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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 luglio 2025

Cassazione n. 21761/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato; condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrente e ricorrente incidentale-nonché diG.S.-intimata-Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025per la cassazione della sentenza n. 5096/2023 della CORTE d’APPELLOdi ROMA, pubblicata il 13 luglio 2023;udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n.8672/2018, condannòl’automobilista G.S. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (con cuila prima era assicurata per la RCA), in solido tra loro, a risarcire ildanno patrimoniale e non patrimoniale (complessivamente quantificatonell’importo di Euro 101.848,49 in applicazione dei criteri diliquidazione di cui alle tabelle del Tribunale di Roma) subìto dal pedoneX.X. in conseguenza dell’incidente verificatosi in data 4febbraio 2011, in Roma, lungo la [OSCURATO:PERSONA], allorché lasig.ra G.S. nell’immettersi dalla carreggiata laterale in quellacentrale della predetta via, in corrispondenza di un incrocio conmomento in cui stava percorrendo il detto attraversamento.Il Tribunale attribuì la responsabilità esclusiva dell’evento dannosoall’automobilista, sul rilievo che, all’esito dell’istruttoria, era emersoche essa aveva «effettuato una manovra di cambio di corsia in modofrettoloso e repentino e, verosimilmente, in un punto non a ciò adibito,manovra che non le [aveva] consentito tempestivamente di avvedersidella presenza del pedone», mentre quest’ultimo «stava completandol’attraversamento sulle strisce pedonali con il semaforo segnalante luceverde».2.

Con sentenza 13 luglio 2023, n. 5096, la Corte d’appello di Roma- adìta con impugnazione principale dalla compagnia assicurativa e conPaolo Spaziani est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025impugnazione incidentale dal danneggiato – ha parzialmente accolto ilprimo dei due gravami e, ritenuto il concorso paritariodell’automobilista e del pedone nella produzione del danno, hadimidiato la somma liquidata a titolo risarcitorio, sui rilievi:- che, alla stregua delle risultanze istruttorie (in particolare, diquelle testimoniali, confermative della relazione della PoliziaMunicipale), era emerso che G.S. – la quale, dopo essersiimmessa dalla carreggiata laterale in quella centrale della ViaCristoforo Colombo, aveva investito violentemente X.X. –non aveva «osservato una velocità tale da consentire in ogni casol’arresto della vettura, o un’utile manovra di emergenza, evitando cosìl’impatto»;- che, dal canto suo, il pedone avrebbe «dovuto comunqueverificare con estrema attenzione e prudenza il sopraggiungere diveicoli tenuto conto che l’attraversamento riguardava una strada a piùcorsie»; ciò che, invece, non aveva fatto, risultando da quasi tutte letestimonianze, nonché dalle dichiarazioni assunte dai vigili intervenuti,che egli aveva percorso l’attraversamento con luce semaforicapedonale rossa;che, «non essendo possibile … verificare l’incidenza causaleesclusiva della condotta dell’appellante [recte: dell’appellatacontumace n.d.r.) o di quella dell’appellato [recte: dell’appellatocostituito, nonché appellante incidentale n.d.r.], il contributo causaleal sinistro [doveva] ritenersi paritario».3.

Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina ricorreX.X. sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025Risponde con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,proponendo anche ricorso incidentale, sorretto da un unico motivo.Non svolge difese in sede di legittimità G.S. che restaintimata.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA].1.

Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, primo e secondocomma, 2697 e 2728 cod. civ.La sentenza impugnata è censurata per avere violato i principiconsolidati sanciti da questa Corte di legittimità: da un lato, in ordineall’oggetto della prova liberatoria idonea a vincere la presunzione diresponsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, primo comma,cod. civ., nel caso di investimento pedonale; dall’altro lato, in ordine airapporti tra questa regola e quella di cui all’art. 1227, primo comma,cod. civ., ai fini della rilevazione dell’eventuale concorso di colpa delpedone.[OSCURATO:PERSONA] est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025Il ricorrente deduce, sotto il primo profilo, che la presunzione diresponsabilità esclusiva dell’automobilista sarebbe stata erroneamentereputata vinta non ostante l’accertamento che la sig.ra G.S. nonaveva «osservato una velocità tale da consentire in ogni caso l’arrestodella vettura, o un’utile manovra di emergenza, evitando cosìl’impatto»; sotto il secondo profilo, che era stata presuntivamenteritenuta la parità dei contributi colposi della danneggiante e deldanneggiato, non ostante la ritenuta impossibilità di verificarne concertezza la misura dell’incidenza causale.A.1.1.

Il motivo è fondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in casodi investimento pedonale, per vincere la presunzione della suaresponsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., ilconducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibileper evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione allecircostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guidatenuta; dall’altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solocolposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non viera alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro (Cass. n. 3964del 2014; Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n.4551 del 2017; Cass. n.8663 del 2017; Cass. n.9856 del 2022; Cass. n.11175 del 2025).Ove tali presupposti si integrino, i rapporti tra l’art. 2054, primocomma, cod. civ. e l’art. 1227, primo comma, cod. civ., vanno regolatinel senso che, poiché la prevenzione è prevalentemente a carico delconducente del veicolo investitore, il giudice del merito deve svolgereuno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione allaPaolo Spaziani est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025particolarità del singolo caso in esame; in altre parole, stante lapresunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai finidella valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito,occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurreprogressivamente quella presunta a carico del conducente(Cass.n.2241 del 2019; Cass. n.20137 del 2023; Cass. n.2433 del2024).Nel caso di specie, la Corte territoriale, all’esito del libero einsindacabile apprezzamento delle risultanze istruttorie, non solo nonha affermato che la condotta del pedone, nonché colposa, fosse persinoimprevedibile, ma, soprattutto, ha recisamente escluso chel’automobilista avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno,ritenendo provato, al contrario, che avesse tenuto una velocità di guidanon appropriata.Inoltre, lungi dall’accertare, in concreto, la percentuale di colpa delpedone al fine di ridurre progressivamente quella presunta al 100% acarico del conducente, ha ritenuto che non fosse possibile verificare lamisura dell’incidenza causale di ognuna delle due condotte.Tenuto conto di questi accertamenti, non avrebbe potuto néritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva di cuiall’art. 2054, primo comma, cod. civ., né, comunque valutare in misurapari al 50% il contributo causale del pedone in mancanza della specificaindividuazione della sua percentuale di colpa in funzione dellaprogressiva riduzione di quella presunta nella misura del 100% a caricodel conducente.Il primo motivo del ricorso principale, dunque, deve essere accolto.[OSCURATO:PERSONA] est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025A.2.

Con il secondo motivo viene denunciato omesso esame di fattidecisivi e discussi, nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ..La sentenza impugnata è censurata per avere omesso diconsiderare nel dettaglio il fatto storico relativo alla dinamicadell’incidente, e, più particolare, in primo luogo, la circostanza relativaal verosimile utilizzo, da parte dell’automobilista, di uno svincolovietato ai fini del transito dalla corsia laterale a quella centrale della ViaCristoforo Colombo; in secondo luogo, la circostanza relativa allamancanza di tracce di frenata ascrivibili al veicolo investitore sul luogodel sinistro; infine, la circostanza relativa al verosimile iniziodell’attraversamento da parte del pedone nel momento in cui la lucesemaforica pedonale era ancora verde.A.2.1.

Il secondo motivo resta assorbito per effettodell’accoglimento del motivo precedente.A.3.

Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata laviolazione dell’orientamento di legittimità circa la “preminenzaparanormativa” delle tabelle di Milano ai fini della quantificazione delrisarcimento.Ribadendo la doglianza già formulata in sede d’appello incidentale,il ricorrente lamenta l’erronea applicazione, ai fini della liquidazione deldanno, delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma in luogo di quelledel Tribunale di Milano.Ricorda il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità inordine alla «conformità a diritto» delle tabelle milanesi e sostiene che,in applicazione di queste tabelle, il danno sarebbe stato liquidato inPaolo Spaziani est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025misura superiore di circa 40.000 Euro rispetto all’importo liquidato inapplicazione delle tabelle romane.A.3.1.

Il motivo è infondato.Questa Corte ha da tempo effettivamente indicato come sceltapreferibile, per uniformità di adozione su base nazionale, al fine digarantire la parità di trattamento dei danneggiati, e fintanto chemanchino (o comunque, pur esistendo – cfr., oggi, il d.P.R. 13 gennaio2025, n. 12 –, non siano ratione temporis applicabili) criteri indicatidalla legge, che la liquidazione equitativa del danno biologico avvengasulla base delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano eperiodicamente da esso aggiornate (Cass. n. 12408 del 2011).Tuttavia, ha anche chiarito, nel tempo, che, in sede di legittimità,l’allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quellamilanese non è sufficiente ex se ad inficiare il corretto utilizzo, da partedel giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlatadenuncia essere accompagnata dall’esposizione delle ragioni che, inconcreto, hanno determinato l’incongruo ricorso al criterio in parola(Cass. n. 8884 del 2020; Cass. n.16924 del 2024).L’utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi, dunque, non è in séprecluso, purché non si arrivi a risultanze che si pongano in patente edingiustificato contrasto con quelle che sarebbero derivate in caso diapplicazione delle tabelle milanesi, ovvero qualora al danneggiato siariconosciuto senza una idonea giustificazione un importo non compresonel range previsto dalle tabelle milanesi in uso all’epoca della decisione.In altri termini, sostanziandosi le tabelle milanesi di liquidazione deldanno non patrimoniale in regole integratrici del concetto di equitàPaolo Spaziani est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025(atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante), lestesse devono ritenersi un mero criterio-guida, e non già unanormativa di diritto (Cass. n. 1553 del 2019), con la conseguenza chenon comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa ex art.1226 cod. civ. la liquidazione del danno non patrimoniale operata conriferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano,qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente aquello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza diuna loro diretta e formale applicazione (Cass. n. 913 del 2018).Deriva da ciò che il ricorrente, il quale lamenti la mancataapplicazione delle tabelle di Milano, ha l’onere di specificare se e inquale misura l’avvenuta applicazione, nel caso concreto, di tabelle diliquidazione del danno biologico diverse da quelle milanesi abbiadeterminato una liquidazione del danno per sé meno favorevole (v.Cass. n. 25845 del 2021; Cass. n. 18840 del 2022).Questo onere, nella specie, non può considerarsi assolto, essendosiil ricorrente limitato, da un lato, a dedurre che, al contrario, erano statila Corte d’appello e – prima – il Tribunale a non fornire adeguatagiustificazione della applicazione di una tabella diversa (il che è, allaluce del richiamato principio, circostanza non dirimente), dall’altro, adedurre alquanto apoditticamente che l’applicazione di una tabelladiversa avrebbe comportato la liquidazione di un importo inferiore dicirca 40.000 Euro, senza però supportare tale affermazione con lanecessaria indicazione delle relative basi di calcolo.A tal fine sarebbe stato necessario: a) anzitutto specificare sullabase di quali dati (percentuale di IP; giorni di ITT e di eventuale ITP;[OSCURATO:PERSONA] est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025valore punto applicato nel primo caso e importi pro die applicati nelsecondo; eventuale personalizzazione del danno; eventualericonoscimento e liquidazione del danno morale) il calcolo delrisarcimento spettante sarebbe stato operato dal giudice del merito; b)quindi precisare secondo quali criteri di calcolo si era giunti allaquantificazione degli importi; c) infine, si sarebbe dovuto porre araffronto tale calcolo con quello che, sulla base dei medesimi dati,sarebbe stato possibile operare secondo le tabelle di Milano.Il ricorrente si limita, invece, all’indicazione dei presunti maggioriimporti corrispondenti alle varie voci di danno, senza effettuare alcunaanalitica comparazione.Il terzo motivo, pertanto, va rigettato.B.1.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale viene denunciata laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ..La sentenza impugnata è censurata per avere omesso diprovvedere sulla domanda restitutoria proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di X.X. ; restituzione che,in forza della dimidiazione del risarcimento, avrebbe dovuto avere adoggetto la metà dell’importo liquidato con la sentenza di primo grado,provvisoriamente eseguita.B.1.1. il ricorso incidentale resta assorbito per effettodell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.C.

In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso principale,vanno dichiarati assorbiti il secondo motivo di tale ricorso, nonché ilricorso incidentale, e va rigettato il terzo motivo del ricorso principale.[OSCURATO:PERSONA] est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, che provvederà a nuova liquidazione del risarcimentodovuto ad X.X. in conformità agli enunciati principi eregolerà anche le spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiaraassorbiti il secondo motivo di tale ricorso e il ricorso incidentale; rigettail terzo motivo del ricorso principale.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altridati identificativi di X.X. , in esso riportati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2025.Il PresidenteLina RubinoPaolo Spaziani est.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato; condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrente e ricorrente incidentale-nonché diG.S.-intimata-Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025per la cassazione della sentenza n. 5096/2023 della CORTE d’APPELLOdi ROMA, pubblicata il 13 luglio 2023;udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n.8672/2018, condannòl’automobilista G.S. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (con cuila prima era assicurata per la RCA), in solido tra loro, a risarcire ildanno patrimoniale e non patrimoniale (complessivamente quantificatonell’importo di Euro 101.848,49 in applicazione dei criteri diliquidazione di cui alle tabelle del Tribunale di Roma) subìto dal pedoneX.X. in conseguenza dell’incidente verificatosi in data 4febbraio 2011, in Roma, lungo la [OSCURATO:PERSONA], allorché lasig.ra G.S. nell’immettersi dalla carreggiata laterale in quellacentrale della predetta via, in corrispondenza di un incrocio conmomento in cui stava percorrendo il detto attraversamento.Il Tribunale attribuì la responsabilità esclusiva dell’evento dannosoall’automobilista, sul rilievo che, all’esito dell’istruttoria, era emersoche essa aveva «effettuato una manovra di cambio di corsia in modofrettoloso e repentino e, verosimilmente, in un punto non a ciò adibito,manovra che non le [aveva] consentito tempestivamente di avvedersidella presenza del pedone», mentre quest’ultimo «stava completandol’attraversamento sulle strisce pedonali con il semaforo segnalante luceverde».2. Con sentenza 13 luglio 2023, n. 5096, la Corte d’appello di Roma- adìta con impugnazione principale dalla compagnia assicurativa e conPaolo Spaziani est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025impugnazione incidentale dal danneggiato – ha parzialmente accolto ilprimo dei due gravami e, ritenuto il concorso paritariodell’automobilista e del pedone nella produzione del danno, hadimidiato la somma liquidata a titolo risarcitorio, sui rilievi:- che, alla stregua delle risultanze istruttorie (in particolare, diquelle testimoniali, confermative della relazione della PoliziaMunicipale), era emerso che G.S. – la quale, dopo essersiimmessa dalla carreggiata laterale in quella centrale della ViaCristoforo Colombo, aveva investito violentemente X.X. –non aveva «osservato una velocità tale da consentire in ogni casol’arresto della vettura, o un’utile manovra di emergenza, evitando cosìl’impatto»;- che, dal canto suo, il pedone avrebbe «dovuto comunqueverificare con estrema attenzione e prudenza il sopraggiungere diveicoli tenuto conto che l’attraversamento riguardava una strada a piùcorsie»; ciò che, invece, non aveva fatto, risultando da quasi tutte letestimonianze, nonché dalle dichiarazioni assunte dai vigili intervenuti,che egli aveva percorso l’attraversamento con luce semaforicapedonale rossa;che, «non essendo possibile … verificare l’incidenza causaleesclusiva della condotta dell’appellante [recte: dell’appellatacontumace n.d.r.) o di quella dell’appellato [recte: dell’appellatocostituito, nonché appellante incidentale n.d.r.], il contributo causaleal sinistro [doveva] ritenersi paritario».3. Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina ricorreX.X. sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025Risponde con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,proponendo anche ricorso incidentale, sorretto da un unico motivo.Non svolge difese in sede di legittimità G.S. che restaintimata.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA].1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, primo e secondocomma, 2697 e 2728 cod. civ.La sentenza impugnata è censurata per avere violato i principiconsolidati sanciti da questa Corte di legittimità: da un lato, in ordineall’oggetto della prova liberatoria idonea a vincere la presunzione diresponsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, primo comma,cod. civ., nel caso di investimento pedonale; dall’altro lato, in ordine airapporti tra questa regola e quella di cui all’art. 1227, primo comma,cod. civ., ai fini della rilevazione dell’eventuale concorso di colpa delpedone.[OSCURATO:PERSONA] est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025Il ricorrente deduce, sotto il primo profilo, che la presunzione diresponsabilità esclusiva dell’automobilista sarebbe stata erroneamentereputata vinta non ostante l’accertamento che la sig.ra G.S. nonaveva «osservato una velocità tale da consentire in ogni caso l’arrestodella vettura, o un’utile manovra di emergenza, evitando cosìl’impatto»; sotto il secondo profilo, che era stata presuntivamenteritenuta la parità dei contributi colposi della danneggiante e deldanneggiato, non ostante la ritenuta impossibilità di verificarne concertezza la misura dell’incidenza causale.A.1.1. Il motivo è fondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in casodi investimento pedonale, per vincere la presunzione della suaresponsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., ilconducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibileper evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione allecircostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guidatenuta; dall’altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solocolposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non viera alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro (Cass. n. 3964del 2014; Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n.4551 del 2017; Cass. n.8663 del 2017; Cass. n.9856 del 2022; Cass. n.11175 del 2025).Ove tali presupposti si integrino, i rapporti tra l’art. 2054, primocomma, cod. civ. e l’art. 1227, primo comma, cod. civ., vanno regolatinel senso che, poiché la prevenzione è prevalentemente a carico delconducente del veicolo investitore, il giudice del merito deve svolgereuno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione allaPaolo Spaziani est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025particolarità del singolo caso in esame; in altre parole, stante lapresunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai finidella valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito,occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurreprogressivamente quella presunta a carico del conducente(Cass.n.2241 del 2019; Cass. n.20137 del 2023; Cass. n.2433 del2024).Nel caso di specie, la Corte territoriale, all’esito del libero einsindacabile apprezzamento delle risultanze istruttorie, non solo nonha affermato che la condotta del pedone, nonché colposa, fosse persinoimprevedibile, ma, soprattutto, ha recisamente escluso chel’automobilista avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno,ritenendo provato, al contrario, che avesse tenuto una velocità di guidanon appropriata.Inoltre, lungi dall’accertare, in concreto, la percentuale di colpa delpedone al fine di ridurre progressivamente quella presunta al 100% acarico del conducente, ha ritenuto che non fosse possibile verificare lamisura dell’incidenza causale di ognuna delle due condotte.Tenuto conto di questi accertamenti, non avrebbe potuto néritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva di cuiall’art. 2054, primo comma, cod. civ., né, comunque valutare in misurapari al 50% il contributo causale del pedone in mancanza della specificaindividuazione della sua percentuale di colpa in funzione dellaprogressiva riduzione di quella presunta nella misura del 100% a caricodel conducente.Il primo motivo del ricorso principale, dunque, deve essere accolto.[OSCURATO:PERSONA] est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025A.2. Con il secondo motivo viene denunciato omesso esame di fattidecisivi e discussi, nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ..La sentenza impugnata è censurata per avere omesso diconsiderare nel dettaglio il fatto storico relativo alla dinamicadell’incidente, e, più particolare, in primo luogo, la circostanza relativaal verosimile utilizzo, da parte dell’automobilista, di uno svincolovietato ai fini del transito dalla corsia laterale a quella centrale della ViaCristoforo Colombo; in secondo luogo, la circostanza relativa allamancanza di tracce di frenata ascrivibili al veicolo investitore sul luogodel sinistro; infine, la circostanza relativa al verosimile iniziodell’attraversamento da parte del pedone nel momento in cui la lucesemaforica pedonale era ancora verde.A.2.1. Il secondo motivo resta assorbito per effettodell’accoglimento del motivo precedente.A.3. Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata laviolazione dell’orientamento di legittimità circa la “preminenzaparanormativa” delle tabelle di Milano ai fini della quantificazione delrisarcimento.Ribadendo la doglianza già formulata in sede d’appello incidentale,il ricorrente lamenta l’erronea applicazione, ai fini della liquidazione deldanno, delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma in luogo di quelledel Tribunale di Milano.Ricorda il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità inordine alla «conformità a diritto» delle tabelle milanesi e sostiene che,in applicazione di queste tabelle, il danno sarebbe stato liquidato inPaolo Spaziani est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025misura superiore di circa 40.000 Euro rispetto all’importo liquidato inapplicazione delle tabelle romane.A.3.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha da tempo effettivamente indicato come sceltapreferibile, per uniformità di adozione su base nazionale, al fine digarantire la parità di trattamento dei danneggiati, e fintanto chemanchino (o comunque, pur esistendo – cfr., oggi, il d.P.R. 13 gennaio2025, n. 12 –, non siano ratione temporis applicabili) criteri indicatidalla legge, che la liquidazione equitativa del danno biologico avvengasulla base delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano eperiodicamente da esso aggiornate (Cass. n. 12408 del 2011).Tuttavia, ha anche chiarito, nel tempo, che, in sede di legittimità,l’allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quellamilanese non è sufficiente ex se ad inficiare il corretto utilizzo, da partedel giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlatadenuncia essere accompagnata dall’esposizione delle ragioni che, inconcreto, hanno determinato l’incongruo ricorso al criterio in parola(Cass. n. 8884 del 2020; Cass. n.16924 del 2024).L’utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi, dunque, non è in séprecluso, purché non si arrivi a risultanze che si pongano in patente edingiustificato contrasto con quelle che sarebbero derivate in caso diapplicazione delle tabelle milanesi, ovvero qualora al danneggiato siariconosciuto senza una idonea giustificazione un importo non compresonel range previsto dalle tabelle milanesi in uso all’epoca della decisione.In altri termini, sostanziandosi le tabelle milanesi di liquidazione deldanno non patrimoniale in regole integratrici del concetto di equitàPaolo Spaziani est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025(atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante), lestesse devono ritenersi un mero criterio-guida, e non già unanormativa di diritto (Cass. n. 1553 del 2019), con la conseguenza chenon comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa ex art.1226 cod. civ. la liquidazione del danno non patrimoniale operata conriferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano,qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente aquello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza diuna loro diretta e formale applicazione (Cass. n. 913 del 2018).Deriva da ciò che il ricorrente, il quale lamenti la mancataapplicazione delle tabelle di Milano, ha l’onere di specificare se e inquale misura l’avvenuta applicazione, nel caso concreto, di tabelle diliquidazione del danno biologico diverse da quelle milanesi abbiadeterminato una liquidazione del danno per sé meno favorevole (v.Cass. n. 25845 del 2021; Cass. n. 18840 del 2022).Questo onere, nella specie, non può considerarsi assolto, essendosiil ricorrente limitato, da un lato, a dedurre che, al contrario, erano statila Corte d’appello e – prima – il Tribunale a non fornire adeguatagiustificazione della applicazione di una tabella diversa (il che è, allaluce del richiamato principio, circostanza non dirimente), dall’altro, adedurre alquanto apoditticamente che l’applicazione di una tabelladiversa avrebbe comportato la liquidazione di un importo inferiore dicirca 40.000 Euro, senza però supportare tale affermazione con lanecessaria indicazione delle relative basi di calcolo.A tal fine sarebbe stato necessario: a) anzitutto specificare sullabase di quali dati (percentuale di IP; giorni di ITT e di eventuale ITP;[OSCURATO:PERSONA] est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025valore punto applicato nel primo caso e importi pro die applicati nelsecondo; eventuale personalizzazione del danno; eventualericonoscimento e liquidazione del danno morale) il calcolo delrisarcimento spettante sarebbe stato operato dal giudice del merito; b)quindi precisare secondo quali criteri di calcolo si era giunti allaquantificazione degli importi; c) infine, si sarebbe dovuto porre araffronto tale calcolo con quello che, sulla base dei medesimi dati,sarebbe stato possibile operare secondo le tabelle di Milano.Il ricorrente si limita, invece, all’indicazione dei presunti maggioriimporti corrispondenti alle varie voci di danno, senza effettuare alcunaanalitica comparazione.Il terzo motivo, pertanto, va rigettato.B.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale viene denunciata laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ..La sentenza impugnata è censurata per avere omesso diprovvedere sulla domanda restitutoria proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di X.X. ; restituzione che,in forza della dimidiazione del risarcimento, avrebbe dovuto avere adoggetto la metà dell’importo liquidato con la sentenza di primo grado,provvisoriamente eseguita.B.1.1. il ricorso incidentale resta assorbito per effettodell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.C. In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso principale,vanno dichiarati assorbiti il secondo motivo di tale ricorso, nonché ilricorso incidentale, e va rigettato il terzo motivo del ricorso principale.[OSCURATO:PERSONA] est.Oscuramento disposto Numero registro generale 17515/2023Numero sezionale 3201/2025Numero di raccolta generale 21761/2025Data pubblicazione 29/07/2025La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, che provvederà a nuova liquidazione del risarcimentodovuto ad X.X. in conformità agli enunciati principi eregolerà anche le spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiaraassorbiti il secondo motivo di tale ricorso e il ricorso incidentale; rigettail terzo motivo del ricorso principale.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altridati identificativi di X.X. , in esso riportati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2025.Il PresidenteLina RubinoPaolo Spaziani est.
Sentenza Cassazione n. 21761/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris