CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 ottobre 2023
Cassazione n. 04239/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32827/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Circ.ne Clodia n. 120, rappresentato e dife so da gli avv. ti Biagio G. Ciollaro e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata - avverso la sentenza della Co rte di appello di Firenze, Sezione Prima civile, n. 689/2019, depositata il 26/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: concorrenza sleale AC –18/01/2024 r.g. n. 32827/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Park R esidence [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagare in favore della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 12.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno derivante dall’accertata concorrenza sleale identificata nell’apertura di un esercizio commerciale in un immobile adiacente a quello preesistente del Bizzarri per lo svolgimento di identica attività di noleggio biciclette. 2. L a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. 3. La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che le risultanze della c.t.u. disposta in primo grado, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] non si era opposta, consentivano di liquidare il danno da illecita concorrenza in via equitativa, nonostante il Bizzarri non avesse prodotto documentazione dimostrativa dell’ammontare del pregiudizio sofferto alla propria attività d’impresa; b) che il danno doveva essere quantificato non sulla base degli studi di settore , come aveva fatto il Tribunale, bensì sul concreto accertamento dell’ammontare del fatturato della ditta Bizzarri nel periodo in contestazione- accertata dal consulente tecnico in euro 20.182,52 - somma da decurtare del 40% sul presupposto che essa non potesse rappresentare nella sua totalità lucro cessante , dovendo tenersi conto anche delle spese e degli oneri di esercizi o dell’impresa; c) che le spese di lite del doppio grado di merito potevano essere compensate in ragione del 50%, in ragione del r.g. n. 32827/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] complessivo esito della lite e segnatamente della rilevante riduzione dell’ammontare del risarcimento liquidato nella fase di merito, laddove per il resto dovevano seguire il principio della soccombenza. 4. C on nota depositata in data 23 ottobre 2023, gli avv.ti Biagio G. Ciollaro e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato di aver rinunciato al mandato difensivo conferitoloro dal ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. P rimo motivo : « Art. 360, n. 3) c.p.c. Violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. , e/o 195 c.p.c. e/o 184 c.p.c. .», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver preso a riferimento i ricavi contabilizzati anziché quelli presunti,nonostante il metodo di calcolo dei ricavi stessi fosse stato in primo grado oggetto sia di specifico quesito da parte del giudice che di espressa accettazione delle parti durante l'effettuazione delle operazioni , le quali riconobbero persino la correttezza dei risultati acquisiti all'indagine e nonostante il dato non credibile degli scarsissimi ricavi contabilizzati. Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce una “acquiescenza processuale”, asseritamente verificatasi in primo grado tra le parti allora costituite, su uno dei metodi di calcolo del danno contenuto nella c.t.u., giacché, in violazione dei canoni di specificità del motivo di ricorso per cassazione, di cui al combinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), non indica a questa Corte (trascrivendoli nel motivo o dandone specifica evidenza nei documenti allegati al ricorso) da quali elementi sia possibile evincere il presunto accordo sul metodo di r.g. n. 32827/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] calcolo del danno. La mera allegazione degli atti del processo al ricorso per cassazione non è infatti idonea a soddisfare il requisito di necessaria specificità del motivo di ricorso, non potendo certo essere questa Corte di legittimità a scrutinare gli atti del processo alla ricerca della conferma dell’allegazione della parte ricorrente. Sotto diverso e concorrente profilo va rilevato, con riferimento in realtàa tutto il complessivo ricorso nei suoi vari motivi, che il giudice di appello afferma, senza che tale rilievo sia minimamente censurato dal ricorrente, che quest’ultimo n on aveva fornito alcuna prova dell’ammontare del danno, di cui era onerato , e che tuttavia, stante l’effettuata consulenza tecnica , da essa era possibile trarre elementi per una liquidazione equitativadel danno. Nella specie,non vi è contestazione del ricorso all’equità da parte del ricorrente. Tanto premesso, certo è che il giudice , peritus peritorum , è libero di scegliere quale tra le soluzioni tecniche proposte dal consulente tecnico sia più corretta al fine di pervenire a una liquidazione del danno equa, con il solo limite di non superare la quantificazione eventualmente indicata dall’attore in sede di formulazione della domanda giudiziale ( da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12159 del 07/05/2021). Ne deriva, quindi, che la Corte territoriale, laddove ha scelto il criterio di calcolo basato sui ricavi indicati nelle scritture contabili della ditta del ricorrente, piuttostoche quello degli studi di settore, ha ritenuto che esso fosse più aderente all’equità giudiziale rispetto ai diversi parametri scelti dal primo giudice , sen z a incorrere in alcuna falsa applicazione dei canoni normativi indicati nell’epigrafe del motivo in esame.r.g. n. 32827/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] b. S econdo motivo: «Art. 360, n. 5) c.p.c. Omesso esame di fatto decisivo», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di considerare quali fatti pacifici i costi e i ricavi determinati con il consenso delle parti in primo grado dal consulente tecnico di ufficio e per aver liquidato il danno senza tener conto che il dato contabile sui ricavi era assolutamente inattendibile e, soprattutto, che sulla suddetta inattendibilità si era già formata espressa acquiescenza di controparte. Il motivo è inammissibile sia per difetto di specificità , in relazione alla presunta “acquiescenza” di controparte al metodo di calcolo del c.t.u., per le medesime ragioni illustra t e in relazione al p rimo motivo di ricorso, sia perché la valutazione sull’acquiescenza non costituisce un fatto naturalistico omesso (nel paradigma del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), ma è all’evidenza un giudizio che, come tale, non è deducibile nell’ambito della censura sul vizio motivazionale. c. T erzo motivo : « Art. 360, n. 4) c.p.c. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e/o dell’art. 132 c.p.c.», deducendo l'apparenza della motivazione per avere il giudice di appello omesso di fare alcun riferimento al processo e ai fatti di causa allorquando ha determinato il danno in via equitativa prendendo a base di calcolo i ricavi realizzati dalla ricorrente nel periodo in considerazione. Il motivo è infondato atteso che la sentenza impugnata, ben lungi che fornire una motivazione apparente, dà espressamente atto (a pag. 5) delle ragioni del proprio convincimento, con specifico riferimento al parametro da prendere in considerazione ai fini della liquidazione equitativa del danno, con ciò assolvendo all’obbligo motivazionalecon esiti ben al di sopra del minimo costituzionale e del tutto comprensibili.r.g. n. 32827/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d. Q uarto motivo : « Art. 360, n. 3) c.p.c. V iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnataper avere il giudice di appello usato in maniera scorretta i propri poteri discrezionali in fase di liquidazione del danno secondo equità nel momento in cui si è discostato dai dati contabili oggetto di specifica analisi da parte del consulente tecnico. Il motivo è infondato per quanto già detto a confutazione dei precedenti motivi di ricorso, dovendo ribadirsi la legittimità del ricorso da parte del giudice, in sede di liquidazione equitativa del danno, a uno dei possibili concorrenti metodi di calcolo, con il solo onere della logicità del parametro prescelto e della relativa spiegazione delle ragioni della scelta in motivazione : entrambi elementi , come già detto,presenti nella fattispecie . e. Q uinto motivo: « Art. 360, n. 4) c.p.c. Nullità della pronuncia di condanna ex art. 91 c.p.c. anche in relazione all’art. 132, comma II n. 4», deducendo la nullità della sentenza impugnata per avere erroneamente compensato nella misura del 50% le spese di lite allorquando,quantomeno in relazione alla fase cautelare, il ricorrente era da considerarsi totalmente vittorioso. f. S esto motivo : « Art. 360, n. 5) c.p.c. Omesso esame di fatto decisivo ai fini della condanna alle spese», deducendo l'errore della Corte di appello consistente nell'avere completamente ignorato l'esito della fase cautelare del giudizio e la totale soccombenza di controparte in ordine al la domanda di inibitoria ai fini della regolazione delle spese di lite. I due motivi , che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati , sono inammissibili perché, pur formalmente lamentando la violazione della disciplina normativa r.g. n. 32827/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] applicabile, in effetti criticano la decisione del giudice di compensare le spese con censure di puro merito. 2. Il ricorso va , quindi , complessivamente respinto. 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite di fase, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata. 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific