CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 1983
Cassazione n. 18436/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato a (ALBANIA) il 03/07/1983 avverso la sentenza del 19/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Milano in data 19 novembre 2025, di conferma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado in relazione alla contestazione del delitto di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74/00 per omessa presentazione della dichiarazione IVA, al medesimo ascritto quale legale rappresentante pro tempore della U.1 [OSCURATO:PERSONA] srl, per l'anno di imposta 2018. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1. Il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 5 d. Igs. n. 74/00, con particolare riferimento al superamento della soglia di punibilità, atteso che l'imponibile IVA è stato calcolato sulla base di meri criteri induttivi, senza tenere conto degli elementi passivi e senza considerare l'apertura, di poco successiva, della procedura di liquidazione giudiziale, così giungendosi a disconoscere la natura del dolo specifico richiesto dalla norma penale incriminatrice, in ragione del fatto che l'ammontare dell'imposta evasa costituisce uno degli indici rivelatori della sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 2. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 62 -bis erra= 81 cpv. cod. pen.: quanto alle circostanze attenuanti generiche, se ne censura l'omesso riconoscimento in ragione del solo elemento ostativo costituito dalla presenza di precedenti penali, ritenuto elemento non sufficiente allo scopo, in presenza, tra l'altro, di un elemento positivo addotto dalla difesa, costituito dalla prospettazione per la quale l'omessa presentazione della dichiarazione fosse da ricondursi al mero disordine fiscale che regnava nella società poco prima della liquidazione giudiziale. Quanto all'art. 81 cpv., cod. pen., si osserva che la pena disposta nella sentenza di primo grado è stata calcolata in continuazione proprio con i reati coincidenti con i precedenti penali, con ciò violandosi la natura unitaria del reato continuato. 3. Il terzo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena: si sarebbe, infatti, fatto rinvio al minimo della pena, mentre nel caso di specie si tratta di una condanna a pena detentiva in continuazione con altre sentenze passate in giudicato (e quindi in aumento) e che l'art. 81 cpv. non prevede minimi aumenti per la continuazione. 4. Il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 12-bis d.lgs. n. 74/00, avuto riguardo alla circostanza che la confisca è stata disposta nei confronti dell'imputato senza preventiva verifica della impossibilità di confiscare il profitto del reato alla società, che ne aveva concretamerfe tratto beneficio. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Nelle more dell'udienza fissata per la 2trattazione cartolare del procedimento, il difensore ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che verranno esaminate con riferimento a ciascuno dei profili di censura dedotti. 1.1 II primo motivo di ricorso è generico, sia per l'omesso confronto con la motivazione svolta, sul punto dell'accertamento induttivo, dalla Corte territoriale, sia per la genericità della deduzione svolta con riferimento alla omessa valutazione della successiva liquidazione giudiziale della società legalmente rappresentata dall'imputato. Sotto il primo profilo, si osserva che tanto il Tribunale quanto la Corte territoriale, hanno richiamato l'esito complessivo degli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate, che ha individuato l'importo dell'IVA evasa attraverso un controllo incrociato, basandosi sulla dichiarazione integrativa del Modello redditi e sulla dichiarazione Modello IRAP, nonché sul bilancio al 31 dicembre 2018 e sull'analisi dei conti correnti. Inoltre, la Corte territoriale, in riposta all'analogo motivo di appello, ha richiamato il principio consolidato di questa Corte per il quale, ai fini della configurabilità dei reati in materia di Iva, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette (Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564 - 01). Sotto altro profilo, si osserva che la Corte territoriale ha proceduto a detrazione dei costi risultanti dall'esame dei conti correnti, e non risulta che il ricorrente ne abbia neppure indicati o allegati ulteriori che, per l'effetto, non risultavano documentati né dai dati altrimenti disponibili, né dall'esame dei conti correnti. Quanto, poi, all'omessa valutazione del dato costituito dalla successiva liquidazione giudiziale della società, quale fatto "ex se" idoneo a comprovare l'esistenza di costi, si osserva che, in carenza di ogni specifica e diversa allegazione, la censura è sotto tale profilo generica, poiché la liquidazione giudiziale, al contrario, presuppone una complessiva situazione debitoria del soggetto nei cui confronti è disposta, ovvero un inadempimento alle obbligazioni assunte che, logicamente, costituisce argomento antitetico rispetto a quello di aver sostenuto (adempiendo le proprie obbligazioni) costi eventualmente deducibili a fini IVA. Quanto al rilievo del dolo specifico, questione dedotta quale motivo di censura sempre in tema di sussistenza del reato, si osserva che tale specifica 3critica non risulta tra quelle riepilogate quali motivi di appello ed è, sotto tale profilo, tardivo: peraltro, il giudice di primo grado sul punto aveva motivato richiamando, in punto di sussistenza del dolo specifico, sia la circostanza che non risultasse che l'imputato fosse un mero prestanome, sia l'ammontare dell'imposta evasa, facendo buon governo dei criteri dettati da questa Corte per la quale, proprio in tema omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale. (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 - 01). 2. Il secondo motivo, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen. è manifestamente infondato: quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la motivazione svolta sul punto dalla Corte territoriale valorizza i precedenti penali specifici e la carenza di elementi di segno positivo all'uopo valorizzabili ("non si vedono ragioni particolari"). Quanto alla censurata duplice considerazione dei precedenti penali sia quale elemento di diniego delle circostanze attenuanti generiche che, "pro reo", in sede di individuazione del trattamento sanzionatorio mitigato ex art. 81 cpv., si osserva che l'invocata unitarietà della continuazione (prevista dal legislatore proprio per evitare il più rigoroso regime della congiunta applicazione di più pene indipendenti, sempreché si ravvisi l'elemento dell'unico disegno criminoso ovvero dell'unicità della condotta violativa di una pluralità di disposizioni di legge) giammai elide il dato presupposto, ovvero quello della pluralità di reati: detto altrimenti, l'unificazione con la continuazione ai sensi dell'art 81, cpv., cod. pen., costituisce un istituto determinato dal "favor rei", precipuamente ai fini della pena, ma non incide sulla essenza, sulla identità ed autonomia delle singole violazioni, per le quali vige la disciplina del concorso materiale dei reati (Sez. 2, n. 6109 del 01/03/1979, Cecconi, Rv. 142434 - 01), che conservano ciascuno autonomo rilievo nei termini previsti dalla legge, anche, quindi, ai fini della valutazione in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato: sebbene il riferimento contenuto nella sentenza di appello/al minimo della pena sia improprio, trattandosi di sentenza di condanna pronunciata in continuazione con precedenti sentenze passate in giudicato, tuttavia, a fronte di un aumento possibile fino al triplo della pena prevista per il reato più grave, l'aumento concretamente irrogato è stato motivato dalla Corte territoriale con espresso richiamo all'ammontare dell'im 44 evasa. A fronte della motivazione addotta in punto di trattamento sanzionatorio dalla sentenza impugnata, valga il richiamo al consolidato principio affermato da questa Corte, per il quale la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). 4. Il quarto motivo di ricorso è generico: con esso il ricorrente si duole della mancata preventiva escussione del patrimonio della società, come previsto dall'art. 12 -bis, d. Igs. n. 74/00, senza peraltro allegare, sul punto, alcuna indicazione di beni eventualmente aggredibili presso la società (peraltro, come riferito dallo stesso ricorrente, in liquidazione giudiziale). In carenza di tale indicazione, il ricorrente non ha fornito elemento di concreto interesse alla previa escussione del patrimonio societario e, per l'effetto, al motivo di ricorso dedotto. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M