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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 10675/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6970/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N 39/D ROMA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DNGDNL69P1OH5010) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7547/2018 depositata il 28/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO Considerato che: Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio di via Nemorense n. 39/D proponeva opposizione avverso !'.avviso di pagamento della somma di euro 4.685,00, oltre accessori, richiesta dal Comune di Roma a titolo di canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (Cosap) relativo all'anno 2013 ed inerente a griglie ed intercapedini installate in area privata contestualmente alla costruzione del fabbricato, di cui costituivano parte integrante ed essenziale, sicchè non vi era alcuna occupazione di suolo pubblico.

Si costituiva Roma capitale sostenendo la sussistenza della violazione e la fondatezza della pretesa.

Il Tribunale accoglieva l'opposizione ed annullava l'avviso di pagamento, affermando che il pagamento di un canone per l'occupazione, permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, presuppone, in forza dell'art. 63 del d.l.vo n. 446/1997, che in precedenza sia stato rilasciato dall'amministrazione un atto di concessione, il quale nella specie era inesistente.

Roma capitale proponeva appello avverso tale sentenza, lamentando l'erroneità dell'interpretazione sostenuta dal primo giudice.

Si costituiva il Condominio eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancata osservanza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc e, nel merito, l'infondatezza del medesimo sotto i molteplici profili già argomentati in primo grado.

Con sentenza nr 7547/2018 la Corte di appello accoglieva il gravame.

La corte distrettuale richiamava un precedente della Suprema Corte ( Cass 18037/2009) e metteva in luce che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è configurato come un corrispettivo di una concessione reale o presunta dell'uso esclusivo di beni pubblici ed è dovuto in relazione all'utilizzo particolare che ne trae il singolo sicchè è obbligato al pagamento il Condominio che abbia sostituito con griglie una parte di calpestio di un'area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo.In questo quadro riteneva irrilevante la circostanza che le griglie del Condominio fossero state, nella specie, create contestualmente alla realizzazione del fabbricato condominiale su area privata, giacchè, a partire dal momento in cui la P.A. aveva assoggettato il fabbricato a vincolo di uso pubblico l'utilizzazione particolare di quell'area da parte del privato ha fatto scattare la pretesa impositiva, senza che la mancanza originaria di un provvedimento concessorio ne potesse impedire l'insorgere.

Osservava in proposito che l'esistenza del titolo abilitativo, infatti, andava presunta tutte le volte in cui l'occupazione fosse divenuta abusiva per effetto dell'assoggettamento dell'area a spazio pubblico.

Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione il Condominio di via Nemorese nr 39/ D, sulla base di sei motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell'udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte della Corte di appello in ordine all'eccezione di giudicato sollevata con riferimento alla pronuncia della Corte di appello nr 1522/2014 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.

Con il secondo motivo si duole della violazione dell'art 2909 c.c. in combinato disposto dell'art 324 c.p.c e dell'art 118 disp att c.p.c. e delle norme a queste correlate in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di rilevare l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato Con il terzo motivo si lamenta - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 446, art. 63 in combinato disposto con l'art. 1 , 14 bis e 16 del regolamento del Comune di Roma, istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali per avere la Corte di appello ritenuto integrati i presupposti impositivi pur in assenza di un provvedimento concessorio all'uso particolare di un bene.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 2697 c.c. nonché del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 446, art. 63 in combinato disposto con l'art.

I , 14 bis e 16 del regolamento del Comune di Roma, istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Coni! quinto motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c.per avere la Corte di appello omesso di considerare che l'eventuale occupazione e utilizzazione particolare della superficie ne deve comunque comportare una effettiva sottrazione all'uso pubblico.

Con il sesto motivo si duole della violazione del D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 446, art. 63 in combinato disposto con l'art. 1 , 14 bis e 16 del regolamento del Comune di Roma, istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello affermato che il Condominio abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un'area gravata da servitù di passaggio.

I primi due motivi che possono essere esaminati congiuntamente per l'intima connessione e alla cui disamina non si frappone la pregiudiziale opposta dalla resistente poiché l'estensione impressa dal ricorrente ai motivi di ricorso non ne pregiudica la comprensibilità - sono fondati con l'assorbimento dei restanti.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato con i richiami puntuali ai propri scritti difensivi ( atto di citazione pag 2, comparsa di costituzione in appello pag 11) di aver sollevato la questione del giudicato formatosi con riferimento ad una diversa annualità e di aver prodotto la decisione nr 1522/2014 del Tribunale di Roma con attestazione di passaggio in giudicato, resa in altro giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto una annualità diversa di COSAP per le medesime griglie oggetto della presente causa; tale sentenza ha negato la debenza del COSAP, in ragione della mancanza di un titolo concessorio.

Tanto premesso, va data continuità al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un pianto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass. Sez.

Un. sent. n. 13916/2006).Le Sezioni Unite hanno ritenuto questo principio, per un verso, applicabile anche ai rapporti di durata e per altro verso, coerente con il concorrente principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, valido in materia tributaria; ciò sul presupposto che l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (così, tra le tante, Cass. n. 37/2019).

Il suddetto criterio può trovare piena applicazione anche nella fattispecie qui in esame, giacché la pronuncia sulla debenza del COSAP da parte del Condominio ricorrente postula, al pari di quella sulla debenza della precedente TOSAP, l'accertamento di una situazione di fatto e di diritto - relativa alla proprietà delle griglie o intercapedini de quibus, alle loro caratteristiche, al regime giuridico dell'area ove esse insistono - che è suscettibile di rimanere stabile nel tempo, ove non intervengano, e non siano adeguatamente dedotti, eventi atti a modificare il contesto fattuale e giuridico.

Deve pertanto in definitiva concludersi che sull'accertamento negativo del diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla percezione dal Condominio di via Nemorese il COSAP per le griglie e le intercapedini de quibus è coperto dal giudicato in assenza di elementi di novità attinenti al 2013 (assenza originaria del presupposto impositivo, trattandosi di manufatti realizzati quando l'area era ancora privata e senza una concessione all'uso particolare di un bene pubblico) preclude il riesame della stessa questione" .

Ogni altra questione veicolata con i restanti motivi resta assorbita.

P .Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti i restanti cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6970/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N 39/D ROMA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DNGDNL69P1OH5010) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7547/2018 depositata il 28/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO Considerato che: Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio di via Nemorense n. 39/D proponeva opposizione avverso !'.avviso di pagamento della somma di euro 4.685,00, oltre accessori, richiesta dal Comune di Roma a titolo di canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (Cosap) relativo all'anno 2013 ed inerente a griglie ed intercapedini installate in area privata contestualmente alla costruzione del fabbricato, di cui costituivano parte integrante ed essenziale, sicchè non vi era alcuna occupazione di suolo pubblico. Si costituiva Roma capitale sostenendo la sussistenza della violazione e la fondatezza della pretesa. Il Tribunale accoglieva l'opposizione ed annullava l'avviso di pagamento, affermando che il pagamento di un canone per l'occupazione, permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, presuppone, in forza dell'art. 63 del d.l.vo n. 446/1997, che in precedenza sia stato rilasciato dall'amministrazione un atto di concessione, il quale nella specie era inesistente. Roma capitale proponeva appello avverso tale sentenza, lamentando l'erroneità dell'interpretazione sostenuta dal primo giudice. Si costituiva il Condominio eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancata osservanza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc e, nel merito, l'infondatezza del medesimo sotto i molteplici profili già argomentati in primo grado. Con sentenza nr 7547/2018 la Corte di appello accoglieva il gravame. La corte distrettuale richiamava un precedente della Suprema Corte ( Cass 18037/2009) e metteva in luce che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è configurato come un corrispettivo di una concessione reale o presunta dell'uso esclusivo di beni pubblici ed è dovuto in relazione all'utilizzo particolare che ne trae il singolo sicchè è obbligato al pagamento il Condominio che abbia sostituito con griglie una parte di calpestio di un'area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo.In questo quadro riteneva irrilevante la circostanza che le griglie del Condominio fossero state, nella specie, create contestualmente alla realizzazione del fabbricato condominiale su area privata, giacchè, a partire dal momento in cui la P.A. aveva assoggettato il fabbricato a vincolo di uso pubblico l'utilizzazione particolare di quell'area da parte del privato ha fatto scattare la pretesa impositiva, senza che la mancanza originaria di un provvedimento concessorio ne potesse impedire l'insorgere. Osservava in proposito che l'esistenza del titolo abilitativo, infatti, andava presunta tutte le volte in cui l'occupazione fosse divenuta abusiva per effetto dell'assoggettamento dell'area a spazio pubblico. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione il Condominio di via Nemorese nr 39/ D, sulla base di sei motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell'udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art 112 c.p.c. per omessa pronuncia da parte della Corte di appello in ordine all'eccezione di giudicato sollevata con riferimento alla pronuncia della Corte di appello nr 1522/2014 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato. Con il secondo motivo si duole della violazione dell'art 2909 c.c. in combinato disposto dell'art 324 c.p.c e dell'art 118 disp att c.p.c. e delle norme a queste correlate in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di rilevare l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato Con il terzo motivo si lamenta - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 446, art. 63 in combinato disposto con l'art. 1 , 14 bis e 16 del regolamento del Comune di Roma, istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali per avere la Corte di appello ritenuto integrati i presupposti impositivi pur in assenza di un provvedimento concessorio all'uso particolare di un bene. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 2697 c.c. nonché del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 446, art. 63 in combinato disposto con l'art. I , 14 bis e 16 del regolamento del Comune di Roma, istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Coni! quinto motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c.per avere la Corte di appello omesso di considerare che l'eventuale occupazione e utilizzazione particolare della superficie ne deve comunque comportare una effettiva sottrazione all'uso pubblico. Con il sesto motivo si duole della violazione del D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 446, art. 63 in combinato disposto con l'art. 1 , 14 bis e 16 del regolamento del Comune di Roma, istitutivo del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello affermato che il Condominio abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un'area gravata da servitù di passaggio. I primi due motivi che possono essere esaminati congiuntamente per l'intima connessione e alla cui disamina non si frappone la pregiudiziale opposta dalla resistente poiché l'estensione impressa dal ricorrente ai motivi di ricorso non ne pregiudica la comprensibilità - sono fondati con l'assorbimento dei restanti. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato con i richiami puntuali ai propri scritti difensivi ( atto di citazione pag 2, comparsa di costituzione in appello pag 11) di aver sollevato la questione del giudicato formatosi con riferimento ad una diversa annualità e di aver prodotto la decisione nr 1522/2014 del Tribunale di Roma con attestazione di passaggio in giudicato, resa in altro giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto una annualità diversa di COSAP per le medesime griglie oggetto della presente causa; tale sentenza ha negato la debenza del COSAP, in ragione della mancanza di un titolo concessorio. Tanto premesso, va data continuità al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un pianto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass. Sez. Un. sent. n. 13916/2006).Le Sezioni Unite hanno ritenuto questo principio, per un verso, applicabile anche ai rapporti di durata e per altro verso, coerente con il concorrente principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, valido in materia tributaria; ciò sul presupposto che l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (così, tra le tante, Cass. n. 37/2019). Il suddetto criterio può trovare piena applicazione anche nella fattispecie qui in esame, giacché la pronuncia sulla debenza del COSAP da parte del Condominio ricorrente postula, al pari di quella sulla debenza della precedente TOSAP, l'accertamento di una situazione di fatto e di diritto - relativa alla proprietà delle griglie o intercapedini de quibus, alle loro caratteristiche, al regime giuridico dell'area ove esse insistono - che è suscettibile di rimanere stabile nel tempo, ove non intervengano, e non siano adeguatamente dedotti, eventi atti a modificare il contesto fattuale e giuridico. Deve pertanto in definitiva concludersi che sull'accertamento negativo del diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla percezione dal Condominio di via Nemorese il COSAP per le griglie e le intercapedini de quibus è coperto dal giudicato in assenza di elementi di novità attinenti al 2013 (assenza originaria del presupposto impositivo, trattandosi di manufatti realizzati quando l'area era ancora privata e senza una concessione all'uso particolare di un bene pubblico) preclude il riesame della stessa questione" . Ogni altra questione veicolata con i restanti motivi resta assorbita. P .Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti i restanti cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione
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