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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 28517/2025

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 623/24proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiFrancesco Barotti e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoAlessandra Carlin; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento - sez. dist. di Bolzano, 6.6.2023 n. 69; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 702 bisc.p.c. la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2021 convenne dinanzi al Tribunale di Bolzano la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., allegando di avere stipulato con la convenuta vari contratti di somministrazione di energia elettrica e chiedendone la condanna alla restituzione delle somme ad essa versate a titolo di addizionale all’accisasull’energia elettrica, di cui all’art. 5 del d . l . [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 26 e dell’art. 8 della l. prov.

Bolzano 30.1.1997 n. 1.

Oggetto: Addizionale provinciale all’accisa sulla fornitura di energia elettrica - domanda di rimborso dell’utente.

N.R.G.: 623/24 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 A fondamento della domanda dedusse la contrarietà delle suddette norme al diritto comunitario.

2. Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza 8.11.2021 n. 1872 , accolse la domanda.

La Corte d’appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, con sentenza 6.6.2023 n. 69,rigettò il gravame.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla Alperia con ricorso fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha resistitocon controricorso.

Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. È superflua la stessa illustrazione dei motivi, poiché i l ricorso va rigettato: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente -ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

N.R.G.: 623/24 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 623/24proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiFrancesco Barotti e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoAlessandra Carlin; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento - sez. dist. di Bolzano, 6.6.2023 n. 69; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bisc.p.c. la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2021 convenne dinanzi al Tribunale di Bolzano la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., allegando di avere stipulato con la convenuta vari contratti di somministrazione di energia elettrica e chiedendone la condanna alla restituzione delle somme ad essa versate a titolo di addizionale all’accisasull’energia elettrica, di cui all’art. 5 del d . l . [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 26 e dell’art. 8 della l. prov. Bolzano 30.1.1997 n. 1. Oggetto: Addizionale provinciale all’accisa sulla fornitura di energia elettrica - domanda di rimborso dell’utente. N.R.G.: 623/24 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 A fondamento della domanda dedusse la contrarietà delle suddette norme al diritto comunitario. 2. Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza 8.11.2021 n. 1872 , accolse la domanda. La Corte d’appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, con sentenza 6.6.2023 n. 69,rigettò il gravame. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla Alperia con ricorso fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha resistitocon controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superflua la stessa illustrazione dei motivi, poiché i l ricorso va rigettato: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente -ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. - fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. N.R.G.: 623/24 Camera di consiglio del 30 settembre 2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
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