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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2025

Cassazione n. 13412/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23841/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Rosario ALOISIO , rappre sentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso, ex lege domiciliati come da domicilio digitale indicato; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. e per essa, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa da gli Oggetto:Fideiussione– Atto di rinuncia-Estinzione.

CC 17.03.2025 Ric. n. 23841/2022 Pres G. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA].tiMarco Pesenti e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in ROMA, via Po n. 12,presso lo studio del secondo e come da domicilio digitale indicato; –controricorrente– avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1181/2022,pubblicata in data 7 luglio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2025 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] .

Ritenuto che

1. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’atto di donazione a rogito del NotaioDott. [OSCURATO:PERSONA] (Rep. n. 54819 - Racc. n. 8970), sottoscritto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] ed attinente alla villa nel Comune diMisilmeri (Palermo), in contrada [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., via P2 n. 30;si costituivano in giudizio gli odierni ricorrent i chiedendo il rigetto delle avverse domande.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]accoglieva integralmente il ricorso per revocatoria;

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano gravame dinanzi la Corte di Appello di Palermo; [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte d’appello di Palermo con la sentenza qui impugnatarigettava l’appello.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motiv i ; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; CC 17.03.2025 Ric. n. 23841/2022 Pres G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c..

Considerato che 1.superfluo l’esame del ricorso per cassazione in quanto , in prossimità dell'udienza, con atto del 29 novembre 2024 le partiricorrenti hanno depositato atto di rinuncia sottoscritto dai difensoria tale riguardo autorizzat i come da procur e special i in atti; larinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.; 2.il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell'art. 391, comma 2, cod. proc. civ.; si deve provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità non avendo aderito parte controricorrente alla rinuncia.

P.Q.M la Cortedichiara estinto il presente giudizio di legittimità; condanna parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente che liquida in complessivi 7.100,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge. trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 13636 del 2015).

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23841/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Rosario ALOISIO , rappre sentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso, ex lege domiciliati come da domicilio digitale indicato; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. e per essa, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa da gli Oggetto:Fideiussione– Atto di rinuncia-Estinzione. CC 17.03.2025 Ric. n. 23841/2022 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA].tiMarco Pesenti e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in ROMA, via Po n. 12,presso lo studio del secondo e come da domicilio digitale indicato; –controricorrente– avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1181/2022,pubblicata in data 7 luglio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2025 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che 1. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’atto di donazione a rogito del NotaioDott. [OSCURATO:PERSONA] (Rep. n. 54819 - Racc. n. 8970), sottoscritto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] ed attinente alla villa nel Comune diMisilmeri (Palermo), in contrada [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., via P2 n. 30;si costituivano in giudizio gli odierni ricorrent i chiedendo il rigetto delle avverse domande. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]accoglieva integralmente il ricorso per revocatoria; 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano gravame dinanzi la Corte di Appello di Palermo; [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d’appello di Palermo con la sentenza qui impugnatarigettava l’appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motiv i ; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; CC 17.03.2025 Ric. n. 23841/2022 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.. Considerato che 1.superfluo l’esame del ricorso per cassazione in quanto , in prossimità dell'udienza, con atto del 29 novembre 2024 le partiricorrenti hanno depositato atto di rinuncia sottoscritto dai difensoria tale riguardo autorizzat i come da procur e special i in atti; larinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.; 2.il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell'art. 391, comma 2, cod. proc. civ.; si deve provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità non avendo aderito parte controricorrente alla rinuncia. P.Q.M la Cortedichiara estinto il presente giudizio di legittimità; condanna parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente che liquida in complessivi 7.100,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge. trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 13636 del 2015). Così deciso
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