CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 34006/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 25/02/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, con sentenza pronunciata (all'esito del rito abbreviato) il giorno 25 giugno 2025, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati (accertati in Novara il 9 ottobre 2024) di detenzione illegale di una pistola semiautomatica marca Tanfoglio cal. 6,35 (arma comune da sparo) e di n.8 cartucce calibro 6,36, occultate nell'area verde antistante la sua abitazione, e per l'effetto lo condannava alla pena dì mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, previo riconoscimento della attenuanti generiche equivalenti alla recidiva (esclusa la stessa rispetto alla detenzione illegale delle munizioni) e la riduzione prevista per il rito. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, investita del gravame proposto dall'imputato (il quale aveva invocato il riconoscimento dell'attenuante ex art. 5 I. n. 895/67 ed il minimo della pena), riconosceva l'attenuante del fatto di lieve entità in quanto la pistola illegalmente detenuta era di calibro 6,35 e non idonea, seppure non irreversibilmente, all'uso. Di conseguenza, la Corte territoriale - previa conferma delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva - riduceva la pena a mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa (così determinata: pena base pari a mesi 8 di reclusione ed euro 2.100,00 di multa per la detenzione illegale della pistola ridotta di un terzo per la scelta del rito, senza alcun aumento a titolo di continuazione per la detenzione delle munizioni in considerazione del fatto che il primo giudice, nel dispositivo della sua sentenza, non aveva indicato alcun aumento per tale reato contravvenzionale e che, in assenza di impugnazione della Pubblica accusa, non si poteva procedere ad una reformatio in peius). 2. Avverso la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione carente per la mancata fissazione della pena base nel minimo edittale. Al riguardo, osserva che la Corte distrettuale ha fissato la pena base in misura superiore al minimo editale non considerando che era stato lo stesso imputato a consegnare agli operanti la pistola e senza fornire una adeguata spiegazione del perché non è partita dal minimo della pena. 23. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. L'imputato si duole della quantificazione della pena, a suo dire eccessiva, non adeguatamente giustificata rispetto al suo comportamento ed in contrasto con l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante prevista dal citato art. 5. 2.1. La censura è priva di pregio perché oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 2.2. Nella ipotesi in cui venga fissata, come nella specie, una pena base di poco superiore al minimo edittale previsto dall'art. 5 I. n. 895/1967, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice ed il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Nel caso in esame, la Corte di appello ha fatto proprie le argomentazioni svolte dal primo giudice che aveva richiamato i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., adempiendo in tal modo il relativo obbligo motivazionale. 3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente o Posc onica BOsit t.,*riti 3