CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 29777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto non si correlano alla sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività; rilevato, infatti, che il ricorso ignora del tutto tale declaratoria, denunciando il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e all'affermazione di responsabilità, senza minimamente censurare la decisione processuale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presidente