CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16651/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6745/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila (PEC: giuseppinadellaquila @ordineavvocatiroma.org) , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Pale- strinan. 4 8 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore legale rappre- sentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]- nerale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:II.DD. –IVA – avviso di accertamento – accertamento induttivo puro avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5578/14/2016, depositata il 28 . 9 .20 16 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 aprile 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5578/14/2016,depositata il 28.9.2016 veniva accolto l’appello pro- postodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commis- sionetributaria provinciale di Roma n. 7046 / 39 /20 15 avente ad og- getto l’avviso di accertamento notificat o a [OSCURATO:PERSONA] dall’Agenzia delleEntrate per II.DD. e IVA, interessi e sanzioni relativamente al periodod’imposta 2008. 2.Le riprese ad imposizione traevano origine dalla mancata compi- lazione da parte del contribuente , titolare di ditta individuale svol- genteattività di pulizia , del questionario inviatogli e d a ll’applicazione diun accertamento induttivo puro ex art.39, comma 2, lett. d ) bis, d.P.R.n.600/73. 3.Il giudice di prime cure accoglieva nel merito il ricorso introdut- tivo,decisione integralmente riformata in appello. 4.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione ilcontribuente deducendo tre motiv i, che illustra con nota di depo- sito,cui replica l’Agenzia dell’Entrate con controricorso . Consideratoche: 1.Con il primo motivo il ricorrente prospetta la « violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 c od . p roc . c iv . Omessainsufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivodella controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio exart. 360 n. 5 cod. proc. civ. , con particolare riferimento all'art. 39 comma 2, 1d bis, d. P . R . 600/73 ed all'art. 32 d. P . R . 600/73 » per averla CTR, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuto cor- rettol'accertamento induttivo operato dall'ufficio ai sensi dell'art. 39 , comma2, 1 d) bis del d.P.R. n. 600/73 basato su presunzioni prive deirequisiti di gravità, precisione e concordanza, posto che la ricor- rentenon aveva ottemperato agli inviti dell'amministrazione finan- ziaria. 2. Con il secondo motivo si censura la « violazione o falsa applica- zione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 c od . p roc . c iv . Omessa, insufficientee/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo dellacontroversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio ex art. 360n. 5 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 75 T.U. n. 917/86 » . Il ricorrentededuce di aver evidenziato già con il ricorso introduttivo che,nella fattispecie, sarebbe occorso un accertamento di tipo ana- litico(-induttivo) e non induttivo ( puro ) . 3. I due motivi vengono esaminati congiuntamente in quanto con- nessie sono affetti da concorrenti profili di inammissibilità e di in- fondatezza. 3.1Entrambe le censure sono anzitutto inammissibili nella parte in cui fanno riferimento all’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione. L’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trente- simo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversionedel decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La no- vellatrova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnataè stata depositata il 28 settembre 2016 e, nel testo ap- plicabile, il vizio motivazionale dev ’ essere dedotto censurando l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» come precedentemente previsto dal “vecchio” n.5, con conseguente inammissibilità de i motiv i di ricorso i qual i non hanno tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass.Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014). 3.2 Le censure, inoltre, sono onnicomprensive e compendiano un coacervo di paradigmi processuali di doglianza che spaziano dalla violazionedi legge alla censura motivazionale , tra loro incompatibili . Varibadito in proposito che il giudizio per cassazione è un giudizio a criticavincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovarecollocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Cortedi cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale edesercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che nonconsente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito dellacausa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa in- terpretazione,al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fattocompiuti (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). Infatti, il giudizio di cassazione è un giudizio delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa con- dizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassati- vità e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art.360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una mol- teplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. 22 settembre 2014 n. 19959). Le doglianze in disamina sono inestricabilmente contraddittorie fin dalla loro formulazione, perché se le censure sono declinate come vizio motivazionale non possono logicamente e utilmente contenere anche deduzioni di violazione di legge. 3.3. Sotto un ulteriore profilo di inammissibilità,i motivi sono aspe- cifici, in quanto il ricorrente contesta la qualificazione dell'accerta- mento alla base delle riprese come induttivo puro da parte del giu- dice opponendo v i la propria alternativa qualificazione come anali- tico(-induttivo),ma non riproduce neppure l'avviso di accertamento impugnatoal fine di superare l’accertamento fattuale del giudice che ha lo ha ricondotto all'art. 39 , comma 2 , 1 d) bis , del d.P.R. n. 600/73. 3.4. Le argomentazioni del dissenso che la parte intende sollevare nei riguardi della decisione impugnata debbono essere formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato. Il motivo che non rispetti tale re- quisito deve considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolven- dosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzio- nata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ. n. 4. 3.5. Inoltre, il ricorrente non considera chein tema di accertamento delle imposte sui redditi, (ad es, v. Cass. sentenza n. 16528 del 13/06/2024) il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per pro- cedere sia con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, sia con l'accertamentoinduttivo "puro". Quest’ultimo è quello che il giudice d’appello ha accertato essere stato applicato nel caso in esame, ed èfondato su presunzioni cd. "supersemplici", ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassa- tive condizioni previste dallo stesso art. 39, comma 2.Inoltre, costi- tuendo una facoltà per l'Amministrazione, l’Agenzia può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non ri- chiede alcuna specifica motivazione per l'utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o, comunque , provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione ope- rata sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del pa- rametro costituzionale della capacità contributiva. Afonte del preciso accertamento del giudice di seconde cure, il quale richiama correttamente la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorrente lamenta che dalla documentazione contabile prodotta dall'Agenzianon emergerebbe nessuna violazione o irregolarità com- messadalla Pulicort di [OSCURATO:PERSONA] nel contabilizzare le fatture pas- sivericevute, dato che sono stati rispettati i requisiti per la corretta registrazione dei costi di esercizio (cfr. p. 11 del ricorso) . Così fa- cendo,il ri co rrente si limita a criticare l’operato dell’ufficio piuttosto checontrastare la pronuncia d’appello, in ulteriore difetto di specifi- citàe chiedendo a questa Corte, in definitiva, una rivalutazione delle risultanzeistruttorie che esulano dal giudizio di legittimità. 4.Con il terzo e ultimo motivo il ricorrente prospetta la « violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 c od . p roc . civ. Omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un puntodecisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficioex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , con particolare riferimento all'istitutodel reverse charge » . 5.La doglianza è anch'essa , come quelle che precedono, inannzitutto inammissibile nella parte in cui fa riferimento all’omessa, insuffi- cientee/o contraddittoria motivazione per l e ragioni già esposte. E’ , altresì, inammissibile nella parte della violazione di legge, dal mo- mentoche afferma che « la questione relativa all'applicazione del re- verse charge non era oggetto del contendere, ma esclusivamente indicataper meglio individuare l'attività svolta dal contribuente » (cfr. p. 13 del ricorso) . Infatti, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronearicognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecieastratta recata da una norma di legge implicando neces- sariamenteun problema interpretativo della stessa ( ex multis , Cass.n. 26110 del 2015). V iceversa, l'allegazione di un'erronea ricogni- zionedella fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, ine- risce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile,in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione. 6. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in favore della controricorrente in euro 4.300 per com- pensi,oltre spese prenotate a debito. Sidà atto del fatto che, ai sen