CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 44839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Letta la memoria del difensore degli imputati che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Letta la memoria di replica delle parti civili che hanno insistito per l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 15 luglio 2021, in riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia del 19-9-2019, assolveva [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dal reato di insolvenza fraudolenta loro in concorso ascritto. Riteneva il tribunale che l'inadempimento nei confronti delle parti civili che avevano versato il prezzo di una camera da letto senza ottenerne mai la consegna, configurava una responsabilità di esclusivo rilievo cf\g civilistico. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le quali, premessa l'esposizione dei fatti, deducevano violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. ed erronea applicazione di norme di legge nella parte in cui era stata omessa la rilevanza del comportamento teso a dissimulare lo stato di insolvenza anche se costituito dal mero silenzio. Con un secondo motivo lamentavano ancora violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per non avere la corte di appello attribuito rilievo alle condotte successive la sottoscrizione del contratto costituite dal pagamento del saldo prezzo e vizio di motivazione in ordine al difetto di rilevanza della sottoscrizione della caparra confirmatoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 D ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404 - 01). Nel caso in esame il giudice di appello non appare essersi attenuto a detto canone posto che si perveniva alla riforma in senso assolutorio della decisione di primo grado senza la completa valutazione del materiale probatorio esposto dal giudice di primo grado che aveva segnalato come, nonostante lo stato di crisi dell'azienda, gli imputati avessero richiesto il saldo del prezzo della fornitura pattuita, pur non avendo neppure versato alla ditta fornitrice alcun acconto. Orbene, va ricordato come ai fini della configurabilità del reato di insolvenza può assumere rilievo anche il silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all'altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito di non adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Rv. 269682 - 01). Ne deriva pertanto affermare che il ricorso appare fondato posto che, la richiesta di versamento del saldo cui seguiva il pagamento a pochi giorni dalla chiusura dell'attività unita al mancato ordinativo dei beni alla ditta produttrice, costituiscono indici dell'intento fraudolento e risultano del tutto travisati dalla corte di appello; difatti, al momento della richiesta di saldo del prezzo, gli imputati omettevano qualsiasi informazione circa l'impossibilità di adempiere che era già loro nota come emergente dall'omesso versamento delle somme ricevute alla ditta produttrice il mobilio oggetto del contratto. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la liquidazione delle qiz sp.ese tra le parti per questo grado di legittimità. Roma, 11 ottobre 2023 CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. gnazio Pardo [OSCURATO:PERSONA]