CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 10360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1991/2015 in data 28/02/2020 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, non avendo il ricorrente avanzato istanza di discussione orale; letta la requisitoria con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 19/05/2014, appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in relazione ai reati di cui ai capi B (artt. 61 n. 2, 582, 585 in relazione , all'art. 576, comma 1, n. 1 e 110 cod. pen.) e C (artt. 612 cod. pen., 61 n. 2 e 110 cod. pen.) per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per la residua imputazione di cui al capo A (artt. 56, 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, 110 cod. pen.) in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa, con condanna alla refusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla sola parte civile [OSCURATO:PERSONA] e conferma nel resto. 2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A), che avrebbe dovuto essere inquadrato nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I giudici di merito non avevano tenuto nel debito conto due elementi in fatto: a) la liceità della pretesa creditoria azionata dal Silvestrelli, che aveva semplicemente dato in prestito all'amico Torreggiani una somma di denaro, quantificata in euro 1.800 dal Torreggiani e in euro 3.000 dal ricorrente; b) la circostanza che detta somma di denaro oggetto del prestito sarebbe stata impiegata dal Torreggiani per acquistare stupefacente esclusivamente per sé, acquisto al quale il Silvestrelli rimase completamente estraneo, perché totalmente ignaro della volontà e degli intendimenti del Torreggiani. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Va preliminarmente dichiarata come non scrutinabile l'istanza difensiva pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 02/02/2022 alle ore 23.05 per asserito legittimo impedimento del difensore, non avendo quest'ultimo presentato, nei termini di legge, istanza di discussione orale in presenza. 5. La ricostruzione fattuale sostenuta dal ricorrente non è sorretta dal richiamo alle specifiche e concrete emergenze processuali, essendo insufficiente allo scopo la parziale riproduzione delle dichiarazioni rese dal denunciante, il quale comunque afferma che il prestito fu richiesto per acquistare sostanza stupefacente: in sostanza - come evidenziato dalla Procura generale - non emerge in maniera chiara che sia stato acquisito nel giudizio di merito il preciso dato costituito dalla inconsapevolezza dell'imputato della destinazione delle somme prestate.In una simile situazione, va necessariamente applicato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "qualora taluno consegni ad altri del denaro per effettuare l'acquisto di stupefacenti da destinare ad uso personale, un tale contratto ha causa illecita, di tal che l'eventuale suo inadempimento non può dar luogo a ripetibilità, mediante azione giudiziaria, della somma versata. Ne consegue che l'eventuale impiego di violenza o minaccia per ottenere la restituzione di detta somma non può dar luogo al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma deve essere inquadrato nell'ambito della più grave ipotesi di estorsione" (Sez. 4, n. 13037 del 21/10/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215167, nella specie soltanto tentata, giacché la restituzione non venne comunque ottenuta; nello stesso senso, Sez. 6, n. 1672 del 20/12/2013, dep. 2014, Do, Rv. 258284). 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 03/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Lucia