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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 14252/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso 7450-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– e Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]- CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel.

Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidentepro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore —intimati– avverso la sentenza n. 8672/52/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 5/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 3/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 21659/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso avverso preavviso di iscrizione ipotecaria e relative cartelle esattoriali; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; il concessionario, la Regione Campania ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; il contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt.115, 116, 148 e 160 cod. proc. civ., art. 24, comma 5, d.lgs. 26/2/1999, n. 46, art. 60 d.P.R. 29/9/1973, n. 600, art. 2697 cod. civ., art. 7, comma 4, legge 20/11/1982, n. 890) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente disatteso l’eccezione di nullità della notifica delle tre cartelle indicate nel ricorso per mancato invio della raccomandata informativa, a seguito dell’effettuata consegna dell’atto a familiare convivente (cartella n. 07120080039074047000), e per illeggibilità delle indicazioni relative all’identità del consegnatario dell’atto notificato, indicato come convivente (cartella n. 07120110241501634000 e cartella n. 07120130042316321000);

1.2. le censure relative alla prima cartella sono fondate;

1.3. come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 10012/2021), nel caso, come quello in esame, disciplinato dall'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge n. 890/1982, di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario (familiari, conviventi, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione degli atti), è previsto che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata «semplice» che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo;

1.4. ha errato, pertanto, la Commissione tributaria regionale nel ritenere che, con riguardo alla notifica delle cartelle esattoriali, consegnate a «familiare convivente», l’«invio della raccomandata informativa ... non costituisce ... requisito di validità della notifica in quanto a differenza di quanto avviene nel caso del deposito presso la casa comunale persiste la presunzione che l'atto sia pervenuto nella sfera personale di conoscibilità del destinatario...»;

1.5. al contrario, il legislatore, anche nei casi di consegna a «persona diversa», ritenendo vi possa essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine, ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, sebbene semplificata, non imponendo anche l’obbligo di spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto invece nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.);

1.6. vanno disattese le censure relative alle due rimanenti cartelle esattoriali;

1.7. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass., n. 1686 del 19/01/2023), la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con laconsegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro diconsegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, al che consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino legeneralità della persona cui l'atto è statoconsegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui èconsegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale);

1.8. con riguardo alla notifica a mezzo del servizio postale, si è quindi precisato che «se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta comeinintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata» (cfr. Cass. n. 11798/2011; conf.

Cass. n. 946/2020);

1.9. si è affermato altresì (cfr. Cass. n. 11789/2011 in motiv.), che «le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio, laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che la persona, che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente» e «nessuna norma dispone in particolare che l'avviso di ricevimento debba contenere le generalità della persona alla quale l'atto sia stato consegnato ... e neanche la relazione esistente tra la predetta persona e il destinatario della raccomandata, che costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, eventualmente impugnabile nelle forme di legge»;

1.10. nella specie, ciò che rilevava, ai fini della validità della notificazione, era l'indicazione da parte dell'agente postale, nell'avviso di ricevimento, della qualità spesa dal consegnatario, in merito al suo rapporto con il destinatario dell'atto («familiare convivente», come riportato nelle cartelle allegate al ricorso in cassazione), accompagnata da sottoscrizione della ricevuta di ritiro, alla presenza dell'agente postale;

1.11. la notifica delle suddette cartelle non risultava pertanto nulla;

2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 2946, 2948, quarto comma, 2953 cod. civ., art. 24, comma 5, d.lgs. 26/2/1999, n. d.lgs. 26/2/1999, n. 46, artt. 3, comma 9, e 10, legge 8/8/1995, n. 335, art. 20 d.lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 5 d.l. 30/12 1982, n. d.l. 30/12 1982, n. 953) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente applicato, con riguardo alle cartelle impugnate, analiticamente indicate a pag. 12 del ricorso, trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore, il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c., in luogo di quello quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.;

2.2. al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 23397/2016, hanno affermato che «il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo» (cfr. anche Cass., n. 28576/2017);

2.3. orbene, applicando il suesposto principio di diritto, non può revocarsi in dubbio che l'affermazione giurisprudenziale che individua il termine di prescrizione della pretesa fiscale divenuta irrevocabile, per effetto della definizione del procedimento giurisdizionale promosso dal contribuente, in quello decennale, si riferisce alla fattispecie -che qui non ricorre - in cui l'accertamento è divenuto de finitivo per mancata impugnazione giurisdizionale, essendo il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non più l'atto amministrativo, ma la sentenza;

2.4. questa Corte ha ribadito che «il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati» (cfr. Cass. n. 9076/2017);

2.5. se ciò è vero, la stessa differenziazione va fatta per il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell’actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza;

2.6. nella specie il giudice di merito non si è attenuto ai principi sopra esposti in quanto ha ritenuto che il credito per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento ormai divenuto definitivo per la mancata impugnazione della cartella di pagamento, sia soggetto al termine di prescrizione decennale e non a quello previsto per il singolo tributo;

2.7. ne consegue che la Corte di merito avrebbe, quindi, dovuto verificare il termine prescrizionale previsto per ciascun tributo e non ritenere, come ha fatto, che nella fattispecie in esame, tutti i crediti si prescrivessero in dieci anni;

3. l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso (nei limiti dianzi illustrati) determina l’assorbimento anche del terzo motivo, circa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite;

4. il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso (nei limiti indicati in motivazione) ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 7450-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– e Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]- CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidentepro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore —intimati– avverso la sentenza n. 8672/52/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 5/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 3/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 21659/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso avverso preavviso di iscrizione ipotecaria e relative cartelle esattoriali; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; il concessionario, la Regione Campania ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; il contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt.115, 116, 148 e 160 cod. proc. civ., art. 24, comma 5, d.lgs. 26/2/1999, n. 46, art. 60 d.P.R. 29/9/1973, n. 600, art. 2697 cod. civ., art. 7, comma 4, legge 20/11/1982, n. 890) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente disatteso l’eccezione di nullità della notifica delle tre cartelle indicate nel ricorso per mancato invio della raccomandata informativa, a seguito dell’effettuata consegna dell’atto a familiare convivente (cartella n. 07120080039074047000), e per illeggibilità delle indicazioni relative all’identità del consegnatario dell’atto notificato, indicato come convivente (cartella n. 07120110241501634000 e cartella n. 07120130042316321000); 1.2. le censure relative alla prima cartella sono fondate; 1.3. come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 10012/2021), nel caso, come quello in esame, disciplinato dall'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero dell'art. 7, u.c., legge n. 890/1982, di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario (familiari, conviventi, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione degli atti), è previsto che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata «semplice» che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo; 1.4. ha errato, pertanto, la Commissione tributaria regionale nel ritenere che, con riguardo alla notifica delle cartelle esattoriali, consegnate a «familiare convivente», l’«invio della raccomandata informativa ... non costituisce ... requisito di validità della notifica in quanto a differenza di quanto avviene nel caso del deposito presso la casa comunale persiste la presunzione che l'atto sia pervenuto nella sfera personale di conoscibilità del destinatario...»; 1.5. al contrario, il legislatore, anche nei casi di consegna a «persona diversa», ritenendo vi possa essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine, ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, sebbene semplificata, non imponendo anche l’obbligo di spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto invece nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.); 1.6. vanno disattese le censure relative alle due rimanenti cartelle esattoriali; 1.7. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass., n. 1686 del 19/01/2023), la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con laconsegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro diconsegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, al che consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino legeneralità della persona cui l'atto è statoconsegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui èconsegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale); 1.8. con riguardo alla notifica a mezzo del servizio postale, si è quindi precisato che «se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta comeinintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata» (cfr. Cass. n. 11798/2011; conf. Cass. n. 946/2020); 1.9. si è affermato altresì (cfr. Cass. n. 11789/2011 in motiv.), che «le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio, laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che la persona, che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente» e «nessuna norma dispone in particolare che l'avviso di ricevimento debba contenere le generalità della persona alla quale l'atto sia stato consegnato ... e neanche la relazione esistente tra la predetta persona e il destinatario della raccomandata, che costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, eventualmente impugnabile nelle forme di legge»; 1.10. nella specie, ciò che rilevava, ai fini della validità della notificazione, era l'indicazione da parte dell'agente postale, nell'avviso di ricevimento, della qualità spesa dal consegnatario, in merito al suo rapporto con il destinatario dell'atto («familiare convivente», come riportato nelle cartelle allegate al ricorso in cassazione), accompagnata da sottoscrizione della ricevuta di ritiro, alla presenza dell'agente postale; 1.11. la notifica delle suddette cartelle non risultava pertanto nulla; 2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 2946, 2948, quarto comma, 2953 cod. civ., art. 24, comma 5, d.lgs. 26/2/1999, n. d.lgs. 26/2/1999, n. 46, artt. 3, comma 9, e 10, legge 8/8/1995, n. 335, art. 20 d.lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 5 d.l. 30/12 1982, n. d.l. 30/12 1982, n. 953) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente applicato, con riguardo alle cartelle impugnate, analiticamente indicate a pag. 12 del ricorso, trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore, il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c., in luogo di quello quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; 2.2. al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 23397/2016, hanno affermato che «il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo» (cfr. anche Cass., n. 28576/2017); 2.3. orbene, applicando il suesposto principio di diritto, non può revocarsi in dubbio che l'affermazione giurisprudenziale che individua il termine di prescrizione della pretesa fiscale divenuta irrevocabile, per effetto della definizione del procedimento giurisdizionale promosso dal contribuente, in quello decennale, si riferisce alla fattispecie -che qui non ricorre - in cui l'accertamento è divenuto de finitivo per mancata impugnazione giurisdizionale, essendo il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non più l'atto amministrativo, ma la sentenza; 2.4. questa Corte ha ribadito che «il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati» (cfr. Cass. n. 9076/2017); 2.5. se ciò è vero, la stessa differenziazione va fatta per il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell’actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza; 2.6. nella specie il giudice di merito non si è attenuto ai principi sopra esposti in quanto ha ritenuto che il credito per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento ormai divenuto definitivo per la mancata impugnazione della cartella di pagamento, sia soggetto al termine di prescrizione decennale e non a quello previsto per il singolo tributo; 2.7. ne consegue che la Corte di merito avrebbe, quindi, dovuto verificare il termine prescrizionale previsto per ciascun tributo e non ritenere, come ha fatto, che nella fattispecie in esame, tutti i crediti si prescrivessero in dieci anni; 3. l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso (nei limiti dianzi illustrati) determina l’assorbimento anche del terzo motivo, circa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite; 4. il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso (nei limiti indicati in motivazione) ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda
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