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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 39298/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Con riferimento al primo motivo di ricorso, lo stesso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell'art. 336 cod. pen.

Il ricorrente disattende, inoltre, la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario.

Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza di primo grado, che si fonde in un unicum con la sentenza impugnata, evidenzia puntualmente la gravità della condotta e l'assenza di elementi positivi di valutazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Con riferimento al primo motivo di ricorso, lo stesso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell'art. 336 cod. pen. Il ricorrente disattende, inoltre, la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza di primo grado, che si fonde in un unicum con la sentenza impugnata, evidenzia puntualmente la gravità della condotta e l'assenza di elementi positivi di valutazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39298/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris