CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16812/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure, relative alla insussistenza degli elementi integrativi del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 612 cod. pen. e al rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine quattro, cinque e sei della sentenza impugnata); considerato che la condotta si è svolta alla presenza di altri detenuti, così che risulta integrato anche il requisito delle "più persone presenti"; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichia P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppina [OSCURATO:PERSONA] Giorgi DE905 .1).5V,‘p, t•t CP"',2026 met4: Ia.iA(19 *Forai° [OSCURATO:PERSONA] tris