiano ritenuto insede di verifica sommaria.

La tesi contraria, chepretenderebbe di cristallizzare il thema decidendum delgiudizio di opposizione sulle sole ragioni di esclusioneespresse nella fase sommaria, si pone in contrasto con lanatura stessa del giudizio di opposizione quale giudizio acognizione piena sull'intera domanda di ammissione.1.4.5.

Neppure può sostenersi che, nel caso di specie, ilTribunale abbia violato il contraddittorio decidendo sulla basedi una questione non dibattuta.

La questione dell'esigibilitàdel TFR, in quanto attinente a un presupposto del fattocostitutivo, è rilevabile d'ufficio senza necessità di provocareil contraddittorio su di essa, come questa Corte ha precisatoaffermando che il giudice, quando accerta l'insussistenza diun fatto costitutivo, non è tenuto a sollecitare sul puntol'instaurazione del contraddittorio tra le parti, che ènecessario solo in caso di rilievo d'ufficio da parte del giudicedi una vera e propria eccezione, e cioè di un fatto estintivo,modificativo o impeditivo del diritto azionato (Cass. civ., Sez.I, sent. n. 16628/2025, cit.; Cass. civ., Sez.

I, ord. n. 2253del 3 febbraio 2026).1.4.6.

Accanto alle ragioni su espresse deve pure rilevarsiche, secondo quanto riferito dallo stesso Tribunale neldecreto oggi impugnato, già nell’ istanza ex art.92 l.f. parteopponente aveva chiesto l’ammissione al passivo dell’A.S.opposta “in ragione del rapporto di lavoro ancora in corso conla stessa”, indicando nel corpo dell’istanza anche le sommedovute a titolo di TFR (v. pag. 2 del decreto).

È dunqueevidente che la circostanza della persistenza del rapporto dilavoro non costituisce questione “nuova”, sicché neppuresotto questo profilo può dirsi che il tribunale abbia decisoextra petita o in violazione del contraddittorio.Numero registro generale 25950/2022Numero sezionale 2927/20262.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la vioNluamzeiroo ndi era ccolta generale 22619/2026Data pubblicazione 02/07/2026e falsa applicazione dell'art. 93 della legge fallimentare edell'art. 2120 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.

Sostiene che il Tribunale avrebbe errato nelritenere non esigibile il TFR in assenza della cessazione delrapporto di lavoro, dovendosi invece ammettere al passivo ilcredito maturato fino alla data di dichiarazione dello stato diinsolvenza, a prescindere dalla prosecuzione del rapporto.Deduce, inoltre, di aver rassegnato dimissioni per giustacausa in data 4 settembre 2021 e di aver diffidato il datoredi lavoro già con nota del 16 gennaio 2020.2.1.

Il motivo è infondato.L'art. 2120, comma 1, cod. civ. dispone che «in ogni caso dicessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore dilavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto».

Il testodella norma è inequivoco nell'individuare nella cessazione delrapporto il fatto costitutivo del diritto alla percezione del TFR.2.2.

Questa Corte, con orientamento consolidato, haaffermato che il credito per trattamento di fine rapporto dellavoratore dipendente, pur maturando progressivamente inragione dell'accantonamento annuale, diventa esigibile soloal momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro,momento in cui sorge il diritto alla sua percezione.

Neconsegue che, qualora il rapporto di lavoro non sia ancoracessato al momento della domanda di insinuazione alpassivo, il credito per TFR non può essere ammesso allaprocedura concorsuale, difettando il requisito dell'esigibilità.In particolare, questa Corte ha anche recentemente statuitoche il credito per TFR non può essere ammesso al passivoprima della cessazione del rapporto in quanto non ancoraesigibile, sicché la domanda presentata quando il rapporto èancora in corso deve essere respinta non per contestazionema per difetto del requisito dell'esigibilità (Cass. civ., Sez.Numero registro generale 25950/2022Lav., sent. n. 8216 del 2 aprile 2026; nello stesso sensoN, umero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22619/2026Cass. civ., Sez.

Lav., ord. n. 32883 del 17 dicembre 2025 eData pubblicazione 02/07/2026Cass. civ., Sez.

I, ord. n. 5376 del 27 febbraio 2020, secondocui il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge conla cessazione del rapporto di lavoro ed è credito non esigibileal momento della cessione dell'azienda in sé e per sé se ilrapporto stesso continua).2.3.

Tale principio è stato ribadito anche con riferimentoall'ipotesi - analoga a quella in esame - di amministrazionestraordinaria con prosecuzione dell'attività di impresa,chiarendosi che il TFR maturato presso il datore di lavorosottoposto a procedura concorsuale non è esigibile fino aquando il rapporto prosegua, e che la domanda diinsinuazione presentata ante cessazione deve essere respintaper mancanza del requisito dell'esigibilità, fatta salva lapossibilità di presentare una nuova domanda una volta che ilrapporto sia effettivamente cessato (Cass. civ., Sez.

Lav.,sent. n. 8216/2026, cit.).2.4.

Quanto alla deduzione delle dimissioni per giusta causarassegnate il 4 settembre 2021, deve osservarsi che talecircostanza non risulta allegata nel giudizio di opposizioneallo stato passivo.

Lo stesso decreto impugnato dà atto che«né in sede di osservazioni, né nella presente sede haallegato la fine dello stesso [rapporto]».

Si tratta, pertanto,di un fatto nuovo, la cui deduzione in sede di legittimità èinammissibile ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., nonessendo consentito alle parti di introdurre nel giudizio dicassazione elementi fattuali non sottoposti al giudice delmerito.2.5.

Va, inoltre, rilevato che, quand'anche le dimissionifossero state ritualmente dedotte nel giudizio di merito, essesarebbero comunque intervenute in epoca successivarispetto alla domanda di insinuazione (presentata nellaNumero registro generale 25950/2022primavera 2020), all'udienza di verifica dello stato passivoN umero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22619/2026(12 maggio 2020) e allo stesso decreto di esecutività delloData pubblicazione 02/07/2026stato passivo (9 giugno 2021).La cessazione del rapporto in data 4 settembre 2021 - oveeffettivamente verificatasi – avrebbe potuto semmailegittimare una nuova domanda di insinuazione (tardiva) peril credito relativo al TFR divenuto esigibile a tale data, ma nonpuò retroagire a sanare il difetto originario di esigibilità cheinficiava la domanda tempestiva.3.

Deve quindi, ritenersi, che il Tribunale di Catania abbiafatto corretta applicazione dei principi affermati da questaCorte, respingendo l'opposizione per difetto del requisitodell'esigibilità del credito per TFR.La valutazione operata dal giudice del merito - che hadapprima qualificato la domanda come emendatio e nonmutatio libelli, per poi rigettarla nel merito per mancataesigibilità - non integra alcuna violazione dell'art. 112 cod.proc. civ., trattandosi di legittimo esercizio del potere-doveredi qualificazione giuridica del fatto storico rimasto immutato.Del pari, nessuna violazione dell'art. 2120 cod. civ. èravvisabile, essendo il TFR divenuto esigibile solo allacessazione del rapporto, circostanza non verificatasi almomento della domanda di insinuazione né allegata nelsuccessivo giudizio di opposizione.4.

L'infondatezza di entrambi i motivi di ricorso ne impone ilrigetto.5.

Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudiziodi legittimità, alla luce della mancata costituzione della parteintimata.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, deve darsi atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 25950/2022dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aN umero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22619/2026quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Data pubblicazione 02/07/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Nulla spese.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 16 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA]. est.

La PresidenteValeria [OSCURATO:PERSONA] DoronzoNumero registro generale 25950/2022Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22619/2026Data pubblicazione 02/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINARIA;2927 - intimata -avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il05/10/2022 R.G.N. 9998/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 16/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso perl'accoglimento del ricorso.Numero registro generale 25950/2022Numero sezionale 2927/2026Data pubblicazione 02/07/20261. Con decreto del 29 settembre 2022 (depositato il 5 ottobre2022), il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione allostato passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazionestraordinaria (dichiarata insolvente con sentenza n. 1/2020del 9 gennaio 2020), proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensidegli artt. 98 e 99 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (leggefallimentare), dichiarando irripetibili le spese di lite.2. Il Tribunale ha dato atto che il giudizio di opposizioneaveva tratto origine dal decreto del [OSCURATO:PERSONA] del 9giugno 2021 che, nel rendere esecutivo lo stato passivo,aveva escluso il credito di € 31.268,22 richiesto dalloScimemi (dipendente della società dal 1999 con qualifica direpartista cassiere) a titolo di trattamento di fine rapporto(TFR), ammettendo il solo credito per retribuzioni arretrate(€ 9.865,62); ciò sul presupposto che le osservazioni scrittepresentate dal lavoratore ex art. 95 l.fall. per insistere sulTFR avessero costituito una modifica sostanziale einammissibile della domanda originaria.3. A fondamento del rigetto dell'opposizione, il Tribunale diCatania - pur escludendo l'ipotesi di una mutatio libelli eravvisando una mera emendatio, in quanto il credito per TFRera stato indicato sin dall'istanza di insinuazione ex art. 93l.fall. - ha ritenuto che il TFR diventi esigibile solo al momentodella cessazione del rapporto di lavoro.Ha rilevato, conseguentemente, che alla data dipresentazione della domanda il rapporto risultava ancora incorso e che il lavoratore non aveva allegato l'avvenutacessazione dello stesso né in sede di osservazioni né nelgiudizio di opposizione.4. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, assistito da memoria, affidato a due motivi.Numero registro generale 25950/2022Numero sezionale 2927/20265. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in amministrazione straordinaria è rNiummearos dti ara ccolta generale 22619/2026Data pubblicazione 02/07/2026intimata.6. Il Procuratore Generale ha formulato conclusioni scritte,chiedendo l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazionedell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Cataniapronunciato su una questione extra-petitum, ponendo afondamento del rigetto un fatto giuridico diverso da quellodedotto in giudizio. Sostiene che il Tribunale, dopo averriconosciuto che la domanda di TFR era statatempestivamente proposta - accogliendo in sostanza la tesidell'opponente sulla natura di mera emendatio libelli delleosservazioni - avrebbe poi rigettato l'opposizione sulla basedella ritenuta non esigibilità del credito, sollevando d'ufficiouna questione che non aveva formato oggetto delcontraddittorio.1.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio«iura novit curia» di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ.consente al giudice di assegnare una diversa qualificazionegiuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, ricercando lenorme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie eponendo a fondamento della decisione principi di dirittodiversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Taleprincipio deve essere coordinato con il divieto di ultra o extra-petizione di cui all'art. 112 cod. proc. civ., che è violato soloquando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delleeccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni nonformanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio,Numero registro generale 25950/2022Numero di raccolta generale 22619/2026domandato, ovvero ancora quando ponga a fondamento dellaData pubblicazione 02/07/2026decisione elementi materiali diversi da quelli che inverano ilfatto costitutivo della pretesa (ex plurimis, Cass. civ., Sez.Lav., sent. n. 25140 del 13 dicembre 2010; Cass. civ., Sez.Lav., sent. n. 12943 del 24 luglio 2012; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 8645 del 9 aprile 2018; Cass. civ. Sez. Lav., sent.n. 5832 del 3 marzo 2021).1.2. Nel caso di specie, non si ravvisa, da parte del [OSCURATO:PERSONA] alcuna modifica dei fatti costitutivi della pretesa nérisulta introdotto nel processo un titolo diverso da quelloenunciato dalle parti.Ha, piuttosto, il Giudice dell’opposizione preso in esamel'unico fatto storico dedotto dall'opponente a fondamentodella domanda - l'esistenza di un credito per TFR maturato incostanza del rapporto di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA]. - e lo havalutato alla luce della disciplina sostanziale applicabile,segnatamente dell'art. 2120 cod. civ., che subordina il dirittoalla percezione del trattamento di fine rapporto allacessazione del rapporto di lavoro.Così facendo, il Tribunale ha esercitato il potere-dovere diqualificazione giuridica del fatto storico dedotto, senzainterferire nel potere dispositivo delle parti né alterare glielementi obiettivi di identificazione dell'azione.È appena il caso di rilevare che, come già chiarito da questaCorte, l'indicazione nell'atto introduttivo di una norma checostituisce titolo diverso da quello realmente esistente ecorrettamente individuato dal giudice non comporta laformazione di un giudicato implicito, trattandosi di meraqualificazione giuridica del fatto storico addotto afondamento della richiesta (fra le altre, Cass. civ., Sez. VI,sent. n. 3441 del 22 febbraio 2016).Numero registro generale 25950/20221.3. Va ulteriormente osservato che l'esigibilità del creditoN umero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22619/2026costituisce un presupposto della domanda di ammissione alData pubblicazione 02/07/2026passivo che il giudice è tenuto a verificare, rientrando taleaccertamento nell'ambito della ricognizione dei fatticostitutivi del diritto fatto valere, senza che ciò integri ilrilievo d'ufficio di un'eccezione in senso stretto. La verificadella sussistenza dei requisiti di legge per l'ammissione delcredito al passivo - ivi compresa l'esigibilità - è doverosa peril giudice dell'opposizione, indipendentemente dalle difesesvolte dalle parti, tanto più in un giudizio in cuil'amministrazione straordinaria è rimasta contumace.1.4. La conclusione non muta ove si consideri la tesi,sostenuta dal Procuratore Generale nella propria memoriaconclusionale, secondo cui il Tribunale avrebbe deciso su unaquestione - l'esigibilità del TFR - estranea al themadecidendum, in quanto le ragioni di esclusione del creditoposte dal [OSCURATO:PERSONA] e fatte proprie dalGiudice Delegato afferivano esclusivamente alla naturaprevidenziale della quota TFR accantonata presso il Fondo diTesoreria INPS e alla conseguente duplicazione con ladomanda di insinuazione presentata dall'istitutoprevidenziale in proprio.1.4.1. L'assunto muove dal presupposto che il themadecidendum del giudizio di opposizione allo stato passivo siacircoscritto alle ragioni di esclusione espresse in sede diverifica sommaria.Nondimeno, questa Corte ha da tempo chiarito che il giudiziodi opposizione ex artt. 98 e 99 della legge fallimentare,ancorché di natura impugnatoria, non è equiparabileall'appello, configurandosi come giudizio di primo grado acognizione piena, nel quale non trova applicazione il regimedei nova proprio dell'appello di cui all'art. 345 c.p.c. (fra lealtre, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24690 del 19 ottobre 2017).Numero registro generale 25950/2022Numero sezionale 2927/2026Ha affermato questa Corte, segnatamente, chNeu,m erop dui rra ccolta generale 22619/2026Data pubblicazione 02/07/2026riconosciuta l'appartenenza dell'opposizione allo statopassivo al genus, inteso nel senso più lato, dei rimediimpugnatori, ciò non consente né di equiparare taleopposizione all'appello, né di ritenere applicabiliall'opposizione allo stato passivo, per regola generale, ledisposizioni dettate in materia di impugnazioni dagli articoli323 e seguenti c.p.c., occorrendo viceversa di volta in voltascrutinare la compatibilità di esse con lo strumento inquestione, in ragione dalle sue particolari caratteristiche.In tale prospettiva vanno lette le massime secondo cui tuttele ragioni che possono condurre al rigetto della domanda perdifetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successivacaducazione del diritto con essa fatto valere, possono essererilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze rite et recteacquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non siaimpedito o precluso in dipendenza di apposite regoleprocessuali, con l'effetto che la verifica attribuita al giudice inordine alla sussistenza del titolo deve essere compiuta, dinorma, ex officio, in ogni stato e grado del processo,nell'ambito proprio di ognuna delle sue fasi (Cfr. Cass. 19settembre 2013, n. 21482; Cass. 6 novembre2013, n. 24972).1.4.2. Il Tribunale, pertanto, in sede di opposizione, non èvincolato alle ragioni poste a base del provvedimento delGiudice Delegato né alle motivazioni del progetto di statopassivo. Il riesame a cognizione piena demandato al giudicedell'opposizione esclude l'immutazione del themadisputandum, vale a dire della domanda originaria, che deveessere riproposta negli stessi fatti costitutivi già rappresentatial giudice delegato, ma non del thema probandum, aperto anuove allegazioni istruttorie», e ciò vale specularmenteanche per la curatela - o per l'amministrazione straordinariaNumero registro generale 25950/2022- la quale non è tenuta a circoscrivere le proprie difese alleN umero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22619/2026sole eccezioni dedotte nella fase di verifica, potendoData pubblicazione 02/07/2026formulare eccezioni nuove (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8929del 4 giugno 2012).1.4.3. Se, dunque, il curatore (o il commissario) puòformulare in sede di opposizione eccezioni mai sollevatedinanzi al [OSCURATO:PERSONA], a fortiori al giudicedell'opposizione deve riconoscersi il potere-dovere diaccertare ex officio tutti i presupposti di ammissibilità efondatezza del credito, quand'anche non considerati - oconsiderati diversamente - nella fase sommaria.Come questa Corte ha costantemente affermato,l'accertamento sull'esistenza del titolo vantato nei confrontidel fallimento, e dedotto in giudizio, deve essere compiutodal giudice ex officio in ogni stato e grado del processo, e nonincorre nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. il tribunaleche, esercitando il proprio potere d'ufficio di accertare lafondatezza della domanda proposta, nell'esaminare idocumenti prodotti in giudizio e la loro valenza probatoria,rigetti l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore(Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3921 del 13 febbraio 2024; nellostesso senso, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16628 del 21 giugno2025, secondo cui il giudice ha il potere-dovere di rilevare, invia ufficiosa, in sede di decisione sulla domanda diammissione, non solo le eccezioni non riservate dalla leggeall'iniziativa esclusiva della parte interessata ma anche, ed amaggior ragione, l'insussistenza dei fatti costitutivi del dirittoo del credito azionato).1.4.4. L'esigibilità del credito integra precisamente unpresupposto del fatto costitutivo del diritto fatto valere con ladomanda di insinuazione: non una mera difesa, néun'eccezione in senso tecnico. Il suo accertamento - comequello di ogni altro elemento della fattispecie costitutiva - èNumero registro generale 25950/2022Numero sezionale 2927/2026doveroso per il giudice dell'opposizione, a prescindereN udmearo c dii òra ccolta generale 22619/2026Data pubblicazione 02/07/2026che il [OSCURATO:PERSONA] o il Commissario abbiano ritenuto insede di verifica sommaria. La tesi contraria, chepretenderebbe di cristallizzare il thema decidendum delgiudizio di opposizione sulle sole ragioni di esclusioneespresse nella fase sommaria, si pone in contrasto con lanatura stessa del giudizio di opposizione quale giudizio acognizione piena sull'intera domanda di ammissione.1.4.5. Neppure può sostenersi che, nel caso di specie, ilTribunale abbia violato il contraddittorio decidendo sulla basedi una questione non dibattuta. La questione dell'esigibilitàdel TFR, in quanto attinente a un presupposto del fattocostitutivo, è rilevabile d'ufficio senza necessità di provocareil contraddittorio su di essa, come questa Corte ha precisatoaffermando che il giudice, quando accerta l'insussistenza diun fatto costitutivo, non è tenuto a sollecitare sul puntol'instaurazione del contraddittorio tra le parti, che ènecessario solo in caso di rilievo d'ufficio da parte del giudicedi una vera e propria eccezione, e cioè di un fatto estintivo,modificativo o impeditivo del diritto azionato (Cass. civ., Sez.I, sent. n. 16628/2025, cit.; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2253del 3 febbraio 2026).1.4.6. Accanto alle ragioni su espresse deve pure rilevarsiche, secondo quanto riferito dallo stesso Tribunale neldecreto oggi impugnato, già nell’ istanza ex art.92 l.f. parteopponente aveva chiesto l’ammissione al passivo dell’A.S.opposta “in ragione del rapporto di lavoro ancora in corso conla stessa”, indicando nel corpo dell’istanza anche le sommedovute a titolo di TFR (v. pag. 2 del decreto). È dunqueevidente che la circostanza della persistenza del rapporto dilavoro non costituisce questione “nuova”, sicché neppuresotto questo profilo può dirsi che il tribunale abbia decisoextra petita o in violazione del contraddittorio.Numero registro generale 25950/2022Numero sezionale 2927/20262. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la vioNluamzeiroo ndi era ccolta generale 22619/2026Data pubblicazione 02/07/2026e falsa applicazione dell'art. 93 della legge fallimentare edell'art. 2120 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. Sostiene che il Tribunale avrebbe errato nelritenere non esigibile il TFR in assenza della cessazione delrapporto di lavoro, dovendosi invece ammettere al passivo ilcredito maturato fino alla data di dichiarazione dello stato diinsolvenza, a prescindere dalla prosecuzione del rapporto.Deduce, inoltre, di aver rassegnato dimissioni per giustacausa in data 4 settembre 2021 e di aver diffidato il datoredi lavoro già con nota del 16 gennaio 2020.2.1. Il motivo è infondato.L'art. 2120, comma 1, cod. civ. dispone che «in ogni caso dicessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore dilavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto». Il testodella norma è inequivoco nell'individuare nella cessazione delrapporto il fatto costitutivo del diritto alla percezione del TFR.2.2. Questa Corte, con orientamento consolidato, haaffermato che il credito per trattamento di fine rapporto dellavoratore dipendente, pur maturando progressivamente inragione dell'accantonamento annuale, diventa esigibile soloal momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro,momento in cui sorge il diritto alla sua percezione. Neconsegue che, qualora il rapporto di lavoro non sia ancoracessato al momento della domanda di insinuazione alpassivo, il credito per TFR non può essere ammesso allaprocedura concorsuale, difettando il requisito dell'esigibilità.In particolare, questa Corte ha anche recentemente statuitoche il credito per TFR non può essere ammesso al passivoprima della cessazione del rapporto in quanto non ancoraesigibile, sicché la domanda presentata quando il rapporto èancora in corso deve essere respinta non per contestazionema per difetto del requisito dell'esigibilità (Cass. civ., Sez.Numero registro generale 25950/2022Lav., sent. n. 8216 del 2 aprile 2026; nello stesso sensoN, umero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22619/2026Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 32883 del 17 dicembre 2025 eData pubblicazione 02/07/2026Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5376 del 27 febbraio 2020, secondocui il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge conla cessazione del rapporto di lavoro ed è credito non esigibileal momento della cessione dell'azienda in sé e per sé se ilrapporto stesso continua).2.3. Tale principio è stato ribadito anche con riferimentoall'ipotesi - analoga a quella in esame - di amministrazionestraordinaria con prosecuzione dell'attività di impresa,chiarendosi che il TFR maturato presso il datore di lavorosottoposto a procedura concorsuale non è esigibile fino aquando il rapporto prosegua, e che la domanda diinsinuazione presentata ante cessazione deve essere respintaper mancanza del requisito dell'esigibilità, fatta salva lapossibilità di presentare una nuova domanda una volta che ilrapporto sia effettivamente cessato (Cass. civ., Sez. Lav.,sent. n. 8216/2026, cit.).2.4. Quanto alla deduzione delle dimissioni per giusta causarassegnate il 4 settembre 2021, deve osservarsi che talecircostanza non risulta allegata nel giudizio di opposizioneallo stato passivo. Lo stesso decreto impugnato dà atto che«né in sede di osservazioni, né nella presente sede haallegato la fine dello stesso [rapporto]». Si tratta, pertanto,di un fatto nuovo, la cui deduzione in sede di legittimità èinammissibile ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., nonessendo consentito alle parti di introdurre nel giudizio dicassazione elementi fattuali non sottoposti al giudice delmerito.2.5. Va, inoltre, rilevato che, quand'anche le dimissionifossero state ritualmente dedotte nel giudizio di merito, essesarebbero comunque intervenute in epoca successivarispetto alla domanda di insinuazione (presentata nellaNumero registro generale 25950/2022primavera 2020), all'udienza di verifica dello stato passivoN umero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22619/2026(12 maggio 2020) e allo stesso decreto di esecutività delloData pubblicazione 02/07/2026stato passivo (9 giugno 2021).La cessazione del rapporto in data 4 settembre 2021 - oveeffettivamente verificatasi – avrebbe potuto semmailegittimare una nuova domanda di insinuazione (tardiva) peril credito relativo al TFR divenuto esigibile a tale data, ma nonpuò retroagire a sanare il difetto originario di esigibilità cheinficiava la domanda tempestiva.3. Deve quindi, ritenersi, che il Tribunale di Catania abbiafatto corretta applicazione dei principi affermati da questaCorte, respingendo l'opposizione per difetto del requisitodell'esigibilità del credito per TFR.La valutazione operata dal giudice del merito - che hadapprima qualificato la domanda come emendatio e nonmutatio libelli, per poi rigettarla nel merito per mancataesigibilità - non integra alcuna violazione dell'art. 112 cod.proc. civ., trattandosi di legittimo esercizio del potere-doveredi qualificazione giuridica del fatto storico rimasto immutato.Del pari, nessuna violazione dell'art. 2120 cod. civ. èravvisabile, essendo il TFR divenuto esigibile solo allacessazione del rapporto, circostanza non verificatasi almomento della domanda di insinuazione né allegata nelsuccessivo giudizio di opposizione.4. L'infondatezza di entrambi i motivi di ricorso ne impone ilrigetto.5. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudiziodi legittimità, alla luce della mancata costituzione della parteintimata.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, deve darsi atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 25950/2022dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aN umero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22619/2026quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Data pubblicazione 02/07/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 16 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA]. est. La PresidenteValeria [OSCURATO:PERSONA] DoronzoNumero registro generale 25950/2022Numero sezionale 2927/2026Numero di raccolta generale 22619/2026Data pubblicazione 02/07/2026
Decreto Cassazione n. 22619/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris