CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza resa il 15 luglio 2021, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di restrizione cautelare inframuraria (dal 15 luglio 2013 al 30 novembre 2017) cui lo stesso era stato sottoposto con riferimento a reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, detenzione e porto di arma comune da sparo e tentate lesioni aggravate; reati dai quali il Polimeni veniva definitivamente assolto dalla Corte reggina con sentenza divenuta irrevocabile. A fondamento della propria decisione, la Corte distrettuale ha evidenziato che, sebbene il Polimeni sia stato prosciolto all'esito del giudizio di cognizione, era comprovata la sua vicinanza a soggetti appartenenti a un sodalizio mafioso facente capo a tale [OSCURATO:PERSONA], nonché propaggine della cosca mafiosa [OSCURATO:PERSONA]Zindato, egemone nel rione Modena di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte di merito, il comportamento del Polimeni, come emergente da alcune intercettazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché fra lo stesso Laurendi e il fratello [OSCURATO:PERSONA], era correlabile alla sua vicinanza al Barbaro poiché egli, assieme a tale [OSCURATO:PERSONA] ed armato di pistola e bastoni, aveva fermato il Laurendi dicendo che era alla ricerca del cugino Gianfranco, suscitando nello stesso Laurendi la reazione di rivolgersi al Barbaro per chiedergli ragione dell'accaduto, segno questo che l'azione del Polinneni andava ricollegata al suo rapporto con il Barbaro. Tale comportamento, sempre secondo la Corte reggina, doveva ritenersi quanto meno come gravemente colposo, come tale ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, in relazione ai contatti del Polimeni con personaggi di spicco del sodalizio e di sicura appartenenza mafiosa e al contenuto delle conversazioni captate: contatti deponenti per la disponibilità del Polimeni verso la consorteria, anche con condotte potenzialmente violente. Tali elementi non risultano neppure smentiti dalla sentenza assolutoria, che si limita a non ritenere dimostrate né l'organicità del Polimeni al sodalizio criminoso, né l'intenzione di arrecare lesioni. Perciò la Corte territoriale ha ravvisato la natura quanto meno gravemente colposa - e perciò ostativa all'invocato indennizzo - della condotta del Polimeni. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Polimeni, tramite il suo difensore di fiducia, affidando il proprio ricorso a un unico motivo di doglianza. In esso, il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di merito ha valorizzato unicamente due conversazioni intercorse tra soggetti diversi dal ricorrente, attribuendo valore ostativo a circostanze escluse nel giudizio di cognizione, omettendo di considerare che il comportamento del Polimeni non poteva dare causa alla detenzione risultata ingiusta e non specificando in che cosa sia consistita la colpa grave addebitata all'instante. La ritenuta appartenenza del Polinneni al sodalizio mafioso, dalla quale il ricorrente é stato assolto, non legittimava la Corte di merito a reputare automaticamente applicabile il giudizio di gravità della colpa. In aggiunta a ciò, prosegue l'esponente, é stata ingiustamente valorizzata la circostanza che il Polimeni, in sede di interrogatorio, si sia avvalso della facoltà di non rispondere. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Si premette che é ben vero che l'indirizzo che qualificava, a determinate condizioni, come gravemente colposa la condotta di chi, in sede di interrogatorio, si sia avvalso della facoltà di non rispondere é oggi superato dall'intervento del legislatore di cui al d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021 (di adeguamento alle disposizioni della Direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio), il cui art. 4 ha modificato l'art. 314 cod. proc. pen., aggiungendo al comma 1 il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.». A fronte di ciò, tuttavia, nel caso di specie affiorano ben più chiari elementi autonomamente deponenti per una condotta gravemente colposa del Polimeni, che vale a far superare la prova di resistenza dell'ordinanza impugnata anche prescindendo dal silenzio da lui serbato in sede di interrogatorio. 2. In particolare, in buona parte dell'unico motivo di doglianza, il ricorrente si duole - con considerazioni alquanto generiche - della mancata considerazione del suo proscioglimento nel giudizio di cognizione, che avrebbe vanificato il quadro indiziario ravvisato dal giudice della cautela. In proposito si rammenta - come già fatto, peraltro, dalla Corte di merito - che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione é del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039); ma quest'ultima evenienza non si é verificata nel caso di specie, giacché le condotte scrutinate dalla Corte di merito come rilevanti ai fini della valutazione di dolo o colpa grave nel comportamento del Polimeni non sono state in alcun modo escluse, ma solo diversamente valutate, dal giudice della cognizione. Ed invero, quest'ultimo non ha escluso in alcun modo - ma ha solo ritenuto non decisiva ai fini dell'imputazione associativa - la vicinanza del Polimeni al Barbaro, comprovata dal fatto che, dopo che l'odierno ricorrente e lo Iannì (armati di pistole e bastoni) fermarono il Laurendi, costui si rivolse al Barbaro per chiedere ragione dell'accaduto. Del resto, neppure é stata esclusa in sede di cognizione la disponibilità di armi da parte del Polimeni, di cui é stata unicamente esclusa l'intenzione, nello specifico, di procurare lesioni al Laurendi. Perciò deve osservarsi che la Corte palermitana, avuto riguardo all'accertata e non smentita vicinanza del Polinneni al Barbaro, fa buon governo dei principi a più riprese ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; in senso conforme vds. Sez. 3, Sentenza n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397). In definitiva il ricorrente - a differenza della Corte di merito, che ha invece correttamente valorizzato la rilevanza eziologica del comportamento del Polimeni rispetto all'adozione della misura cautelare a suo carico - non ha tenuto conto del fatto che la natura gravemente colposa del suo comportamento, lungi dal doversi apprezzare in base all'esito assolutorio, deve formare oggetto di valutazione, nell'ambito del procedimento de quo, sulla base degli elementi a disposizione del giudice della cautela: é costante sul punto l'indirizzo giurisprudenziale (espresso anche in sede apicale: vds. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263) secondo il quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr.inoltre, ex multis, Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). 3. Va perciò rigettato il ricorso, e il ricorrente va condannato alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric